Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 227 c.c. [Divisione dei beni della comunione] (1)

Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato con la riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
  • Apparteneva al Libro I, Titolo VI del Codice Civile, dedicato al matrimonio.
  • La riforma ha eliminato l'intero corpus normativo relativo al regime dotale.
  • Non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
Indice dei contenuti

L'art. 227 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975).

Ratio

L'art. 227 c.c., nella formulazione originaria del Codice Civile del 1942, si collocava nella disciplina del regime dotale, istituto caratterizzato dal trasferimento di beni a garanzia dei pesi del matrimonio. La ratio sottostante rispecchiava un modello di famiglia fondato sulla diseguaglianza tra coniugi, successivamente ritenuto incompatibile con i principi costituzionali di parità.

Analisi

La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha abrogato l'intera normativa dotale, sostituendo il previgente sistema con la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale legale tra coniugi. L'art. 227 c.c. è stato soppresso nell'ambito di questa revisione organica, che ha ridisegnato su basi paritarie i rapporti patrimoniali coniugali.

Quando si applica

L'articolo non è applicabile. Essendo abrogato, non produce effetti giuridici. I rapporti sorti anteriormente alla riforma del 1975 sono stati regolati dalle relative disposizioni transitorie della L. 151/1975.

Connessioni

Il quadro normativo di riferimento è quello della L. 151/1975 e delle disposizioni vigenti sul regime patrimoniale tra coniugi: art. 159 c.c., artt. 177-197 c.c. (comunione legale), artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni).

Domande frequenti

L'art. 227 c.c. è ancora in vigore?

No. L'articolo è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia.

Perché l'art. 227 c.c. è stato abrogato?

La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale, incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi, e ha introdotto la comunione legale come regime patrimoniale legale.

Cosa disciplinava originariamente l'art. 227 c.c.?

L'articolo faceva parte della normativa sul regime dotale prevista dal Codice Civile del 1942, integralmente abrogata nel 1975.

Quali norme regolano oggi i rapporti patrimoniali tra coniugi?

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati principalmente dagli artt. 159-230 c.c., con la comunione legale quale regime legale e la separazione dei beni quale alternativa convenzionale.

Esistono ancora effetti giuridici ricollegabili all'art. 227 c.c.?

No. L'articolo è abrogato e privo di efficacia. I rapporti dotali preesistenti al 1975 sono stati regolati dalle disposizioni transitorie della L. 151/1975.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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