Testo dell'articoloAbrogato
Art. 226 c.c. – Separazione giudiziale dei beni
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.
Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.
La separazione stragiudiziale è nulla
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 225 - Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Cod. civ. art. 227 - Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie (abrogato)→Art. 228 c.c. – Prelevamento di beni mobili (abrogato)→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 229 c.c. – Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare (abrogato)→Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie (abrogato)→Art. 230 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi (abrogato)→Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 226 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 226 c.c., nella formulazione originaria del Codice Civile del 1942, si inseriva nella disciplina del regime dotale, istituto attraverso il quale beni venivano trasferiti alla famiglia del marito a garanzia dei pesi del matrimonio. La ratio di tale sistema rifletteva una concezione patriarcale e asimmetrica dei rapporti coniugali, incompatibile con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Analisi
La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha operato una revisione radicale del diritto di famiglia, abolendo integralmente il regime dotale e sostituendolo con un sistema fondato sulla comunione legale dei beni quale regime patrimoniale legale tra coniugi. L'abrogazione dell'art. 226 c.c. si inserisce in questo quadro di riforma organica. Le disposizioni che disciplinavano la dote sono state interamente soppresse, in quanto strutturalmente incompatibili con il nuovo assetto paritario dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. Trattandosi di norma abrogata, non produce effetti giuridici. Eventuali rapporti sorti sotto la vigenza del regime dotale anteriore al 1975 sono stati regolati dalle disposizioni transitorie della L. 151/1975.
Connessioni
Il riferimento sistematico va alla L. 151/1975 e alle disposizioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi oggi vigenti: art. 159 c.c. (regime patrimoniale della famiglia), artt. 177-197 c.c. (comunione legale), artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni).
Domande frequenti
L'art. 226 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia.
Perché l'art. 226 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale, ritenuto incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi, sostituendolo con la comunione legale dei beni.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 226 c.c.?
L'articolo faceva parte della normativa sul regime dotale, il sistema patrimoniale coniugale previsto dal Codice Civile del 1942, ora interamente soppresso.
Quali norme hanno sostituito il regime dotale?
Il regime dotale è stato sostituito dalla comunione legale dei beni (artt. 177-197 c.c.) quale regime patrimoniale legale, ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
I rapporti dotali sorti prima del 1975 sono ancora regolati da queste norme?
No. Le disposizioni transitorie della L. 151/1975 hanno disciplinato la liquidazione dei rapporti dotali preesistenti, che non sono più regolati dalle norme abrogate.
Fonti consultate: 1 fonte verificate