Testo dell'articoloAbrogato
Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l’amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 221 - Art. 221 Codice Civile: Locazioni→Cod. civ. art. 224 - Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 220 c.c. – Amministrazione della comunione (abrogato)→Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni→Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione (abrogato)→Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni→Art. 226 c.c. – Separazione giudiziale dei beni (abrogato)→Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 222 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Ratio
L'art. 222 c.c. era inserito nel sistema normativo del regime dotale, che nel Codice Civile del 1942 costituiva uno strumento di organizzazione patrimoniale del matrimonio fondato su un assetto di potere economico incentrato sul marito. La ratio originaria rispondeva a un modello familiare non più compatibile con il principio costituzionale di eguaglianza tra i coniugi.
Analisi
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha integralmente riscritto il diritto patrimoniale della famiglia, abrogando le norme sul regime dotale e introducendo la comunione legale dei beni quale regime suppletivo. L'art. 222 c.c., insieme alle disposizioni contigue, è stato travolto da questa revisione sistematica. L'abrogazione ha effetto dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della riforma.
Quando si applica
La norma è priva di efficacia giuridica attuale. Conserva rilievo unicamente in chiave storico-giuridica e, in misura residuale, per la risoluzione di controversie aventi a oggetto rapporti costituiti prima dell'entrata in vigore della L. 151/1975.
Connessioni
L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia); artt. 159-230 c.c. (regime patrimoniale della famiglia nel testo vigente); art. 29 Cost.; disposizioni transitorie L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 222 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha eliminato il regime dotale dall'ordinamento italiano.
Cosa disciplinava l'art. 222 c.c. nel Codice del 1942?
La norma faceva parte del sistema del regime dotale, insieme alle disposizioni adiacenti che regolavano la costituzione, l'amministrazione e la restituzione della dote.
Dal quando l'art. 222 c.c. ha cessato di avere effetto?
Dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della L. 151/1975, salvo le norme transitorie per le situazioni pregresse.
Quale istituto ha sostituito il regime dotale?
La comunione legale dei beni, introdotta come regime patrimoniale legale suppletivo dagli artt. 177 e ss. c.c., come riformati dalla L. 151/1975.
Esistono cause pendenti basate sull'art. 222 c.c.?
Solo in via del tutto residuale, per controversie relative a doti costituite prima del 20 settembre 1975 e non ancora definitivamente liquidate, secondo le norme transitorie della L. 151/1975.
Fonti consultate: 1 fonte verificate