Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 214 c.c. – Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia).
  • Stabiliva gli obblighi della moglie per il godimento dei beni del marito, applicando le regole dell'usufrutto.
  • La moglie usufruttuaria era tenuta a conservare la sostanza dei beni e a rispondere del godimento secondo gli artt. 1001 ss. c.c.
  • Norma non più vigente: il regime dotale e quello di amministrazione maritale sono stati soppressi.
  • Oggi ciascun coniuge e' proprietario o comproprietario in regime di comunione legale, senza diritti di usufrutto reciproci legali.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 214 c.c., nel testo originario del Codice civile del 1942, si inseriva nella disciplina del regime dotale come norma di tutela del marito-amministratore e, indirettamente, della moglie stessa. L'istituto rifletteva una logica peculiare: i beni dotali erano trasferiti dalla moglie (o da terzi in suo favore) al marito affinché questi potesse trarne frutti e amministrarli per far fronte ai carichi del matrimonio; tuttavia, la moglie conservava un diritto di godimento su alcuni beni e in questo contesto si inserivano gli obblighi regolati dall'art. 214. Il richiamo alle norme sull'usufrutto (artt. 1001 ss. c.c.) aveva lo scopo di disciplinare le responsabilità della moglie godente: ella era tenuta a conservare la sostanza del bene, a sopportare le spese ordinarie di manutenzione e a restituire il bene al termine del godimento nelle stesse condizioni di ricevimento, salvo il normale deterioramento da uso. La ratio profonda era quella di mantenere integro il patrimonio familiare, evitando che il godimento di un coniuge potesse pregiudicare i diritti dell'altro o gli equilibri del regime matrimoniale.

Analisi

Il rinvio alle regole dell'usufrutto operato dall'art. 214 c.c. era tecnicamente puntuale. Secondo il sistema codicistico, l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa altrui, traendone i frutti civili e naturali, ma deve rispettarne la destinazione economica e conservarne la sostanza (art. 981 c.c.). Nel contesto coniugale previgente, ciò significava che la moglie che godeva di beni del marito era soggetta a obblighi analoghi: non poteva deteriorare i beni oltre il normale uso, doveva sopportare le riparazioni straordinarie se riconducibili al suo godimento, e al termine del godimento era obbligata alla restituzione. Questo schema si applicava in modo particolare quando il marito concedeva alla moglie l'uso di beni immobili personali per esigenze abitative o produttive. Sul piano processuale, eventuali controversie sulla responsabilità della moglie per deterioramenti o perdite erano devolute al giudice civile ordinario, con applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) e di onere della prova: spettava al marito dimostrare che il deterioramento eccedeva il normale uso e che era imputabile alla moglie. L'intreccio tra regime dotale, obblighi di usufrutto e responsabilità matrimoniale era dunque di notevole complessita' tecnica, tanto da richiedere l'intervento giurisprudenziale per dirimere le frequenti controversie.

Quando si applica

L'art. 214 c.c., nella sua formulazione originaria, non trova applicazione per i rapporti costituiti dopo l'entrata in vigore della L. 151/1975. La norma e' stata abrogata in quanto parte integrante del regime dotale, soppresso dalla riforma. Per i rapporti già esistenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, le disposizioni transitorie hanno previsto meccanismi di conversione. Oggi la norma ha valore esclusivamente storico e dottrinale. Sul piano pratico, le situazioni di godimento di beni di un coniuge da parte dell'altro sono regolate dal diritto comune: il comodato (artt. 1803 ss. c.c.) se gratuito, la locazione se oneroso, o più spesso dalla disciplina della comunione legale quando i beni sono in comproprietà. Non esiste più, nell'ordinamento vigente, una categoria giuridica specifica di godimento coniugale soggetta a regole legali particolari analoghe a quelle dell'art. 214 c.c.

Connessioni

La comprensione dell'art. 214 c.c. nel suo contesto storico richiede il confronto con le norme sull'usufrutto (artt. 978-1020 c.c.), ancora oggi vigenti, e in particolare con l'art. 1001 c.c. sull'obbligo dell'usufruttuario di conservare la destinazione economica della cosa. L'abrogazione dell'art. 214 si inquadra nella riforma del Titolo VI del Libro primo del c.c., operata dalla L. 151/1975, che ha eliminato il regime dotale e introdotto la comunione legale come regime patrimoniale tipico (artt. 177-197 c.c.). Oggi il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare (art. 540 c.c.) e' l'unico residuo di un diritto di godimento coniugale riconosciuto per legge, ma si tratta di un legato ex lege attribuito al coniuge superstite sul patrimonio ereditario, non di un godimento tra coniugi in vita. Sul piano costituzionale, il principio di eguaglianza morale e giuridica tra coniugi (art. 29 Cost.) e il principio di parità dei sessi (art. 3 Cost.) hanno reso incompatibile con la Costituzione qualsiasi regime che attribuisse a un coniuge un ruolo subordinato nella gestione del patrimonio familiare.

Casi pratici

Caso 1: Responsabilita' per deterioramento di bene goduto

Caia, sposata con Tizio nel 1958 con regime dotale, godeva di un appartamento di proprieta' del marito come abitazione personale durante i periodi di separazione di fatto. Alla dissoluzione del matrimonio nel 1970, Tizio chiede il risarcimento per i danni all'immobile eccedenti il normale deterioramento. Il giudice, applicando l'art. 214 c.c. per rinvio alle norme sull'usufrutto, accerta che Caia e' responsabile solo per i danni imputabili a sua negligenza, escludendo quelli derivanti da normale usura.

Caso 2: Godimento di beni del marito e obbligo di restituzione

Sempronia godeva di alcuni mobili pregiati di proprieta' del marito Mevio per arredare la casa coniugale. Alla separazione, Mevio chiede la restituzione dei mobili. Sempronia restituisce tutti i beni ma uno risulta danneggiato per caduta accidentale non imputabile a negligenza. Il tribunale applica i principi dell'usufrutto per analogia (art. 214 c.c. vecchio testo) e esclude la responsabilita' di Sempronia, attribuendo il danno a caso fortuito.

Domande frequenti

L'art. 214 c.c. e' tuttora vigente?

No, l'art. 214 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia e non si applica ai matrimoni e ai regimi patrimoniali odierni.

Cosa disciplinava l'art. 214 c.c. nel testo originario?

Stabiliva gli obblighi della moglie quando godeva di beni del marito secondo le regole dell'usufrutto, in particolare l'obbligo di conservare la sostanza dei beni, di sopportare le spese ordinarie e di restituirli alla cessazione del godimento.

Quale era il fondamento del godimento di beni del marito da parte della moglie?

Il godimento poteva derivare da specifiche pattuizioni nelle convenzioni matrimoniali o dalla disciplina legale del regime dotale, che attribuiva alla moglie diritti di uso e godimento su determinati beni a sostegno della vita familiare.

Come si configurano oggi i diritti reciproci di godimento tra coniugi?

I diritti di godimento derivano dal regime patrimoniale prescelto: nella comunione legale entrambi i coniugi godono dei beni comuni in regime di amministrazione paritaria; nei regimi convenzionali secondo le specifiche pattuizioni; nei beni personali ciascuno e' titolare esclusivo.

Esiste oggi una disciplina sul diritto di abitazione del coniuge superstite?

Si', l'art. 540 c.c. attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto d'uso dei mobili che la corredano, salva la quota di legittima; tale diritto si configura come legato ex lege trascrivibile ex art. 2648 c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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