Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 174 c.c. [Sostituzione del coniuge amministratore]

[Abrogato]

(1) […]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo 174 c.c., già rubricato «Sostituzione del coniuge amministratore», risulta abrogato.
  • La rubrica è conservata tra parentesi quadre esclusivamente a fini di riferimento storico-giuridico.
  • La disposizione non disciplina alcuna fattispecie nell'ordinamento vigente.
  • La materia relativa all'amministrazione del fondo patrimoniale è oggi regolata dagli artt. 168-171 c.c.
Indice dei contenuti

Articolo 174 del Codice Civile abrogato (già rubricato 'Sostituzione del coniuge amministratore'): non produce più effetti nell'ordinamento vigente.

Ratio

L'art. 174 c.c., originariamente rubricato «Sostituzione del coniuge amministratore», disciplinava le ipotesi in cui il coniuge preposto all'amministrazione del fondo patrimoniale potesse essere sostituito. La norma è stata abrogata dalla L. 151/1975 nell'ambito della riforma organica del diritto di famiglia, che ha eliminato la figura del coniuge amministratore unico in favore di un regime di amministrazione paritetica.

Analisi

La ratio originaria della norma rispecchiava il contesto giuridico precedente alla riforma del 1975, in cui era prevista una figura di coniuge-amministratore con poteri esclusivi sul fondo. La riforma ha superato tale impostazione, introducendo il principio di parità tra i coniugi anche nell'amministrazione dei regimi patrimoniali. La rubrica è mantenuta tra parentesi quadre senza che ciò attribuisca alcun valore normativo residuale alla disposizione.

Quando si applica

La norma non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Per le questioni relative all'amministrazione del fondo patrimoniale occorre fare esclusivo riferimento all'art. 168 c.c.

Connessioni

Per la disciplina vigente dell'amministrazione del fondo patrimoniale si rinvia all'art. 168 c.c. Per i principi di parità tra coniugi nell'amministrazione dei beni si rinvia agli artt. 180-187 c.c. Il principio di uguaglianza trova fondamento costituzionale nell'art. 29, comma 2, Cost.

Domande frequenti

L'art. 174 c.c. può ancora essere applicato per controversie sull'amministrazione del fondo patrimoniale?

No. Essendo abrogato, l'articolo non può essere applicato. Per le questioni sull'amministrazione del fondo patrimoniale occorre fare riferimento all'art. 168 c.c. e alle disposizioni vigenti in materia.

Cosa disciplinava l'art. 174 c.c. prima dell'abrogazione?

La norma regolava le ipotesi e le modalità con cui il coniuge investito dell'amministrazione del fondo patrimoniale poteva essere sostituito, secondo l'impostazione del codice civile del 1942 che prevedeva un'amministrazione non paritetica del fondo.

Chi amministra oggi il fondo patrimoniale?

Ai sensi dell'art. 168 c.c. vigente, l'amministrazione del fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi congiuntamente, secondo i principi di parità introdotti dalla riforma del 1975. Per gli atti di ordinaria amministrazione ciascun coniuge può agire disgiuntamente.

La rubrica tra parentesi quadre ha valore normativo?

No. La rubrica conservata tra parentesi quadre ha esclusivo valore storico-documentale e non attribuisce alcuna efficacia giuridica alla disposizione abrogata.

Quando è stato abrogato l'art. 174 c.c.?

L'abrogazione è avvenuta con la L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), entrata in vigore il 20 settembre 1975.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.