Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Comma 145 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

145. Alla nota 2-bis dell’articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e alla nota 3 dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all’allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme,».

In sintesi

  • Il comma 145 modifica due note delle tariffe dell'imposta di bollo e di registro per coordinarle con la nuova disciplina del credito ai consumatori.
  • Sono esclusi dal trattamento agevolato di bollo i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro.
  • Esclusi anche i contratti di credito senza interessi o altri oneri e i contratti con commissioni non significative se il rimborso avviene entro tre mesi.
  • Il rinvio è alle tariffe del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo) e al D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (nuovo TU registro).
  • L'intervento si coordina con il titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) sul credito ai consumatori.
Indice dei contenuti

Inquadramento

Il comma 145 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene con un ritocco tecnico alle tariffe dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro, allineandole con la nuova disciplina del credito ai consumatori e con le esclusioni previste dalla direttiva UE 2023/2225 (CCD II - Consumer Credit Directive di seconda generazione). La modifica riguarda le note interpretative delle voci tariffarie che disciplinano il trattamento fiscale dei contratti di credito al consumo.

Le due note tariffarie modificate

L'intervento riguarda due fonti normative parallele. La prima è la nota 2-bis dell'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'imposta di bollo. La seconda è la nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, dell'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (il nuovo TU del registro che ha rinnovato la disciplina). Entrambe le note vengono integrate con il medesimo testo aggiuntivo, garantendo coerenza tra i due tributi.

Le esclusioni introdotte dal comma 145

Il testo aggiunto introduce tre categorie di esclusione dal trattamento agevolato: (i) contratti di credito di importo inferiore a 200 euro; (ii) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; (iii) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

Il coordinamento con il titolo VI del TUB

L'intervento si inserisce nel quadro del titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), che disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con la clientela, incluso il credito ai consumatori (capo II del titolo VI, artt. 121 e seguenti). Il TUB recepisce la disciplina europea sul credito ai consumatori e prevede esclusioni specifiche dal proprio ambito applicativo per categorie di contratti minori (sotto 200 euro, senza interessi, di breve durata). Il comma 145 allinea il trattamento fiscale a queste esclusioni, evitando di applicare il regime agevolato di bollo a contratti che restano fuori dal perimetro della tutela rafforzata del consumatore.

La ratio dell'intervento

La logica è quella della coerenza: l'agevolazione fiscale prevista per i contratti di credito ai consumatori soggetti alla disciplina del titolo VI del TUB è pensata per finanziamenti che rispettano determinate caratteristiche tutelative (informazione precontrattuale, valutazione del merito creditizio, diritto di recesso). I micro-crediti sotto 200 euro, i prestiti senza interesse e i prestiti brevi con commissioni minime sono esclusi dalla disciplina del TUB perché considerati meno rischiosi o di natura particolare (ad esempio dilazioni di pagamento commerciali di brevissimo periodo). Il comma 145 riconduce questi contratti al trattamento fiscale ordinario, mantenendo l'agevolazione solo per le forme di credito al consumo soggette alla disciplina protettiva piena.

Coordinamento con la disciplina UE

Il quadro europeo di riferimento è la direttiva UE 2023/2225 (Consumer Credit Directive II), che ha aggiornato la disciplina del credito ai consumatori sostituendo la direttiva 2008/48/CE. La CCD II ha ridefinito il perimetro applicativo includendo nuove forme di credito (BNPL - Buy Now Pay Later) ma confermando le esclusioni per le categorie minori. L'allineamento fiscale del comma 145 si inserisce in questo quadro di armonizzazione europea.

Impatto operativo per gli intermediari finanziari

Per banche e intermediari finanziari che erogano credito al consumo, il comma 145 richiede una corretta classificazione dei contratti ai fini fiscali. I sistemi gestionali devono essere aggiornati per distinguere tra: contratti che rientrano nella disciplina piena del titolo VI del TUB e beneficiano del trattamento agevolato di bollo; contratti esclusi (sotto 200 euro, senza interesse, brevi con commissioni minime) soggetti al regime ordinario. La differenziazione è rilevante anche per gli operatori del BNPL, settore in forte crescita, dove la classificazione del contratto incide sui costi fiscali traslabili al consumatore.

Profili costituzionali

L'intervento è coerente con l'art. 23 della Costituzione (riserva di legge in materia tributaria), trattandosi di una modifica normativa primaria delle tariffe di bollo e registro. La selettività del trattamento agevolato risponde al principio di capacità contributiva dell'art. 53 Cost., concentrando l'agevolazione sui contratti meritevoli di tutela rafforzata. Sul piano della tutela del consumatore, l'intervento si inserisce nel quadro dell'art. 41 Cost., che limita l'iniziativa economica privata per ragioni di utilità sociale, e nel diritto europeo dei consumatori (titolo XV del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Profili pratici per la consulenza

Per il commercialista che assiste banche, finanziarie o imprese che offrono dilazioni di pagamento, le indicazioni operative sono: (i) verificare la corretta classificazione fiscale dei contratti in essere alla luce delle nuove esclusioni; (ii) aggiornare i sistemi gestionali e contabili per il calcolo dell'imposta di bollo nei diversi scenari; (iii) coordinare la disciplina fiscale con gli adempimenti di trasparenza del titolo VI del TUB e con la disciplina antiriciclaggio del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; (iv) curare la formazione del personale commerciale per evitare errori di applicazione del regime fiscale; (v) monitorare le successive interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate e gli orientamenti dell'ABI in tema.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali contratti di credito al consumo sono esclusi dal trattamento agevolato di bollo per effetto del comma 145?

Il comma 145 esclude dal trattamento agevolato delle note 2-bis dell'art. 2 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 (bollo) e nota 3 dell'art. 2 della tariffa di cui all'allegato 3 al D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (registro) tre categorie di contratti: (i) i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro; (ii) i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; (iii) i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme. Si tratta di categorie escluse anche dal perimetro applicativo della disciplina del titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Qual è la ratio dell'esclusione di queste tipologie contrattuali?

L'agevolazione fiscale prevista per i contratti di credito ai consumatori soggetti alla disciplina del titolo VI del TUB è pensata per finanziamenti che rispettano determinate caratteristiche tutelative: informazione precontrattuale rafforzata, valutazione del merito creditizio, diritto di recesso, modulistica standardizzata (SECCI). I micro-crediti sotto 200 euro, i prestiti senza interesse e i prestiti brevi con commissioni minime sono esclusi dalla disciplina del TUB perché considerati meno rischiosi o di natura particolare (ad esempio dilazioni commerciali di brevissimo periodo). Il comma 145 riconduce questi contratti al trattamento fiscale ordinario, mantenendo l'agevolazione solo per le forme di credito al consumo soggette alla disciplina protettiva piena.

Cosa si intende per commissioni non significative nel terzo caso di esclusione?

La nozione di «commissioni non significative» non è definita testualmente dal comma 145, ma rinvia per coerenza alla disciplina di derivazione europea sul credito ai consumatori (direttiva UE 2023/2225 e direttiva 2008/48/CE previgente). In generale, si tratta di commissioni che, pur previste contrattualmente, non costituiscono una remunerazione sostanziale per l'intermediario, restando di importo marginale rispetto al capitale finanziato. La concreta applicazione richiederà un'analisi caso per caso, possibilmente assistita dalle indicazioni interpretative dell'Agenzia delle Entrate e dalla prassi consolidata in tema di assoggettabilità alla disciplina TUB. La verifica deve essere effettuata in concreto, tenendo conto del rapporto tra importo finanziato, durata del finanziamento e ammontare delle commissioni.

Come si coordina la modifica con la disciplina del titolo VI del TUB?

Il titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), agli artt. 121 e seguenti, disciplina il credito ai consumatori recependo la direttiva europea sul credito ai consumatori. Il TUB prevede esclusioni specifiche dal proprio ambito applicativo per categorie di contratti minori (sotto 200 euro, senza interessi, di breve durata con commissioni non significative). Il comma 145 allinea il trattamento fiscale a queste esclusioni, evitando un disallineamento tra disciplina sostanziale e disciplina tributaria. In pratica: un contratto che rientra nelle esclusioni del TUB sarà ora escluso anche dal trattamento agevolato di bollo e registro, e sarà soggetto al regime tributario ordinario. La coerenza sistemica ne risulta rafforzata.

Quale impatto operativo per banche e finanziarie?

Per banche e intermediari finanziari che erogano credito al consumo, il comma 145 richiede una corretta classificazione dei contratti ai fini fiscali. I sistemi gestionali devono essere aggiornati per distinguere tra contratti che rientrano nella disciplina piena del titolo VI del TUB (e beneficiano del trattamento agevolato di bollo) e contratti esclusi (sotto 200 euro, senza interesse, brevi con commissioni minime) soggetti al regime ordinario. La differenziazione è particolarmente rilevante per gli operatori del settore BNPL (Buy Now Pay Later), in forte espansione, dove la classificazione contrattuale incide sui costi fiscali eventualmente traslabili al consumatore. È opportuno formare il personale commerciale e coordinare gli adempimenti fiscali con quelli di trasparenza del TUB e con la disciplina antiriciclaggio del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.