Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Sono esclusi dall’imposta di bollo i contratti di credito ai consumatori (titolo VI TUB) con importo inferiore a 200 euro.
- Sono esclusi i contratti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri a carico del consumatore.
- Sono esclusi i contratti in cui il consumatore corrisponde esclusivamente commissioni non significative, con rimborso entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
- Le esclusioni modificano la nota 2-bis dell’art. 2 della tariffa DPR 642/1972 e la nota 3 dell’art. 2 dell’allegato 3 al D.Lgs. 123/2025, coordinandosi con la disciplina del TUB.
- La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 145 della L. 199/2025 integra la nota 2-bis dell’art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972, escludendo dall’ambito applicativo dell’imposta di bollo i contratti di credito ai consumatori del titolo VI TUB in tre ipotesi specifiche: importo inferiore a 200 euro, assenza di interessi e altri oneri, oppure presenza di sole commissioni non significative con rimborso entro tre mesi dall’utilizzo. La norma coordina il perimetro fiscale con la disciplina del credito ai consumatori.
Approfondimento normativo completo: Comma 145 LB 2026: imposta di bollo e credito ai consumatori.
Il comma 145 e le nuove esclusioni dall'imposta di bollo sui contratti di credito ai consumatori
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), comma 145, interviene sulla disciplina dell’imposta di bollo applicabile ai contratti di credito ai consumatori, modificando la nota 2-bis dell’articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972 (e la disposizione corrispondente nell’allegato 3 al D.Lgs. 123/2025). La modifica introduce nel testo normativo l’espressa esclusione dall’imposta di bollo per tre categorie specifiche di contratti rientranti nel titolo VI del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Le tre fattispecie escluse sono: (a) i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro; (b) i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri a carico del consumatore; (c) i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme. La norma è direttamente applicabile dal 1° gennaio 2026 e non necessita di decreti attuativi.
La ratio della disposizione è di allineare il perimetro fiscale alle esenzioni già previste dalla disciplina consumeristica del credito, evitando che l’imposta di bollo gravi su operazioni di credito di modestissimo importo o a condizioni particolarmente favorevoli per il consumatore. Il coordinamento avviene con gli artt. 121 e 122 TUB, che definiscono il perimetro e le esclusioni dalla disciplina del credito ai consumatori.
Checklist: il contratto di credito rientra nelle nuove esclusioni dall'imposta di bollo?
- Il contratto rientra nell’ambito del credito ai consumatori disciplinato dal titolo VI del D.Lgs. 385/1993 (TUB).
- Verificare se l’importo del credito è inferiore a 200 euro: in tal caso l’imposta di bollo non è dovuta.
- Verificare se il contratto prevede l’assenza totale di interessi e di altri oneri a carico del consumatore: in tal caso l’imposta di bollo non è dovuta.
- Verificare se il contratto prevede esclusivamente commissioni non significative con obbligo di rimborso entro tre mesi dall’utilizzo: in tal caso l’imposta di bollo non è dovuta.
- Per i contratti che non rientrano in nessuna delle tre esclusioni, l’imposta di bollo rimane applicabile secondo le regole ordinarie della tariffa DPR 642/1972.
Tizio: contratto di credito al consumo di 150 euro per un acquisto rateale
Scenario. Tizio stipula a marzo 2026 con una finanziaria un contratto di credito al consumo (titolo VI TUB) per acquistare un elettrodomestico di modesto valore. L’importo del credito è di 150 euro.
Come si legge in pratica. Il contratto rientra nell’ambito del credito ai consumatori del titolo VI TUB. L’importo (150 euro) è inferiore alla soglia di 200 euro prevista dal comma 145. Pertanto, il contratto è escluso dall’imposta di bollo ai sensi della nota 2-bis modificata. La finanziaria non dovrà applicare l’imposta di bollo su questo contratto. L’esclusione opera automaticamente dal 1° gennaio 2026 senza necessità di adempimenti specifici da parte del consumatore.
Punti chiave per Tizio
- Importo del credito: 150 euro, inferiore alla soglia di 200 euro.
- Esclusione dall’imposta di bollo: operativa dal 1° gennaio 2026.
- Nessun adempimento specifico richiesto al consumatore.
- La finanziaria gestisce l’applicazione dell’esclusione nei propri sistemi.
- Se l’importo fosse 200 euro o superiore, l’esclusione per soglia non si applicherebbe.
Caia: contratto di buy now pay later senza interessi con rimborso in 3 mesi
Scenario. Caia utilizza un servizio di pagamento dilazionato (buy now pay later) tramite una piattaforma fintech per un acquisto di 350 euro. Il contratto prevede rimborso in 3 rate mensili senza interessi né altri oneri, con solo una commissione di gestione simbolica e rimborso completato entro 3 mesi dall’utilizzo.
Come si legge in pratica. L’importo (350 euro) supera la soglia dei 200 euro, quindi la prima esclusione non si applica. Tuttavia, il contratto potrebbe rientrare nelle altre due fattispecie escluse: (b) assenza di interessi e altri oneri, oppure (c) presenza di sole commissioni non significative con rimborso entro tre mesi. Se il contratto esclude interessi e altri oneri (e la commissione è l’unica voce), la verifica si concentra sul requisito della non significatività della commissione. La norma non definisce la soglia di commissione ‘non significativa’: occorre attendere eventuali chiarimenti interpretativi.
Punti chiave per Caia
- Importo superiore a 200 euro: la prima esclusione non si applica.
- Verificare se il contratto soddisfa la seconda esclusione (assenza di interessi e altri oneri).
- Per la terza esclusione: la commissione deve essere ‘non significativa’ e il rimborso entro 3 mesi.
- La norma non definisce ‘non significativo’: attendere chiarimenti interpretativi del MEF o dell’AdE.
- La finanziaria/piattaforma fintech è responsabile dell’applicazione corretta dell’esclusione.
Sempronio: finanziaria che gestisce un portafoglio di micro-crediti ai consumatori
Scenario. Sempronio gestisce una finanziaria che eroga crediti al consumo. Prima del 2026, applicava l’imposta di bollo su tutti i contratti del titolo VI TUB, inclusi quelli di importo inferiore a 200 euro. Dal 1° gennaio 2026 deve adeguare i propri sistemi.
Come si legge in pratica. Il comma 145 produce effetti diretti sui processi operativi degli intermediari finanziari. Sempronio deve aggiornare i propri sistemi di gestione documentale per identificare automaticamente i contratti che rientrano nelle tre categorie escluse (importo < 200 euro; assenza di interessi e oneri; sole commissioni non significative con rimborso ≤ 3 mesi) e non applicare l'imposta di bollo su di essi. La corretta applicazione dell’esclusione è responsabilità dell’intermediario: eventuali errori nell’applicazione o nella mancata applicazione dell’imposta espongono la finanziaria a rischi di contestazione.
Punti chiave per Sempronio (finanziaria)
- Aggiornare i sistemi documentali per classificare i contratti nelle tre categorie di esclusione.
- La soglia di 200 euro è verificabile automaticamente; l’assenza di interessi/oneri richiede controllo contrattuale.
- Il criterio della commissione ‘non significativa’ è interpretativo: attendere chiarimenti ufficiali.
- L’esclusione è applicabile dal 1° gennaio 2026: verificare i contratti stipulati da tale data.
- Consultare un esperto fiscale e legale per la gestione del portafoglio transitorio (contratti in corso al 31/12/2025).
Quando conviene una verifica
Le nuove esclusioni dall’imposta di bollo sui contratti di credito ai consumatori richiedono un aggiornamento dei processi operativi degli intermediari. Un esperto in fiscalità bancaria può aiutarti a classificare correttamente il portafoglio contratti e gestire i profili interpretativi aperti. Consulta un esperto in fiscalità bancaria e finanziaria.
Norme e fonti collegate
- Comma 145 LB 2026: imposta di bollo e credito ai consumatori (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Qual è la soglia esatta al di sotto della quale il contratto è escluso dall'imposta di bollo?
Il comma 145 fissa la soglia a 200 euro di importo del credito. I contratti con importo strettamente inferiore a 200 euro sono esclusi dall’imposta di bollo. La norma non chiarisce se la soglia si applichi all’importo iniziale del credito concesso o all’importo effettivamente erogato: in assenza di chiarimenti, si ritiene prudente fare riferimento all’importo del credito indicato nel contratto.
I contratti BNPL (buy now pay later) rientrano nelle esclusioni del comma 145?
I contratti BNPL possono rientrare nelle esclusioni del comma 145 se soddisfano le condizioni previste. In particolare, sono esclusi se: l’importo è inferiore a 200 euro; oppure se non prevedono interessi né altri oneri; oppure se prevedono solo commissioni non significative con rimborso entro tre mesi. La qualificazione del BNPL come credito ai consumatori ai sensi del titolo VI TUB e la verifica delle condizioni specifiche devono essere valutate caso per caso, anche in relazione al D.Lgs. 123/2025.
Cosa si intende per commissione 'non significativa' ai fini dell'esclusione dall'imposta di bollo?
La norma non definisce la soglia di non significatività della commissione. Si tratta di un concetto aperto che necessita di chiarimenti interpretativi, verosimilmente da parte del MEF o dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di tali chiarimenti, gli intermediari devono applicare il principio con prudenza, documentando le scelte interpretative adottate. Il criterio si coordina con la definizione di credito ai consumatori del titolo VI TUB e con il D.Lgs. 123/2025.
L'esclusione si applica anche ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026?
La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026. Per i contratti già in essere al 31 dicembre 2025, la questione del regime applicabile dipende dal momento in cui l’imposta di bollo è dovuta (formazione o esecuzione del contratto). In generale, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, si applica la disciplina vigente al momento della loro formazione. Per i rinnovi o le nuove erogazioni su linee di credito preesistenti stipulati dal 1° gennaio 2026 in poi, vale la nuova disciplina.
Il comma 145 modifica anche altri profili dell'imposta di bollo sui contratti finanziari?
No. Il comma 145 interviene esclusivamente sulle note 2-bis e 3 dell’art. 2 della tariffa DPR 642/1972 (e della disposizione corrispondente nel D.Lgs. 123/2025), introducendo le tre esclusioni specifiche per i contratti di credito ai consumatori del titolo VI TUB. Non modifica le aliquote, le modalità di versamento, né le esenzioni previste per altre tipologie di contratti bancari o finanziari. L’imposta di bollo sugli estratti conto, sui dossier titoli e sugli altri contratti finanziari rimane invariata.
Domande frequenti
Qual è la soglia esatta al di sotto della quale il contratto è escluso dall'imposta di bollo?
Il comma 145 fissa la soglia a 200 euro di importo del credito. I contratti con importo strettamente inferiore a 200 euro sono esclusi dall'imposta di bollo. La norma non chiarisce se la soglia si applichi all'importo iniziale del credito concesso o all'importo effettivamente erogato: in assenza di chiarimenti, si ritiene prudente fare riferimento all'importo del credito indicato nel contratto.
I contratti BNPL (buy now pay later) rientrano nelle esclusioni del comma 145?
I contratti BNPL possono rientrare nelle esclusioni del comma 145 se soddisfano le condizioni previste. In particolare, sono esclusi se: l'importo è inferiore a 200 euro; oppure se non prevedono interessi né altri oneri; oppure se prevedono solo commissioni non significative con rimborso entro tre mesi. La qualificazione del BNPL come credito ai consumatori ai sensi del titolo VI TUB e la verifica delle condizioni specifiche devono essere valutate caso per caso, anche in relazione al D.Lgs. 123/2025.
Cosa si intende per commissione 'non significativa' ai fini dell'esclusione dall'imposta di bollo?
La norma non definisce la soglia di non significatività della commissione. Si tratta di un concetto aperto che necessita di chiarimenti interpretativi, verosimilmente da parte del MEF o dell'Agenzia delle Entrate. In attesa di tali chiarimenti, gli intermediari devono applicare il principio con prudenza, documentando le scelte interpretative adottate. Il criterio si coordina con la definizione di credito ai consumatori del titolo VI TUB e con il D.Lgs. 123/2025.
L'esclusione si applica anche ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026?
La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026. Per i contratti già in essere al 31 dicembre 2025, la questione del regime applicabile dipende dal momento in cui l'imposta di bollo è dovuta (formazione o esecuzione del contratto). In generale, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, si applica la disciplina vigente al momento della loro formazione. Per i rinnovi o le nuove erogazioni su linee di credito preesistenti stipulati dal 1° gennaio 2026 in poi, vale la nuova disciplina.
Il comma 145 modifica anche altri profili dell'imposta di bollo sui contratti finanziari?
No. Il comma 145 interviene esclusivamente sulle note 2-bis e 3 dell'art. 2 della tariffa DPR 642/1972 (e della disposizione corrispondente nel D.Lgs. 123/2025), introducendo le tre esclusioni specifiche per i contratti di credito ai consumatori del titolo VI TUB. Non modifica le aliquote, le modalità di versamento, né le esenzioni previste per altre tipologie di contratti bancari o finanziari. L'imposta di bollo sugli estratti conto, sui dossier titoli e sugli altri contratti finanziari rimane invariata.
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