Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Ritenuta d’acconto dello 0,5% nel 2028 e dell’1% dal 2029 sui corrispettivi per servizi e beni d’impresa
- Si applica solo a chi non ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) né all’adempimento collaborativo
- In vigore dal 1° gennaio 2026, ma applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028
- Norma in attesa di decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate (atteso entro il 2027)
- Finalità dichiarata: potenziare la base informativa per l’analisi del rischio fiscale e il PNRR
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi 112-116 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026 ma con applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028, modificano l’art. 25, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, introducendo una ritenuta d’acconto dello 0,5% per il 2028 e dell’1% dal 2029, sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni nell’esercizio di impresa, a carico dei soggetti che non abbiano aderito al concordato preventivo biennale né al regime di adempimento collaborativo. La norma è in attesa di decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Approfondimento normativo completo: Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo.
La ritenuta sui servizi alle imprese introdotta dalla legge di bilancio 2026
I commi 112-116 della legge di bilancio 2026 introducono una nuova ritenuta d’acconto sulle prestazioni di servizi e sulle cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa. La misura modifica l’art. 25, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, inserendo un’aliquota progressiva: lo 0,5 per cento per l’anno 2028 e l’1 per cento a decorrere dall’anno 2029. La norma è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l’applicazione operativa ai pagamenti è fissata al 1° gennaio 2028.
La ritenuta non ha carattere universale: si applica esclusivamente ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, né si trovino nel regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015. Chi aderisce a uno di questi regimi di compliance fiscale è escluso dall’applicazione della ritenuta.
La finalità dichiarata dalla norma è duplice: da un lato, potenziare la base informativa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per le attività di analisi del rischio di cui all’art. 2 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; dall’altro, consolidare gli effetti della riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR. Rimangono da definire, tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate atteso entro il 2027, le modalità attuative: codici tributo, gestione della Certificazione Unica, raccordo con il CPB e con il regime di adempimento collaborativo.
Cosa deve valutare l'impresa per prepararsi alla ritenuta dal 2028
- Verificare se si rientra nell’ambito soggettivo della norma (soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia)
- Valutare la convenienza dell’adesione al concordato preventivo biennale, che esonera dalla ritenuta
- Monitorare la pubblicazione del decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate (atteso entro il 2027)
- Pianificare con il commercialista l’impatto sulla liquidità, poiché la ritenuta anticipa un’imposta che sarà poi portata in compensazione
- Aggiornare i sistemi di fatturazione e gestione amministrativa in tempo utile rispetto al 1° gennaio 2028
Caso 1: Tizio, titolare di ditta individuale che non aderisce al CPB
Scenario. Tizio è titolare di una ditta individuale che presta servizi di manutenzione a un’impresa committente. Nel febbraio 2028 emette una fattura ipotetica di 10.000 euro per prestazioni di servizi. Non ha aderito al concordato preventivo biennale né al regime di adempimento collaborativo. Il committente verifica l’obbligo di applicare la ritenuta prevista dai commi 112-116 LB 2026.
Come si legge in pratica. Poiché Tizio non ha aderito né al CPB né all’adempimento collaborativo, il committente deve applicare la ritenuta dello 0,5% prevista per il 2028. Su un corrispettivo ipotetico di 10.000 euro, la ritenuta ammonta a 50 euro: il committente versa 50 euro all’erario e corrisponde 9.950 euro a Tizio. La ritenuta costituisce un acconto sulle imposte sui redditi di Tizio e sarà scomputata in sede di dichiarazione. Si tratta di importi ipotetici a fini illustrativi: i codici tributo e le modalità operative saranno definiti dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il 2027.
Riepilogo Caso 1
- Corrispettivo ipotetico: 10.000 euro (esempio illustrativo)
- Aliquota ritenuta 2028: 0,5% (commi 112-116 LB 2026)
- Ritenuta ipotetica trattenuta dal committente: 50 euro
- Importo netto ipotetico corrisposto a Tizio: 9.950 euro
- Nota: importi illustrativi; modalità operative definite da decreto attuativo atteso entro 2027
Caso 2: Caia, società che ha aderito al concordato preventivo biennale
Scenario. Caia è titolare di una Srl che nel 2028 riceve pagamenti da vari committenti per prestazioni di servizi informatici. La società ha aderito regolarmente al concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, nel periodo di proposta rilevante. I committenti vogliono sapere se devono applicare la ritenuta prevista dai commi 112-116 LB 2026.
Come si legge in pratica. Poiché la Srl di Caia ha aderito al CPB, i commi 112-116 LB 2026 non si applicano: la ritenuta sui corrispettivi è espressamente esclusa per i soggetti che, al momento di ricevere il pagamento, abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale. I committenti non devono effettuare alcuna trattenuta. Caia deve essere in grado di documentare l’adesione al CPB per esimersi dall’applicazione della ritenuta, secondo le indicazioni che saranno fornite dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Riepilogo Caso 2
- Soggetto: Srl aderente al concordato preventivo biennale (CPB)
- Ritenuta commi 112-116 LB 2026: non applicabile per effetto dell’adesione al CPB
- Obbligo committente: nessuna trattenuta se il fornitore documenta l’adesione al CPB
- Documentazione richiesta: prova dell’adesione al CPB (modalità da definire con decreto attuativo)
- Effetto sulla liquidità: nessuno per i soggetti in regime CPB
Caso 3: Sempronio, fornitore non residente con stabile organizzazione in Italia
Scenario. Sempronio opera tramite la stabile organizzazione italiana di una società estera. Nel 2029, la stabile organizzazione riceve pagamenti per servizi resi a imprese italiane. Non ha aderito al CPB né al regime di adempimento collaborativo. I committenti si interrogano se la ritenuta prevista dai commi 112-116 LB 2026 si applichi anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Come si legge in pratica. I commi 112-116 LB 2026 includono espressamente tra i soggetti passivi le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Dal 2029, i committenti che pagano la stabile organizzazione di Sempronio devono quindi applicare la ritenuta dell’1% (aliquota prevista dall’anno 2029 in poi), a condizione che la stabile organizzazione non abbia aderito al CPB né al regime di adempimento collaborativo. Gli importi nelle fatture concrete dipenderanno dai corrispettivi pattuiti; le modalità operative saranno definite dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate atteso entro il 2027.
Riepilogo Caso 3
- Soggetto: stabile organizzazione in Italia di società non residente
- Aliquota ritenuta 2029: 1% (commi 112-116 LB 2026)
- Applicabilità: confermata, le stabili organizzazioni rientrano nell’ambito soggettivo
- Esclusione possibile: adesione al CPB o al regime di adempimento collaborativo
- Nota: modalità operative definite da decreto attuativo Agenzia delle Entrate (atteso entro 2027)
Quando conviene una verifica
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Norme e fonti collegate
- Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Quando entra in vigore concretamente la ritenuta sui servizi alle imprese?
I commi 112-116 della legge di bilancio 2026 sono formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l’applicazione operativa ai pagamenti decorre dal 1° gennaio 2028. Per il 2028 l’aliquota è dello 0,5%; dall’anno 2029 in poi l’aliquota sale all’1%. La norma è inoltre in attesa del decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il 2027, che definirà codici tributo, Certificazione Unica e modalità operative.
Chi è escluso dalla ritenuta introdotta dai commi 112-116 LB 2026?
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i soggetti che, al momento di ricevere il pagamento, abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, oppure si trovino nel regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015. Per tutti gli altri soggetti residenti e per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la ritenuta si applica.
La ritenuta si applica anche alle cessioni di beni, oltre che ai servizi?
Sì. I commi 112-116 LB 2026 modificano l’art. 25 DPR 600/73 con riferimento ai «corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese». L’ambito oggettivo include quindi sia le prestazioni di servizi sia le cessioni di beni, purché effettuate nell’esercizio di un’impresa da soggetti rientranti nell’ambito soggettivo della norma.
Cosa succede alla ritenuta in sede di dichiarazione dei redditi?
La ritenuta è prevista «a titolo di acconto delle imposte sui redditi». Ciò significa che non costituisce un’imposta definitiva, ma un anticipo che il soggetto passivo potrà scomputare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, analogamente a quanto già avviene per altre ritenute d’acconto. Le modalità precise di raccordo con la dichiarazione e con il concordato preventivo biennale saranno definite dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Il decreto attuativo è già stato pubblicato?
No. La norma prevede espressamente l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative della ritenuta, inclusi codici tributo, Certificazione Unica, raccordo con il CPB e con il regime di adempimento collaborativo. Tale provvedimento è atteso entro il 2027, per consentire l’applicazione operativa della ritenuta a partire dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto sarà pubblicato.
Domande frequenti
Quando entra in vigore concretamente la ritenuta sui servizi alle imprese?
I commi 112-116 della legge di bilancio 2026 sono formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l'applicazione operativa ai pagamenti decorre dal 1° gennaio 2028. Per il 2028 l'aliquota è dello 0,5%; dall'anno 2029 in poi l'aliquota sale all'1%. La norma è inoltre in attesa del decreto attuativo dell'Agenzia delle Entrate, atteso entro il 2027, che definirà codici tributo, Certificazione Unica e modalità operative.
Chi è escluso dalla ritenuta introdotta dai commi 112-116 LB 2026?
Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i soggetti che, al momento di ricevere il pagamento, abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, oppure si trovino nel regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015. Per tutti gli altri soggetti residenti e per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la ritenuta si applica.
La ritenuta si applica anche alle cessioni di beni, oltre che ai servizi?
Sì. I commi 112-116 LB 2026 modificano l'art. 25 DPR 600/73 con riferimento ai «corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese». L'ambito oggettivo include quindi sia le prestazioni di servizi sia le cessioni di beni, purché effettuate nell'esercizio di un'impresa da soggetti rientranti nell'ambito soggettivo della norma.
Cosa succede alla ritenuta in sede di dichiarazione dei redditi?
La ritenuta è prevista «a titolo di acconto delle imposte sui redditi». Ciò significa che non costituisce un'imposta definitiva, ma un anticipo che il soggetto passivo potrà scomputare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, analogamente a quanto già avviene per altre ritenute d'acconto. Le modalità precise di raccordo con la dichiarazione e con il concordato preventivo biennale saranno definite dal decreto attuativo dell'Agenzia delle Entrate.
Il decreto attuativo è già stato pubblicato?
No. La norma prevede espressamente l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative della ritenuta, inclusi codici tributo, Certificazione Unica, raccordo con il CPB e con il regime di adempimento collaborativo. Tale provvedimento è atteso entro il 2027, per consentire l'applicazione operativa della ritenuta a partire dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto sarà pubblicato.
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