Testo dell'articoloAbrogato
Art. 155-quater c.c. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che disciplinava l'assegnazione della casa familiare in caso di separazione, ora regolata dall'art. 337-sexies c.c.
Ratio
L'art. 155-quater c.c. era stato introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, nell'ambito della riforma sull'affidamento condiviso, per collocare sistematicamente le norme sull'assegnazione della casa familiare accanto alle disposizioni sulla separazione.
Analisi
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha operato una revisione strutturale del codice civile in materia di filiazione. Le norme in materia di crisi familiare e provvedimenti riguardanti i figli sono state accorpate nel nuovo Titolo IX-bis (artt. 337-bis ss. c.c.). L'art. 155-quater, insieme agli altri articoli della serie, è stato contestualmente abrogato, confluendo nel contenuto dell'art. 337-sexies c.c.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per le controversie sull'assegnazione della casa familiare occorre fare riferimento all'art. 337-sexies c.c.
Connessioni
Art. 337-sexies c.c. (norma vigente); artt. 337-bis ss. c.c.; L. 54/2006; D.Lgs. 154/2013.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 308/2008
La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull'art. 155-quater c.c. ritenendo che la perdita dell'assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o nuovo matrimonio del genitore assegnatario non operi in modo automatico, ma resti subordinata a una valutazione del giudice sull'interesse dei figli. In quest'ottica la norma è conforme agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.
Domande frequenti
Perché l'art. 155-quater c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, che ha unificato la disciplina dei figli, spostando le norme sulla casa familiare nell'art. 337-sexies c.c.
Qual è la norma vigente sull'assegnazione della casa familiare?
L'art. 337-sexies c.c., che regola l'assegnazione della casa familiare in tutti i casi di crisi del nucleo familiare.
Dal quando è efficace l'abrogazione?
Dal 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013.
I procedimenti pendenti prima del 2014 sono stati influenzati?
Le disposizioni transitorie del D.Lgs. 154/2013 hanno stabilito che i procedimenti già instaurati proseguissero secondo le norme previgenti fino alla loro definizione.
Dove trovare la disciplina completa sulla casa familiare?
Nel Titolo IX-bis del Libro I del codice civile, in particolare all'art. 337-sexies c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate