Testo dell'articoloAbrogato
Art. 155-bis c.c. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.
Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155.
Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’ articolo 96 del codice di procedura civile
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 155-bis c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione); disciplinava l'affidamento esclusivo in deroga al regime condiviso.
Ratio
L'art. 155-bis c.c. era stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che aveva riformato la disciplina dell'affidamento dei figli in caso di separazione, introducendo l'affidamento condiviso come regime ordinario e l'affidamento esclusivo come eccezione.
Analisi
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha abrogato l'art. 155-bis c.c. insieme agli altri articoli da 155-ter a 155-sexies c.c., trasferendo l'intera disciplina negli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile. La disciplina già contenuta nell'art. 155-bis c.c. sull'affidamento esclusivo è oggi riprodotta nell'art. 337-quater c.c.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile in quanto abrogato. Per la disciplina dell'affidamento esclusivo occorre fare riferimento all'art. 337-quater c.c.
Connessioni
Art. 337-quater c.c. (affidamento esclusivo, norma vigente); art. 155 c.c.; L. 8 febbraio 2006, n. 54; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Domande frequenti
L'art. 155-bis c.c. è ancora in vigore?
No, è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.
Quale norma disciplina oggi l'affidamento esclusivo?
L'art. 337-quater c.c., introdotto dal D.Lgs. 154/2013, che riproduce e integra la disciplina già contenuta nell'art. 155-bis c.c.
Perché l'art. 155-bis c.c. è stato abrogato?
La riforma della filiazione del 2013 ha unificato la disciplina dei figli, trasferendo tutte le norme sull'affidamento e il mantenimento negli artt. 337-bis e ss. c.c.
I provvedimenti di affidamento esclusivo emessi prima dell'abrogazione restano validi?
Sì. I provvedimenti già adottati mantengono la loro efficacia; la modifica deve essere richiesta al giudice ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.
Quando il giudice può disporre oggi l'affidamento esclusivo?
Ai sensi dell'art. 337-quater c.c., quando l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, con obbligo di motivazione specifica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate