Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 155-bis c.c. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.

Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155.

Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’ articolo 96 del codice di procedura civile

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Articolo abrogato con effetto dal 7 febbraio 2014 per effetto del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
  • Il testo originario era stato introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 sull'affidamento condiviso.
  • Disciplinava l'affidamento esclusivo a un solo genitore quale eccezione al regime ordinario di affidamento condiviso.
  • Prevedeva che l'affidamento esclusivo fosse disposto quando quello condiviso fosse contrario all'interesse del minore.
  • La materia è oggi interamente regolata dall'art. 337-quater c.c., introdotto dalla riforma del 2013.
Indice dei contenuti

L'art. 155-bis c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione); disciplinava l'affidamento esclusivo in deroga al regime condiviso.

Ratio

L'art. 155-bis c.c. era stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che aveva riformato la disciplina dell'affidamento dei figli in caso di separazione, introducendo l'affidamento condiviso come regime ordinario e l'affidamento esclusivo come eccezione.

Analisi

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha abrogato l'art. 155-bis c.c. insieme agli altri articoli da 155-ter a 155-sexies c.c., trasferendo l'intera disciplina negli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile. La disciplina già contenuta nell'art. 155-bis c.c. sull'affidamento esclusivo è oggi riprodotta nell'art. 337-quater c.c.

Quando si applica

L'articolo non è applicabile in quanto abrogato. Per la disciplina dell'affidamento esclusivo occorre fare riferimento all'art. 337-quater c.c.

Connessioni

Art. 337-quater c.c. (affidamento esclusivo, norma vigente); art. 155 c.c.; L. 8 febbraio 2006, n. 54; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Domande frequenti

L'art. 155-bis c.c. è ancora in vigore?

No, è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.

Quale norma disciplina oggi l'affidamento esclusivo?

L'art. 337-quater c.c., introdotto dal D.Lgs. 154/2013, che riproduce e integra la disciplina già contenuta nell'art. 155-bis c.c.

Perché l'art. 155-bis c.c. è stato abrogato?

La riforma della filiazione del 2013 ha unificato la disciplina dei figli, trasferendo tutte le norme sull'affidamento e il mantenimento negli artt. 337-bis e ss. c.c.

I provvedimenti di affidamento esclusivo emessi prima dell'abrogazione restano validi?

Sì. I provvedimenti già adottati mantengono la loro efficacia; la modifica deve essere richiesta al giudice ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.

Quando il giudice può disporre oggi l'affidamento esclusivo?

Ai sensi dell'art. 337-quater c.c., quando l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, con obbligo di motivazione specifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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