Indice
- Il comma 726 introduce un corrispettivo dovuto al Ministero dell’economia e delle finanze per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza.
- Il pagamento è a carico di chi ha determinato l’evento, quando l’evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell’agente.
- Il corrispettivo è dovuto anche in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata, in linea con la repressione dell’abuso del servizio pubblico.
- Restano fermi gli artt. 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico) e 658 (procurato allarme) del codice penale e gli artt. 489 e 490 del codice della navigazione, nonché le priorità di sicurezza e soccorso pubblico.
- Il meccanismo si avvicina alla «tassa di salvataggio» già adottata da altri Stati per scoraggiare comportamenti imprudenti e abusi del servizio di emergenza.
Testo dell'articoloVigente
Comma 726 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso atto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze per la determinazione delle tariffe del corrispettivo e delle modalità di riscossione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
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Norme modificate da questi commi
- Art. 340 Codice Penale (comma 726): Reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico fatto salvo dal comma 726
- Art. 658 Codice Penale (comma 726): Contravvenzione di procurato allarme fatta salva dal comma 726
- Art. 23 Costituzione (comma 726): Riserva di legge per il nuovo corrispettivo come prestazione patrimoniale imposta
- Art. 97 Costituzione (comma 726): Buon andamento dell’amministrazione nella gestione del servizio di soccorso
Commento
Inquadramento e ratio della norma
Il comma 726 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce nell’ordinamento un corrispettivo a carico di chi determina, per dolo o colpa grave, eventi che rendono necessario l’intervento di ricerca, soccorso o salvataggio del Corpo della Guardia di finanza. La disposizione si inserisce in una tendenza di policy diffusa anche in altri ordinamenti europei (si pensi alla normativa francese sulle ascensioni alpine e alle leggi regionali italiane sul soccorso alpino) e mira a responsabilizzare l’utenza, riducendo gli abusi del servizio pubblico di emergenza e contenendo i costi a carico dell’erario.
La norma è costruita come ipotesi di obbligazione ex lege e non come sanzione: il corrispettivo è configurato come prezzo del servizio reso, dovuto al Ministero dell’economia e delle finanze, e si affianca ma non sostituisce le responsabilità penali e amministrative previste da altre fonti. Sotto il profilo costituzionale, la fonte primaria di legge soddisfa la riserva relativa di legge dell’art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte; resteranno comunque da definire, in via amministrativa, le modalità di quantificazione del corrispettivo.
Presupposti soggettivi e oggettivi
La norma individua due presupposti applicativi distinti. Il primo è l’intervento effettivo del Corpo della Guardia di finanza per ricerca, soccorso o salvataggio: il riferimento è tipicamente alle operazioni in mare svolte dalle componenti aeronavali, alle attività in montagna (anche se in tale ambito opera principalmente il Soccorso alpino della Guardia di finanza specializzato in alta montagna) e ai soccorsi in acque interne. Il secondo presupposto è che l’evento all’origine dell’intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell’agente; la colpa lieve, pertanto, non genera obbligo di pagamento.
È inoltre previsto un presupposto autonomo e alternativo: la «richiesta di intervento immotivata o ingiustificata». In questo caso non è necessario che l’evento sia connotato da dolo o colpa grave: rileva la condotta di chi attiva il servizio in assenza di reali esigenze di soccorso, condotta che può assumere anche rilievo penale ai sensi degli artt. 340 e 658 del codice penale, oltre che dell’art. 658-bis se introdotto da fonti future. La norma fa salvi gli stessi artt. 340 e 658 c.p. e gli artt. 489 e 490 del codice della navigazione, che disciplinano le ipotesi di abbandono di nave e di omissione di soccorso, segnalando un sistema cumulativo: il pagamento del corrispettivo non assorbe né esclude la responsabilità penale.
Rapporto con la responsabilità penale
La clausola di salvezza degli artt. 340 e 658 c.p. e degli artt. 489 e 490 cod. nav. esprime un’esigenza di coordinamento sistematico. L’art. 340 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno chi cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità; l’art. 658 c.p. punisce a titolo contravvenzionale chi suscita allarmi presso autorità o enti di pubblica utilità annunciando disastri o pericoli inesistenti. Gli artt. 489 e 490 cod. nav. riguardano il soccorso in mare e i relativi compensi. Il legislatore del 2026 chiarisce che il nuovo corrispettivo opera su un piano diverso da quello penale: si tratta di un’obbligazione civilistica di tipo patrimoniale, riferita al recupero del costo del servizio, mentre le sanzioni penali continuano a presidiare l’ordine pubblico e la genuinità della richiesta di soccorso.
Profili di quantificazione e procedimento
Il testo del comma 726 non disciplina direttamente la misura del corrispettivo né il procedimento per la sua determinazione e riscossione. È presumibile che, in sede attuativa, un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze o un atto del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza definirà tariffe standardizzate, anche in funzione del tipo di mezzo impiegato (motovedetta, elicottero, mezzi terrestri), delle ore di intervento e del personale coinvolto. La quantificazione dovrà rispettare il principio di proporzionalità e di buon andamento dell’art. 97 Cost.; non potrà trasformarsi in una sanzione mascherata, pena la violazione dell’art. 23 Cost. nella sua dimensione di garanzia.
Per la riscossione, in assenza di disciplina speciale, opereranno le regole generali del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nonché il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sull’ingiunzione fiscale per le entrate non tributarie. L’eventuale contestazione del corrispettivo, trattandosi di obbligazione di natura non tributaria, ricadrà nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la legge attribuisca espressamente competenza al giudice amministrativo per i profili di legittimità degli atti.
Profili di prova e contraddittorio
Aspetti delicati riguardano l’accertamento del dolo o della colpa grave dell’agente e la valutazione di «immotivata o ingiustificata» richiesta di intervento. Sotto il profilo procedimentale, in coerenza con la L. 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione dovrà garantire la comunicazione di avvio del procedimento, l’accesso agli atti e il contraddittorio sull’esistenza dei presupposti. La valutazione della colpa grave dovrà tener conto delle circostanze del caso concreto: condizioni meteo, livello di esperienza dell’agente, segnalazioni di pericolo, eventuali divieti di accesso ad aree montane o marine. La giurisprudenza in materia di responsabilità per colpa grave nei rapporti con la pubblica amministrazione, sviluppata in altri settori (responsabilità erariale, danno da vacanza rovinata), offrirà utili criteri interpretativi.
Coordinamento con il soccorso pubblico
Il legislatore ha cura di precisare che resta ferma «la priorità delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico». La clausola è di garanzia: il timore di un futuro addebito non può tradursi in una compressione del soccorso, né gli operatori della Guardia di finanza potranno modulare il proprio intervento in funzione della probabile esigibilità del corrispettivo. Sotto questo profilo la norma è coerente con gli obblighi internazionali in materia di soccorso in mare (Convenzione SAR di Amburgo del 1979) e con la disciplina interna del soccorso pubblico, che imponendo l’intervento incondizionato fa salva, a posteriori, la possibilità di addebito al responsabile.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Chi è obbligato a pagare il corrispettivo previsto dal comma 726?
Il soggetto obbligato è colui che ha determinato l’evento per il quale è stato necessario l’intervento di ricerca, soccorso o salvataggio della Guardia di finanza, a condizione che l’evento sia imputabile a dolo o colpa grave del medesimo. È obbligato anche chi ha richiesto l’intervento in modo immotivato o ingiustificato. Restano esclusi i casi di colpa lieve, gli interventi resi necessari da fatti naturali imprevedibili e quelli in cui il responsabile non sia identificabile. La norma non esclude in nessun caso la coesistenza con le sanzioni penali previste dagli artt. 340 e 658 c.p. e dagli artt. 489 e 490 del codice della navigazione, né con le responsabilità civili verso terzi danneggiati.
Come si distingue la colpa grave dalla colpa lieve in questo contesto?
La colpa grave si configura quando l’agente ha tenuto una condotta caratterizzata da macroscopica imprudenza, negligenza o imperizia, in violazione di regole cautelari elementari o di divieti espliciti. Esempi tipici: escursione in alta montagna senza attrezzatura, in condizioni meteo proibitive, ignorando bollettini valanghe; navigazione con imbarcazione non idonea, senza dispositivi di sicurezza o oltre i limiti consentiti. La colpa lieve, al contrario, presuppone un’inosservanza di regole cautelari, ma in misura compatibile con un comportamento umanamente comprensibile. L’accertamento spetta all’amministrazione nel rispetto del contraddittorio ex L. 241/1990 ed è sindacabile dal giudice ordinario tenendo conto delle circostanze concrete del caso.
Il corrispettivo è una sanzione o un’entrata patrimoniale?
Il legislatore lo qualifica come corrispettivo, ossia come prezzo del servizio reso, dovuto al Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta dunque di un’entrata patrimoniale di natura non tributaria, soggetta alla riserva di legge dell’art. 23 Cost. e ai principi di buon andamento dell’art. 97 Cost. Non è una sanzione amministrativa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, né una pena: di conseguenza non si applicano i principi di legalità e tipicità propri del sistema sanzionatorio penale e contravvenzionale. Eventuali controversie sulla debenza e sull’ammontare ricadranno nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo specifiche previsioni di attribuzione al giudice amministrativo.
Come verrà determinata la misura del corrispettivo?
Il comma 726 non fissa direttamente la misura né i criteri di quantificazione. È ragionevole attendersi un atto attuativo, presumibilmente un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che individui tariffe standardizzate per tipologia di mezzo (elicottero, motovedetta, mezzi terrestri), ore di impiego e personale coinvolto. La determinazione dovrà rispettare il principio di proporzionalità, perché un importo eccessivo trasformerebbe il corrispettivo in una sanzione, in contrasto con la riserva di legge dell’art. 23 Cost. e con la giurisprudenza costituzionale sulla distinzione fra prelievi corrispettivi e prelievi sanzionatori. Fino all’adozione dell’atto attuativo, la concreta esigibilità sarà condizionata dalla definizione dei criteri.
Il corrispettivo si cumula con eventuali responsabilità penali?
Sì. La norma fa espressamente salvi gli artt. 340 e 658 c.p. e gli artt. 489 e 490 del codice della navigazione. Ne consegue che la corresponsione del corrispettivo non esclude la responsabilità penale per interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), per procurato allarme (art. 658 c.p.) o per i reati propri della navigazione previsti dal codice della navigazione. Il sistema è quindi cumulativo: il responsabile potrà essere chiamato a pagare il corrispettivo come ristoro del costo del servizio e, in parallelo, essere perseguito penalmente quando la sua condotta integri uno dei reati richiamati o altri reati comuni applicabili al caso concreto.
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