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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 86 c.c. Libertà di stato

In vigore

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso (1) precedente.

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In sintesi

  • Chi è già coniugato o parte di un'unione civile non può contrarre un nuovo matrimonio fino allo scioglimento del vincolo precedente.
  • Il divieto opera sia nei confronti di un precedente matrimonio civile sia di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, equiparate ai fini dell'impedimento.
  • La violazione di questo divieto comporta la nullità del secondo matrimonio e, in presenza di dolo, può integrare il reato di bigamia (art. 556 c.p.).

Non può contrarre matrimonio chi è già vincolato da matrimonio precedente o da unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ratio

La norma tutela il principio di unicità del vincolo matrimoniale nell'ordinamento italiano. Il legislatore ha inteso garantire che ogni persona possa essere parte di un solo rapporto di coniugio (o para-coniugale) per volta, a protezione dell'ordine pubblico familiare, della certezza degli status personali e dei diritti dei terzi coinvolti.

Analisi

L'art. 86 c.c. disciplina uno degli impedimenti assoluti al matrimonio, detti anche dirimenti, poiché la loro violazione produce la nullità del matrimonio successivamente contratto (art. 117 c.c.). Il vincolo ostatico comprende il matrimonio civile non ancora sciolto per divorzio, annullamento o morte di uno dei coniugi; il matrimonio concordatario avente effetti civili; l'unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi della L. 76/2016, equiparata al matrimonio quanto all'impedimento. Non rileva invece la semplice convivenza di fatto, priva di formalizzazione giuridica. Il vincolo cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di annullamento, oppure con la morte (anche presunta) dell'altro coniuge.

Quando si applica

Il divieto scatta ogni qualvolta uno dei nubendi, al momento della celebrazione, risulti ancora formalmente legato da un matrimonio o da un'unione civile. L'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare la libertà di stato nell'ambito delle pubblicazioni matrimoniali (artt. 93 ss. c.c.); in caso di omessa verifica e di successiva scoperta del vizio, l'azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, dal pubblico ministero e dagli stessi coniugi (art. 117 c.c.).

Connessioni

L'art. 86 va letto in combinato con l'art. 84 c.c. (età per il matrimonio), l'art. 85 c.c. (interdizione per infermità di mente), l'art. 117 c.c. (nullità del matrimonio per violazione degli impedimenti), l'art. 556 c.p. (bigamia), gli artt. 1 e 3 L. 76/2016 (unioni civili). Sul piano internazionalprivatistico, l'art. 27 della L. 218/1995 stabilisce che la capacità matrimoniale è regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo.

Domande frequenti

Cosa è il divieto di libertà di stato?

Il divieto di contrarre matrimonio per chi è già coniugato.

Include le unioni civili?

Sì, chi è in unione civile non può contrarre matrimonio.

Il matrimonio passato deve essere sciolto?

Sì, con morte, divorzio o annullamento.

Vale per matrimoni estranei?

Sì, indipendentemente dove è stato contratto il precedente matrimonio.

La celebrazione è nulla?

Sì, il matrimonio è nullo se uno sposo non ha libertà di stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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