Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 22 c.c. Azioni di responsabilità contro gli

Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Disciplina le azioni di responsabilità civile nei confronti degli amministratori di associazioni riconosciute.
  • La decisione di agire spetta all'assemblea dei soci, organo sovrano dell'ente.
  • La legittimazione attiva è attribuita ai nuovi amministratori o, in caso di scioglimento, ai liquidatori.
  • La norma è in vigore, senza modifiche, dal 19 aprile 1942.
Indice dei contenuti

L'art. 22 c.c. stabilisce che le azioni di responsabilità contro gli amministratori di associazioni sono deliberate dall'assemblea e promosse dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Ratio

La disposizione risponde all'esigenza di garantire che l'associazione possa tutelare il proprio patrimonio qualora gli amministratori abbiano causato un danno nell'esercizio delle loro funzioni. Affidare la decisione all'assemblea assicura che sia la collettività dei soci a valutare l'opportunità di intraprendere un'azione giudiziaria che inevitabilmente coinvolge la vita interna dell'ente.

Analisi

L'art. 22 c.c. individua due presupposti distinti: uno deliberativo (la volontà espressa dall'assemblea) e uno esecutivo (la legittimazione a stare in giudizio). I nuovi amministratori agiscono in nome e per conto dell'ente, subentrando a coloro che si intende convenire in giudizio; i liquidatori intervengono quando l'associazione è in fase di scioglimento. L'azione è di natura contrattuale, fondata sulla violazione degli obblighi di gestione che gli amministratori assumono al momento della nomina.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che gli amministratori di un'associazione riconosciuta abbiano cagionato un danno all'ente attraverso atti od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato: gestione irregolare del patrimonio, mancato rispetto dello statuto, violazione di delibere assembleari o di obblighi di legge. Non si applica, di regola, alle associazioni non riconosciute né alle fondazioni, che dispongono di una disciplina propria.

Connessioni

La norma va letta in coordinamento con gli artt. 18 e 19 c.c. (responsabilità degli amministratori e poteri dell'assemblea), con l'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità nelle società per azioni, cui l'art. 22 è spesso accostato per analogia), e con il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) per gli enti che vi rientrano.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, amministratore dimissionario di un'associazione, ha causato danni; l'assemblea delibera l'azione di responsabilità e i nuovi amministratori la promuovono in giudizio.

Caso 2: Caso 2

Caio, ex amministratore, ha operato in violazione delle sue competenze; il nuovo amministratore o il liquidatore esercita l'azione risarcitoria deliberata dall'assemblea.

Domande frequenti

Chi decide l'esercizio dell'azione di responsabilità?

L'assemblea delibera se promuovere l'azione contro gli amministratori.

Chi esercita materialmente l'azione in giudizio?

I nuovi amministratori o i liquidatori della fondazione.

Contro quale amministratore si può agire?

Contro gli amministratori per i fatti compiuti da loro nelle loro funzioni.

La deliberazione dell'assemblea è vincolante?

Sì, una volta deliberata l'azione, gli amministratori o i liquidatori devono esercitarla.

Chi può promuovere l'azione se non vi è deliberazione?

Senza deliberazione assembleari, l'azione non può essere promossa da altri organi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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