Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 quater decies T.U.B. – Ristrutturazione dei crediti.
In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 18/11/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11
Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.
“1. Per l’attivita’ di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita’ finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 128-quaterdecies TUB: agenti in attività finanziaria e ristrutturazione dei crediti
L'articolo 128-quaterdecies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 con effetto dal 18 novembre 2010, disciplina uno specifico utilizzo degli agenti in attività finanziaria nel contesto della gestione stragiudiziale dei crediti deteriorati: la consulenza e la gestione dei crediti ai fini della loro ristrutturazione e recupero.
La norma e il suo ambito applicativo
Il testo dell'articolo è essenziale: le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco OAM (art. 128-quater, comma 2) per svolgere attività di consulenza e gestione dei crediti finalizzate alla loro ristrutturazione e recupero. L'operatività è condizionata alla previa costituzione dell'OAM, ciò che ha consentito di individuare con certezza i soggetti abilitati.
La norma non disciplina la concessione del credito, che resta attività riservata a banche e intermediari autorizzati, bensì la fase successiva alla sua erogazione, quando il credito è già in essere e occorre gestire situazioni di difficoltà del debitore. Questo è lo spazio in cui può operare l'agente in attività finanziaria come soggetto ausiliario della banca o dell'intermediario creditore.
La ristrutturazione del debito nel sistema bancario italiano
Il tema della ristrutturazione dei crediti ha assunto rilevanza crescente nel sistema bancario italiano, specialmente all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2012 e dell'emergere del problema dei crediti deteriorati (NPL, non-performing loans). La possibilità di avvalersi di agenti qualificati per la gestione e la ristrutturazione dei crediti consente alle banche di esternalizzare parte dell'attività a soggetti vigilati e regolamentati, mantenendo comunque il controllo sulle operazioni.
L'agente in attività finanziaria che opera in questo contesto svolge un ruolo di intermediario operativo: non è il soggetto che decide la ristrutturazione (la decisione resta alla banca), ma fornisce consulenza, assiste il debitore nella comprensione delle opzioni disponibili, e gestisce i rapporti tra le parti nel processo di rinegoziazione. Questo ruolo richiede competenze specifiche, che la formazione e la valutazione OAM contribuiscono a garantire.
Il requisito dell'iscrizione OAM
Il rinvio all'elenco di cui all'art. 128-quater, comma 2 non è formale: garantisce che l'agente incaricato soddisfi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa, abbia superato l'apposito esame abilitante e sia sottoposto alla vigilanza dell'OAM. In questo modo, il legislatore ha assicurato che anche per questa funzione specifica, più tecnica e delicata rispetto alla promozione di prodotti creditizi ordinari, operino soggetti qualificati e controllati.
Va sottolineato che l'art. 128-quaterdecies non attribuisce agli agenti poteri dispositivi: essi non possono autonomamente concludere accordi di ristrutturazione vincolanti per la banca, né accettare pagamenti parziali a saldo del debito. Queste decisioni restano di competenza esclusiva dell'intermediario creditore, che si avvale dell'agente come ausiliare qualificato nel processo negoziale e consulenziale.
Rapporto con altre norme della sezione
L'art. 128-quaterdecies va letto in collegamento con l'art. 128-quinquies (requisiti degli agenti), l'art. 128-novies (responsabilità per i collaboratori) e l'art. 128-undecies (OAM). La sezione del TUB dedicata agli agenti e ai mediatori creditizi forma un sistema coerente, in cui ciascuna norma delimita un aspetto specifico dell'attività, dei requisiti soggettivi o del regime di vigilanza.
In particolare, la responsabilità solidale prevista dall'art. 128-novies, comma 4, si applica anche alle attività svolte ai sensi dell'art. 128-quaterdecies: se l'agente o un suo collaboratore cagiona danni al debitore nell'ambito dell'attività di consulenza/gestione per la ristrutturazione, l'iscritto risponde solidalmente con il collaboratore. Questa garanzia è essenziale in un contesto in cui il debitore si trova spesso in una posizione di debolezza contrattuale.
Contesto normativo: D.Lgs. 141/2010 e riforma del credito al consumo
La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 141/2010, che ha attuato in Italia la Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori e ha contestualmente riformato l'intera disciplina degli intermediari del credito non bancari. La riforma ha sostituito il precedente sistema degli elenchi generali (art. 106 e 107 TUB) con un quadro più articolato, in cui agenti e mediatori operano in un perimetro regolamentare definito, sotto la vigilanza di un organismo dedicato (l'OAM) che risponde a sua volta alla Banca d'Italia.
Domande frequenti