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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2505-quater c.c. – Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; . . .
; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2505-ter - Art. 2505 ter Codice Civile: Effetti della pubblicazione degli a→Cod. civ. art. 2506 - Art. 2506 c.c.: Società estere con sede secondaria nel territori→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2502 bis Codice Civile: Deposito e iscrizione della decisione di→Articolo 2502 Codice Civile: Deliberazione di fusione→Art. 2501 septies Codice Civile: Deposito di atti→Art. 2501 sexies Codice Civile: Relazione degli esperti→Art. 2501 quinquies Codice Civile: Relazione dell’organo amminis→Art. 2501 quater Codice Civile: Situazione patrimoniale→Art. 2501 ter Codice Civile: Progetto di fusione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Fusioni senza cooperative o società speciali: esclusione di norme su partecipazione e dimezzamento dei termini procedurali.
Ratio della norma
La disciplina ordinaria della fusione (artt. 2501 ss. c.c.) è stata costruita avendo come riferimento principale le società per azioni, caratterizzate da una compagine sociale ampia, da azioni liberamente trasferibili e da soci tendenzialmente distanti dalla gestione. Alcune delle garanzie previste, in particolare la relazione degli esperti sul rapporto di cambio e la sua indicazione analitica nel progetto, rispondono all'esigenza di tutelare azionisti che non sempre sono in grado di valutare autonomamente la congruità dello scambio. Quando alla fusione non partecipano società dei capi V (S.p.A., S.a.p.A.) e VI (S.r.l. con particolari clausole statutali) del titolo V, né cooperative per azioni, viene meno questa esigenza: i soci sono di solito in numero limitato, conoscono la realtà aziendale e possono valutare direttamente l'operazione. La norma traduce questa diversa realtà in una riduzione degli oneri procedurali.
Analisi del testo
La disposizione opera su due livelli distinti. Il primo livello è soppressivo: esclude l'applicazione dell'art. 2501, secondo comma, che richiede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, e dell'art. 2501-ter, secondo comma, che impone l'indicazione analitica del rapporto di cambio e dei criteri di determinazione nel progetto di fusione. Il secondo livello è acceleratorio: i termini di deposito del progetto (art. 2501-ter, quarto comma), di deposito dei documenti (art. 2501-septies, primo comma) e di opposizione dei creditori (art. 2503, primo comma) sono tutti dimezzati. Il tenore letterale è chiaro nel limitare l'ambito soggettivo: basta che una sola delle partecipanti sia una S.p.A., S.a.p.A. o cooperativa per azioni perché la norma non trovi applicazione e si torni al regime ordinario.
Quando si applica
La norma trova applicazione tipicamente nelle fusioni tra: S.r.l. (la fattispecie più frequente nella pratica notarile); società di persone (S.n.c., S.a.s.) tra loro o con S.r.l.; società consortili non azionarie; cooperative diverse dalle cooperative per azioni. Non si applica invece se anche una sola delle partecipanti è una S.p.A., S.a.p.A. o cooperativa per azioni.
Connessioni con altre norme
L'art. 2505-quater si inserisce nel sistema delle semplificazioni procedurali già previste per specifiche tipologie di fusione: l'art. 2505 (incorporazione di società interamente posseduta) e l'art. 2505-bis (incorporazione di società posseduta al 90%) prevedono analoghe riduzioni per le fusioni infragruppo. Il coordinamento con l'art. 2503 è rilevante: il termine di opposizione dei creditori, ordinariamente di 60 giorni, scende a 30 giorni. Sul piano notarile, la norma incide direttamente sui tempi di redazione dell'atto di fusione e sulla sequenza dei depositi presso il Registro delle Imprese.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, Caio e Sempronio amministrano tre società per azioni ordinarie che si fondono senza partecipazione di società cooperative o enti regolati da norme speciali. I termini procedurali si riducono alla metà.
Caso 2: Caso 2
Mevio rappresenta una società per azioni in fusione priva di partecipazione di enti soggetti a discipline differenziate. L'assemblea ordinaria segue iter abbreviato.
Caso 3: Caso 3
Filano adempie i termini di deposito del progetto di fusione in versione ridotta per assenza di società con disciplina speciale nella combinazione societaria.
Domande frequenti
L'art. 2505-quater si applica anche se una delle società è una S.r.l. a socio unico?
Sì. La S.r.l. a socio unico non rientra nei capi V e VI del titolo V né è una cooperativa per azioni, quindi la norma si applica e il procedimento è semplificato.
Di quanto si riduce il termine per l'opposizione dei creditori?
Il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 2503, primo comma, si dimezza a 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'ultima delibera di approvazione del progetto di fusione.
È comunque necessario redigere il progetto di fusione?
Sì. Il progetto di fusione (art. 2501-ter) rimane obbligatorio. La semplificazione riguarda solo l'omissione del rapporto di cambio analitico (secondo comma) e la riduzione dei termini di deposito, non l'eliminazione del progetto in quanto tale.
I soci possono rinunciare all'assemblea di approvazione nelle fusioni cui si applica l'art. 2505-quater?
La rinuncia all'assemblea è disciplinata dall'art. 2505, che riguarda l'incorporazione di società interamente possedute. L'art. 2505-quater non prevede di per sé la possibilità di omettere l'assemblea: occorre verificare se ricorrono i presupposti di altre norme semplificate (artt. 2505 e 2505-bis) cumulabili con il 2505-quater.
La relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies) è anch'essa esclusa?
No. L'art. 2505-quater esclude soltanto la relazione degli esperti (art. 2501, secondo comma) e il requisito del rapporto di cambio nel progetto (art. 2501-ter, secondo comma). La relazione degli organi amministrativi prevista dall'art. 2501-quinquies rimane applicabile, salvo che tutti i soci di ciascuna società vi rinuncino ai sensi dello stesso art. 2501-quinquies.