Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2487-ter c.c. – Revoca dello stato di liquidazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.

La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445.

In sintesi

  • Revocabilità della liquidazione. Lo stato di liquidazione non è irreversibile: la società può deliberarne la revoca ed il ritorno all'attività ordinaria, purché la causa di scioglimento sia stata eliminata.
  • Maggioranza qualificata. La revoca richiede le stesse maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, più stringenti rispetto alle deliberazioni ordinarie.
  • Periodo di attesa di sessanta giorni. La revoca acquista efficacia solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo consenso unanime dei creditori o loro integrale pagamento.
  • Diritto di opposizione dei creditori. I creditori anteriori all'iscrizione possono fare opposizione entro i sessanta giorni, con applicazione dell'art. 2445 c.c. in materia di tutela creditoria.
  • Presupposto necessario. Prima di revocare la liquidazione, la causa di scioglimento che l'aveva determinata deve essere effettivamente eliminata: senza questo presupposto la delibera è invalida.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2487-ter c.c. introduce nell'ordinamento societario un meccanismo di flessibilità che potremmo definire «pentimento imprenditoriale»: la possibilità di interrompere il procedimento di liquidazione e tornare all'ordinaria attività quando le circostanze lo consentono. La ratio della norma è duplice. Da un lato valorizza l'autonomia privata e l'interesse alla continuità aziendale, riconoscendo che le condizioni che avevano determinato lo scioglimento possono cessare o mutare nel corso della liquidazione stessa: sarebbe controproducente costringere la società a portare a termine una liquidazione diventata inutile o addirittura dannosa. Dall'altro, la norma tutela i creditori, che avevano fatto affidamento sull'imminente liquidazione per soddisfare i propri crediti. Il periodo di attesa di sessanta giorni e il diritto di opposizione bilanciano questi due interessi contrapposti.

La possibilità di revoca non è illimitata: il legislatore ha circondato l'istituto di garanzie procedurali che impediscono un uso strumentale della liquidazione (quale mezzo per ottenere dilazioni dai creditori o per bloccare azioni esecutive) e della sua revoca.

Analisi

La norma articola il procedimento di revoca su tre piani distinti. Il primo è il presupposto sostanziale: la causa di scioglimento deve essere stata eliminata. Questa condizione è imprescindibile e logicamente anteriore alla deliberazione. Se la causa di scioglimento era la delibera assembleare di scioglimento anticipato ex art. 2484, n. 6, c.c., essa può essere revocata con una nuova delibera; se era il decorso del termine di durata, occorrerà una proroga dello statuto; se era il raggiungimento dell'oggetto sociale, occorrerà che l'oggetto sia ridefinito o che la società abbia intenzione di perseguirne uno nuovo. In assenza di eliminazione della causa di scioglimento, la delibera di revoca sarebbe invalida.

Il secondo piano è quello procedurale: la revoca deve essere deliberata dall'assemblea con le stesse maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Per le S.r.l. questo significa tipicamente la maggioranza prevista dall'atto costitutivo stesso, che può essere più o meno elevata rispetto alla maggioranza ordinaria. La delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese secondo le formalità dell'art. 2436 c.c.

Il terzo piano è quello temporale ed effettuale: la revoca produce i propri effetti giuridici solo dopo il decorso di sessanta giorni dall'iscrizione. Durante questo periodo i creditori anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Se l'opposizione è proposta, si applica l'ultimo comma dell'art. 2445 c.c., che consente al giudice di sospendere l'esecuzione della deliberazione oppure di disporre che la società presti idonea garanzia. Prima del decorso del termine di sessanta giorni, l'efficacia della revoca può essere anticipata se tutti i creditori hanno prestato il proprio consenso alla revoca o se la società ha provveduto a soddisfare integralmente i creditori dissenzienti. In questo caso i creditori ricevono tutela piena e non vi è ragione di attendere ulteriormente.

Durante il periodo di liquidazione e fino all'efficacia della revoca, i liquidatori mantengono i propri poteri e devono continuare a gestire la società con criteri conservativi, senza intraprendere nuove attività non strumentali alla liquidazione. Gli amministratori rientrano in carica automaticamente con l'efficacia della revoca.

Quando si applica

L'art. 2487-ter si applica a tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) che si trovino in stato di liquidazione, qualunque sia la causa di scioglimento che vi ha condotto. La norma non si applica se la liquidazione è già completata con l'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese: in quel momento la società è estinta e non vi è nulla da revocare. La revoca è possibile in qualunque momento durante il procedimento di liquidazione, anche quando questo sia molto avanzato, purché ovviamente sia rimasto qualcosa da preservare (attività d'impresa, contratti in corso, beni non ancora liquidati).

La norma non si applica alle società di persone, che seguono regole proprie in materia di scioglimento e liquidazione. Non si applica alle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo), che seguono la disciplina del Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019).

Connessioni

L'art. 2487-ter si inserisce nel sistema degli artt. 2484-2496 c.c. in materia di scioglimento e liquidazione delle S.r.l. Si raccorda con l'art. 2487 c.c. (nomina dei liquidatori), con l'art. 2487-bis c.c. (pubblicità e passaggio di consegne), e con gli artt. 2484-2486 c.c. (cause di scioglimento e doveri degli amministratori). Il richiamo all'art. 2445 c.c. in materia di opposizione dei creditori costituisce un parallelismo con la disciplina della riduzione volontaria del capitale nelle S.p.A. L'art. 2436 c.c. (deposito delle delibere nel registro delle imprese) disciplina le formalità pubblicitarie. Il Codice della Crisi d'Impresa rileva per i profili di coordinamento con procedure concorsuali eventualmente sopravvenute.

Casi pratici

Caso 1: Revoca della liquidazione per ripresa d'attività

La S.r.l. di Tizio e Caio ha deliberato lo scioglimento anticipato a causa di una grave crisi di mercato. Tuttavia, a sei mesi dall'avvio della liquidazione, un nuovo contratto di distribuzione con un cliente strategico offre prospettive di rilancio. L'assemblea delibera: (a) eliminazione della causa di scioglimento (revoca della delibera originaria di scioglimento anticipato); (b) revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487-ter c.c. con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. La delibera viene iscritta nel registro delle imprese. Dopo sessanta giorni, in assenza di opposizioni dei creditori, la società torna all'operatività ordinaria con gli amministratori che rientrano in carica.

Caso 2: Opposizione del creditore durante il periodo di attesa

Sempronio è creditore della S.r.l. di Mevio per una fornitura non pagata di 50.000 euro. Quando apprende dell'iscrizione della revoca della liquidazione, Sempronio teme che la revoca pregiudichi il suo credito (la società in liquidazione avrebbe dovuto soddisfarlo prioritariamente). Sempronio propone opposizione entro i sessanta giorni ex art. 2487-ter c.c. Il tribunale, applicando l'art. 2445 c.c., dispone che la S.r.l. di Mevio presti idonea garanzia per il credito di Sempronio prima che la revoca produca i propri effetti.

Domande frequenti

Una società in liquidazione può tornare ad operare normalmente?

Sì, mediante la revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487-ter c.c., deliberata dall'assemblea con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, a condizione che la causa di scioglimento sia stata preventivamente eliminata.

Qual è la maggioranza necessaria per revocare la liquidazione?

Le stesse maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto della società. Per le S.r.l., dipende da quanto stabilito nell'atto costitutivo.

Da quando ha effetto la revoca della liquidazione?

Dal sessantesimo giorno dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, salvo che tutti i creditori abbiano acconsentito o che la società abbia soddisfatto integralmente i creditori dissenzienti: in tal caso l'efficacia è immediata.

I creditori possono opporsi alla revoca della liquidazione?

Sì, i creditori anteriori all'iscrizione della delibera di revoca possono fare opposizione entro sessanta giorni. Il tribunale può sospendere l'esecuzione della delibera o richiedere alla società di prestare idonea garanzia.

Gli amministratori rientrano in carica automaticamente con la revoca?

Sì, con l'efficacia della revoca i liquidatori cessano dai loro poteri e gli amministratori riprendono le funzioni gestionali ordinarie. Se necessario, l'assemblea nomina nuovi amministratori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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