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Testo dell'articoloVigente
Art. 2435-ter c.c. – Bilancio delle micro-imprese
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.
Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2435-ter c.c., introdotto dal D.Lgs. 139/2015 in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, completa il sistema a livelli del bilancio societario, aggiungendo un terzo gradino - quello delle micro-imprese - al di sotto del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e del bilancio ordinario. La ratio è coerente con il principio di proporzionalità degli obblighi informativi: un'impresa con ricavi sotto 350.000 euro e cinque dipendenti non ha la stessa capacità tecnica e finanziaria di una media impresa, né i suoi bilanci interessano la stessa platea di soggetti. Le semplificazioni introdotte dalla norma riducono il costo di produzione del bilancio (tipicamente sostenuto da un commercialista esterno) senza compromettere la tutela dei creditori, che nelle micro-imprese coincidono spesso con un numero ristretto di fornitori e un istituto di credito.
La scelta del legislatore europeo di creare questo ulteriore livello è stata oggetto di dibattito: alcune voci critiche hanno sottolineato che l'esonero dalla nota integrativa priva i soggetti interessati di informazioni potenzialmente rilevanti (es. garanzie prestate, impegni futuri, operazioni con parti correlate). Il legislatore italiano ha temperato questo rischio imponendo l'obbligo di indicare in calce allo stato patrimoniale almeno le informazioni sui finanziamenti dei soci e sulle operazioni con parti correlate, due categorie di dati particolarmente sensibili per la valutazione del rischio di credito.
Analisi
La definizione di micro-impresa ai fini dell'art. 2435-ter c.c. è esclusivamente quantitativa: tre parametri dimensionali, la cui verifica deve avvenire nel primo esercizio di vita della società oppure, per le società già operative, per almeno due esercizi consecutivi. I tre limiti sono: totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a 350.000 euro; numero medio di dipendenti nell'esercizio non superiore a 5. Come per il bilancio abbreviato, è sufficiente superare al massimo uno dei tre parametri per conservare lo status di micro-impresa.
Le semplificazioni che la norma consente sono le seguenti. Primo, l'esonero dalla nota integrativa: le micro-imprese possono non redigere la nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale indichino le informazioni previste dall'art. 2427, n. 9 c.c. (ammontare complessivo dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, con indicazione di quelli postergati) e n. 16 c.c. (operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato). Si tratta di due categorie di informazioni ad alto valore segnaletico per i creditori: la prima rivela la struttura dei finanziamenti interni (utile per valutare se il capitale proprio è stato artificiosamente ridotto da rimborso di finanziamenti soci); la seconda segnala eventuali conflitti di interesse nella gestione. Secondo, l'esonero dal rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.): le micro-imprese non sono tenute a redigere questo documento, che richiede risorse tecniche significative per essere predisposto correttamente. Terzo, l'esonero dalla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.): le micro-imprese non devono corredare il bilancio con la relazione narrativa degli amministratori.
La norma fa salvi, però, due obblighi che rimangono anche per le micro-imprese: il quinto comma dell'art. 2423 c.c. (che impone di fornire le informazioni aggiuntive necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta quando gli schemi obbligatori non siano sufficienti) e il numero 11-bis dell'art. 2426 c.c. (che disciplina i criteri di valutazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati). Quest'ultimo obbligo ha un impatto pratico limitato per la maggior parte delle micro-imprese, che raramente detengono strumenti finanziari derivati.
Tizio è socio unico di una SRL di consulenza con attivo 120.000 euro, ricavi 280.000 euro e 3 dipendenti medi. La società rispetta tutti e tre i parametri: può avvalersi del regime delle micro-imprese. Sceglie di omettere la nota integrativa, indicando in calce allo stato patrimoniale l'informazione che «il socio unico ha erogato alla società finanziamenti infruttiferi per 30.000 euro, postergati rispetto ai creditori sociali» e che «non vi sono operazioni con parti correlate concluse a condizioni diverse da quelle di mercato». Stato patrimoniale e conto economico vengono redatti secondo gli schemi dell'art. 2435-bis c.c. (applicabile in via residuale per quanto non previsto dall'art. 2435-ter).
Quando si applica
Il regime si applica alle società che soddisfano i criteri dimensionali sopra descritti e che non rientrano nelle categorie soggettive escluse: enti di investimento (SICAV, FIA, SICAF) e imprese di partecipazione finanziaria sono escluse dalla norma indipendentemente dalle loro dimensioni. Le società quotate non possono mai avvalersi del regime delle micro-imprese. Il regime è facoltativo: la micro-impresa può scegliere liberamente di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria, applicando le relative disposizioni più complete. La perdita dello status di micro-impresa avviene quando, per due esercizi consecutivi, vengono superati due dei tre parametri.
Connessioni
L'art. 2435-ter si inserisce nel sistema contabile delineato dagli artt. 2423-2435-ter c.c. e si rapporta con l'art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato, che costituisce il livello superiore), l'art. 2423 c.c. (principi generali di bilancio), l'art. 2427 c.c. (nota integrativa) e l'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione). Il principio contabile nazionale di riferimento è l'OIC 11 per i principi generali; i vari OIC tematici (OIC 15 per i crediti, OIC 16 per le immobilizzazioni, ecc.) si applicano anche alle micro-imprese per la valutazione delle singole poste. In materia di revisione legale, le micro-imprese non sono automaticamente esonerate dalla revisione se superano le soglie dell'art. 2477 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Micro-impresa che sceglie di avvalersi delle semplificazioni
Tizio è socio unico e amministratore di una SRL di grafica pubblicitaria: attivo 90.000 euro, ricavi 220.000 euro, 2 dipendenti medi. Soddisfa tutti i parametri dell'art. 2435-ter c.c. Il commercialista Caio gli propone di avvalersi delle semplificazioni: bilancio senza nota integrativa, senza rendiconto finanziario e senza relazione sulla gestione. Tizio accetta: il bilancio si riduce a stato patrimoniale e conto economico, con in calce le due informazioni obbligatorie sui finanziamenti soci (Tizio ha prestato alla SRL 15.000 euro infruttiferi) e sull'assenza di operazioni con parti correlate fuori mercato. Il costo di predisposizione del bilancio si riduce sensibilmente.
Caso 2: Perdita dello status per superamento parametri
Sempronio gestisce una SRL di e-commerce classificata come micro-impresa. Nel 2022 i ricavi salgono a 420.000 euro (sopra la soglia di 350.000) per effetto di una campagna promozionale eccezionale; attivo e dipendenti rimangono sotto soglia. Nel 2023, i ricavi rimangono sopra soglia (400.000 euro). Avendo superato per due esercizi consecutivi uno dei tre parametri, Sempronio non può più avvalersi del regime delle micro-imprese dal bilancio 2024. Passerà al regime del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis c.c., avendo attivo e dipendenti ancora sotto le relative soglie.
Domande frequenti
Una micro-impresa deve comunque fare lo stato patrimoniale e il conto economico?
Sì. Le micro-imprese sono esonerate solo da rendiconto finanziario, nota integrativa (a certe condizioni) e relazione sulla gestione. Stato patrimoniale e conto economico rimangono obbligatori, redatti secondo gli schemi semplificati del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.).
Cosa deve riportare in calce allo stato patrimoniale una micro-impresa per evitare la nota integrativa?
Deve indicare le informazioni previste dall'art. 2427, n. 9 c.c. (ammontare dei finanziamenti effettuati dai soci, con indicazione di quelli postergati) e n. 16 c.c. (operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato). Se queste informazioni mancano, l'esenzione non è applicabile e la nota integrativa va redatta.
Se una società supera i limiti per un solo anno, perde immediatamente lo status di micro-impresa?
No. La perdita dello status avviene solo se i limiti vengono superati (almeno due su tre) per due esercizi consecutivi. Il superamento in un singolo anno non modifica la classificazione per l'esercizio successivo.
Le esenzioni dell'art. 2435-ter c.c. sono obbligatorie o facoltative?
Sono facoltative. La società che rientra nei limiti della micro-impresa può liberamente scegliere di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria, applicando le relative disposizioni più complete. Non vi è alcun obbligo di avvalersi delle semplificazioni previste dalla norma.
Gli enti di investimento possono avvalersi del regime delle micro-imprese?
No. Gli enti di investimento (SICAV, FIA, SICAF) e le imprese di partecipazione finanziaria sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 2435-ter c.c., indipendentemente dalle loro dimensioni. Restano soggetti alla disciplina ordinaria del bilancio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate