Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2396-ter c.c. – Denunzia all’organo di controllo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

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Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all’assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

In sintesi

  • Diritto universale: ogni socio può denunziare fatti censurabili all'organo di controllo senza limitazioni quantitative
  • Soglie procedurali: denuncia da soci con un ventesimo (o un cinquantesimo per quotate) del capitale avvia obbligo di indagine
  • Obbligo dell'organo: deve indagare senza ritardo, referire all'assemblea e, se urgenza e gravità, convocarla
  • Flessibilità statutaria: lo statuto può abbassare le percentuali minime di partecipazione per la denuncia
  • Effetto cautelare: denuncia tempestiva blocca i termini di prescrizione per gli amministratori censurabili
Indice dei contenuti

Ogni socio può denunziare all'organo di controllo fatti censurabili; se la denunzia proviene da soci con quota minima, l'organo indaga e convoca l'assemblea se gravi.

Ratio

La norma fornisce un meccanismo di controllo interno low-barrier per i soci, incentivando la segnalazione di anomalie gestionali all'organo di controllo. Distingue il diritto universale di denuncia (ogni socio) dall'obbligo procedurale dell'organo (legato a soglie di rappresentanza), bilanciando inclusione e operatività.

Analisi

Il dispositivo si articola su due livelli. Livello 1: ogni socio, indipendentemente dalla quota, può segnalare fatti censurabili all'organo di controllo, il quale deve prendere nota. Livello 2: quando la denuncia proviene da soci rappresentanti il ventesimo del capitale (o il cinquantesimo per società quotate), l'organo è obbligato ad indagare formalmente e presentare conclusioni e proposte all'assemblea, con potere eccezionale di convocare l'assemblea se ravvisa fatti di rilevante gravità e urgenza.

Quando si applica

Si applica continuativamente durante il vigore della società. La denuncia può riguardare qualsiasi aspetto della gestione (contratti, operazioni, conformità, comportamenti amministrativi) che il denunziante ritenga violativo della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione. Non si applica a mere opinion o differenze di orientamento manageriale non radicate in violazioni concrete.

Connessioni

La norma si integra con l'art. 2396 c.c. (doveri organo controllo), l'art. 2396-quater c.c. (denuncia al tribunale per irregolarità gravi), e l'art. 2393 c.c. (azione responsabilità amministratori). Richiama l'art. 2364-bis c.c. su convocazione assemblea e relazione amministratori.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, socio di minoranza (0,5% di capitale), scopre che un amministratore ha diretto contratti personali verso una propria società senza trasparenza. Tizio denuncia il fatto all'organo di controllo, che deve prenderne nota. Se Tizio non raggiunge il ventesimo, l'organo non è obbligato a formalizzare indagine; tuttavia, il fatto rimane in archivio e influisce sulla relazione annuale.

Caso 2: Caso 2

Caio e Sempronio, detentori congiuntamente del 7% di una S.p.A., denunziano sospettate irregolarità contabili con falsificazione dei bilanci (raggiungono il ventesimo per quotate, ossia il 5% + 2%). L'organo di controllo è vincolato a indagare senza ritardo, consultare esperti, e se accerta la gravità, convocare l'assemblea in seduta straordinaria per deliberare.

Domande frequenti

Ogni socio può denunziare anche con quota minuscola?

Sì, il diritto di denuncia è universale e non ha soglie minime. Tuttavia, solo denunzie da soci con il ventesimo (o il cinquantesimo per quotate) del capitale generano obbligo formale di indagine da parte dell'organo.

Che cosa intende la legge per 'fatti censurabili'?

Fatti che violano la legge, lo statuto, o i principi di corretta amministrazione. Includono irregolarità contabili, conflitti di interessi, abusi di potere gestionale, negligenza, ma escludono mere scelte di business discrezionali.

L'organo di controllo può ignorare una denuncia da socio con ventesimo?

No, è vincolato a indagare senza ritardo. Deve documentare l'indagine, le conclusioni e, se ravvisa gravità, deve proporsi di convocare l'assemblea. Ignorare o ritardare espone l'organo a responsabilità.

La denuncia blocca i termini di prescrizione?

Sì, implicitamente. La segnalazione all'organo di controllo integra una condotta di acquisizione della conoscenza del danno; per azioni di responsabilità successive (es., art. 2393 c.c.), la denuncia può interrompere i termini decennali.

Lo statuto può obbligare denunzie con requisiti formali?

Lo statuto può prevedere procedure di formalizzazione (es., denuncia scritta, termini di ricezione), ma non può eliminare il diritto universale di denuncia. Può abbassare le percentuali minime per indagine obbligatoria, non innalzarle.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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