Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2396-sexies c.c. – Poteri dell’organo di controllo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione al presidente del consiglio, può altresì convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L’organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, numero 5).

In sintesi

  • Poteri ispettivi: atti di ispezione e controllo in qualunque momento senza preavviso
  • Richieste informazioni: può interrogare amministratori su operazioni sociali e società controllate
  • Comunicazione e convocazione: previa comunicazione al presidente consiglio, può convocare assemblea per gravi anomalie con urgenza
  • Scambio informazioni: dialogo con organi di controllo di società controllate su assetto e andamento
  • Documentazione: accertamenti registrati in libro speciale (art. 2421, n. 5)
Indice dei contenuti

L'organo di controllo può ispezionare la società in qualsiasi momento, richiedere informazioni agli amministratori, e convocare assemblea se rileva gravi anomalie.

Ratio

La norma assegna all'organo di controllo strumenti operativi concreti (ispezione, interrogazione, convocazione) per esercitare effettivamente la vigilanza. Contrappesa lo squilibrio di informazioni a favore degli amministratori, garantendo all'organo di controllo accesso diretto e tempestivo a dati e funzionari aziendali.

Analisi

I poteri sono articolati: (1) ispezione amministrativa senza preavviso, (2) interrogazione amministratori con obbligo di rispondere, (3) diritto di comunicare al presidente prima di convocare assemblea (cortesia procedurale), (4) scambio informazioni con omologhi in società collegate. L'assenza di preavviso per ispezioni è una caratteristica fondamentale, che impedisce agli amministratori di dissimulare anomalie.

Quando si applica

I poteri sono esercitabili in qualunque momento durante l'esercizio, senza necessità di giustificazione formale. Tuttavia, il loro uso deve essere proporzionato e non cagionare paralisi operativa ingiustificata. La convocazione assemblea è riservata a situazioni di rilevante gravità e urgenza.

Connessioni

L'articolo si integra con l'art. 2396-quinquies c.c. (doveri di vigilanza), l'art. 2396-ter c.c. (procedura denuzia organo controllo), l'art. 2364-bis c.c. (convocazione assemblea). Richiama le disposizioni su libro dei verbali (art. 2421 c.c.) e coordinamento con normative speciali (es., vigilanza bancaria).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

L'organo di controllo di Tizio S.p.A., composto da Caio e Sempronio, decide di ispezionare senza preavviso i registri contabili. Nota discrepanze nelle scritture fornitori. Richiede agli amministratori una relazione scritta in merito. Se la relazione è insoddisfacente, Caio comunica al presidente consiglio e convoca assemblea straordinaria per dibattere le anomalie riscontrate.

Caso 2: Caso 2

L'organo di controllo di Mevio Holding (con controllate) scambia informazioni con gli organi di controllo delle controllate su sistemi di governo e andamento economico. Su base di questi dialoghi, redige una relazione annuale integrata che riferisce all'assemblea consolidata.

Domande frequenti

L'organo di controllo può ispezionare senza preavviso?

Sì, è un diritto esplicito. L'assenza di preavviso è essenziale, altrimenti gli amministratori potrebbero occultare anomalie. Tuttavia, deve agire in buona fede e non abusivamente (es., con frequenza ossessiva).

Gli amministratori sono obbligati a rispondere alle richieste informative?

Sì. Gli amministratori hanno dovere di collaborazione e trasparenza verso l'organo di controllo. Rifiuto di fornire informazioni integra violazione di doveri amministrativi.

Deve comunicare sempre al presidente prima di convocare assemblea?

La legge dice 'previa comunicazione'. È una cortesia procedurale e preventiva: consente al presidente di preparare l'ordine del giorno. Non costituisce un obbligo di autorizzazione, solo di informazione.

Quale criterio stabilisce se le anomalie sono 'gravi' e 'urgenti'?

Criterio elastico e casuale. Richiede violazioni serie della legge, dello statuto, o dei principi di corretta gestione, tali da esporre la società a danno significativo se non affrontate celermente (es., irregolarità contabili, dirottamento fondi).

Come si documenta l'ispezione?

Gli accertamenti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, numero 5 (libro di verbali dell'organo di controllo). Deve essere redatto verbale con data, fatti controllati, risultati, e firma dei presenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.