Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 799 c.p.c. – Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente
Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 798 - Articolo 798 Codice di Procedura Civile: Riesame del merito→Cod. proc. civ. art. 800 - Articolo 800 Codice di Procedura Civile: Sentenze arbitrali stran…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 797 c.p.c.: Condizioni per la dichiarazione di efficacia→Art. 801 c.p.c.: Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdiz→Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Art. 802 c.p.c.: Assunzione di mezzi di prova disposti da giudic→Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione→Art. 803 c.p.c.: Esecuzione richiesta in via diplomatica→Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 799 c.p.c. (abrogato dal 1996) permetteva di far valere la sentenza straniera anche in corso di giudizio, con effetti limitati al singolo processo o generalizzati se pronunciati dalla Corte d'appello competente.
Ratio
L'art. 799 c.p.c. introduceva uno strumento di flessibilità nel sistema dell'exequatur, consentendo di far valere la sentenza straniera in via incidentale nell'ambito di un giudizio già pendente, senza la necessità di instaurare preventivamente il procedimento di dichiarazione di efficacia davanti alla Corte d'appello. La norma bilanciava esigenze di economia processuale con la garanzia di certezza dei rapporti giuridici, distinguendo tra l'efficacia limitata al singolo giudizio (accertamento incidentale) e l'efficacia erga omnes (pronuncia della Corte d'appello competente).
Il meccanismo di sospensione in caso di domanda di riesame del merito garantiva la coerenza sistematica tra il procedimento incidentale e quello principale davanti alla Corte d'appello, evitando decisioni contrastanti.
Analisi
Il primo comma disciplina l'accertamento incidentale: qualsiasi giudice può verificare la ricorrenza delle condizioni dell'art. 797 e far valere la sentenza straniera nel giudizio pendente, ma con effetti limitati a quel giudizio. L'eccezione riguarda la Corte d'appello competente, che può emettere una dichiarazione di efficacia a tutti gli effetti anche in sede incidentale. Il secondo comma prevede il meccanismo di tutela per il convenuto che voglia il riesame del merito: il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d'appello competente.
Quando si applica
Norma abrogata. In vigenza, trovava applicazione ogniqualvolta una parte invocasse in giudizio gli effetti di una sentenza straniera senza aver previamente ottenuto l'exequatur. Il meccanismo era particolarmente utile quando la sentenza straniera era prodotta come prova o come titolo in un giudizio italiano già pendente.
Connessioni
L'art. 799 richiamava l'art. 797 (condizioni per la dichiarazione di efficacia), l'art. 798 (riesame del merito) e l'art. 796 (giudice competente), tutti abrogati dalla stessa L. 218/1995.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, in un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Milano contro Caio, produceva una sentenza inglese che accertava la proprietà di un bene. Caio contestava l'efficacia della sentenza straniera. Il giudice milanese, ai sensi dell'art. 799, verificava incidentalmente la ricorrenza delle condizioni dell'art. 797 e dichiarava efficace la sentenza inglese nel solo giudizio pendente. L'accertamento non aveva effetti al di fuori di quel procedimento, ma era sufficiente per decidere la controversia in corso.
Caso 2: Sempronio produceva in giudizio una sentenza tedesca di condanna contro Mevio
Mevio chiedeva il riesame nel merito ai sensi dell'art. 798, sostenendo che la sentenza era stata pronunciata in sua contumacia per vizi nella notifica della citazione. Il giudice, ricevuta la domanda di riesame, sospendeva il procedimento e fissava a Mevio un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d'appello competente. Mevio doveva rispettare il termine per non perdere il diritto al riesame.
Domande frequenti
L'art. 799 c.p.c. è ancora vigente?
No. È stato abrogato dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996. Oggi l'efficacia delle sentenze straniere è disciplinata dalla stessa legge e dai regolamenti UE.
Era possibile far valere una sentenza straniera senza avere prima l'exequatur?
Sì, l'art. 799 permetteva di far valere la sentenza straniera in corso di giudizio, con un accertamento incidentale delle condizioni di efficacia. Gli effetti erano però limitati al solo giudizio pendente.
Quando l'accertamento incidentale della sentenza straniera produceva effetti a tutti gli effetti?
Solo quando era la Corte d'appello competente ai sensi dell'art. 796 a procedere all'accertamento: in quel caso poteva, su istanza di parte, dichiarare espressamente l'efficacia a tutti gli effetti.
Il convenuto poteva difendersi dall'uso incidentale della sentenza straniera?
Sì, potendo chiedere il riesame del merito ai sensi dell'art. 798. In tal caso il giudice sospendeva il procedimento e fissava un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d'appello.
Cosa succedeva se il convenuto non rispettava il termine perentorio per la domanda di riesame?
Decadeva dal diritto al riesame nel merito. Il giudice riprendeva il procedimento sospeso e poteva fare valere la sentenza straniera nel giudizio principale senza ulteriori contestazioni sul merito.