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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il notaio delegato deve avvisare condividenti e creditori intervenuti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.
  • Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, che possono farsi assistere dai propri procuratori a proprie spese.
  • Le contestazioni insorte durante le operazioni sono verbalizzate e trasmesse al giudice istruttore.
  • Il giudice fissa con decreto un'udienza di comparizione, comunicata alle parti dal cancelliere.
  • Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 790 c.p.c. – Operazioni davanti al notaio

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

In sintesi

  • Il notaio delegato deve avvisare condividenti e creditori intervenuti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.
  • Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, che possono farsi assistere dai propri procuratori a proprie spese.
  • Le contestazioni insorte durante le operazioni sono verbalizzate e trasmesse al giudice istruttore.
  • Il giudice fissa con decreto un'udienza di comparizione, comunicata alle parti dal cancelliere.
  • Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

L'art. 790 c.p.c. disciplina le operazioni di divisione delegate a un notaio, con avviso preventivo alle parti e gestione delle contestazioni tramite il giudice istruttore.

Ratio

L'art. 790 c.p.c. si inserisce nel procedimento di divisione giudiziale disciplinato dagli artt. 784 e seguenti, prevedendo la possibilità che il giudice deleghi le operazioni di divisione a un notaio. La norma mira a garantire trasparenza e contraddittorio nel delicato momento in cui si procede alla concreta formazione delle quote e all'assegnazione dei lotti tra i condividenti, evitando che le operazioni si svolgano all'insaputa di alcuno degli interessati.

La delega al notaio risponde a un'esigenza di efficienza procedurale: il giudice mantiene il controllo sulle contestazioni, mentre le operazioni materiali vengono affidate a un professionista dotato di specifica competenza tecnica in materia di atti pubblici e redazione di verbali.

Analisi

Il primo comma impone al notaio un onere di avviso anticipato, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, specificando luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni. Il secondo comma garantisce il diritto di presenziare alle operazioni con l'assistenza di un procuratore, lasciando a carico delle parti le relative spese. Il terzo e quarto comma regolano il meccanismo di escalation al giudice istruttore in caso di contestazioni: il notaio redige un processo verbale che trasmette al giudice, il quale fissa con decreto un'udienza di comparizione. L'ultimo comma riserva al giudice la decisione sulle contestazioni mediante ordinanza.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che, nell'ambito di un procedimento di divisione giudiziale, il giudice abbia delegato le operazioni a un notaio ai sensi dell'art. 786 c.p.c. Ciò avviene tipicamente nelle divisioni ereditarie o tra comproprietari, quando la complessità dell'operazione (presenza di più lotti, più creditori, beni immobili) rende opportuno affidare le operazioni materiali a un notaio anziché svolgerle direttamente in udienza.

Le contestazioni che possono insorgere riguardano tipicamente la stima dei beni, la formazione dei lotti, l'attribuzione di conguagli, la presenza o meno di determinati beni nella massa divisionale.

Connessioni

L'art. 790 va letto in coordinamento con l'art. 786 c.p.c. (delega delle operazioni), l'art. 789 c.p.c. (provvedimenti del giudice sulla divisione), l'art. 791 c.p.c. (progetto di divisione formato dal notaio) e l'art. 787 c.p.c. (operazioni davanti al giudice istruttore). Il richiamo all'art. 187 c.p.c. nell'articolo successivo collega il procedimento alle regole generali sulla rimessione della causa al collegio o alla decisione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio sono coeredi di un immobile ereditato dal padre

Il giudice istruttore delega le operazioni di divisione al notaio Filano. Quest'ultimo invia a entrambi i condividenti, con quattro giorni di anticipo, una comunicazione indicante luogo, data e ora delle operazioni. Tizio contesta che il termine minimo di cinque giorni non è stato rispettato e chiede la nullità delle operazioni. Il notaio sospende le operazioni e fissa nuova data rispettando il termine legale, evitando così l'insorgere di contestazioni formali da trasmettere al giudice istruttore.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Mevio sono comproprietari di tre lotti di terreno oggetto di divisione giudiziale. Durante le operazioni dinanzi al notaio delegato, Sempronio contesta la stima di uno dei lotti, ritenendola sottostimata. Il notaio redige un processo verbale dettagliato della contestazione e lo trasmette al giudice istruttore. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione, comunica il decreto alle parti tramite il cancelliere e, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza disponendo una nuova perizia estimativa.

Domande frequenti

Il notaio delegato per la divisione deve avvisare anche i creditori oltre ai condividenti?

Sì, l'art. 790 c.p.c. impone al notaio di avvisare sia i condividenti sia i creditori intervenuti nel procedimento, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Cosa succede se durante le operazioni sorge una contestazione sulla stima di un bene?

Il notaio redige un apposito processo verbale della contestazione e lo trasmette al giudice istruttore, che fissa un'udienza di comparizione e decide la questione con ordinanza.

Le parti possono farsi assistere da un avvocato durante le operazioni davanti al notaio?

Sì, le parti hanno diritto di farsi assistere dai propri procuratori, ma a proprie spese. La presenza del procuratore non è obbligatoria ma è facoltativa.

Il termine di cinque giorni per l'avviso è perentorio o ordinatorio?

Il termine è previsto dalla legge come minimo garantito per assicurare il contraddittorio. Il mancato rispetto può costituire motivo di contestazione e causare la nullità delle operazioni compiute.

Chi comunica alle parti il decreto del giudice che fissa l'udienza sulle contestazioni?

Il cancelliere del tribunale comunica alle parti il decreto del giudice istruttore che fissa l'udienza per la comparizione delle parti sulle contestazioni insorte durante le operazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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