Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 738 c.p.c. – Procedimento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni .

Il giudice può assumere informazioni.

In sintesi

  • Il presidente nomina un relatore tra i componenti del collegio per la camera di consiglio.
  • Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti gli sono preventivamente comunicati.
  • Il PM stende le conclusioni in calce al provvedimento presidenziale.
  • Il giudice può assumere informazioni in modo informale.
Indice dei contenuti

Nel procedimento camerale il presidente nomina un relatore tra i componenti del collegio; il PM, se deve essere sentito, riceve gli atti e stende le conclusioni.

Ratio

L'art. 738 c.p.c. disciplina il procedimento interno della camera di consiglio, integrando la regola di forma dell'art. 737 con le norme operative relative alla relazione collegiale e al ruolo del pubblico ministero. La nomina del relatore risponde all'esigenza di organizzare efficacemente il lavoro del collegio: il relatore studia il fascicolo, sintetizza i fatti e la questione giuridica e riferisce ai colleghi in camera di consiglio, permettendo una deliberazione collettiva informata. Il coinvolgimento del PM, ove previsto, garantisce la tutela degli interessi pubblici che possono essere coinvolti nel procedimento.

Analisi

Il primo comma prevede la nomina presidenziale del relatore tra i componenti del collegio: è un atto di organizzazione interna che precede la camera di consiglio e non richiede forme particolari. Il secondo comma disciplina il ruolo del pubblico ministero nelle ipotesi in cui il suo intervento sia previsto dalla legge: gli atti vengono previamente comunicati (prima della camera di consiglio) e il PM stende le sue conclusioni «in calce al provvedimento del presidente», formula che indica il riferimento al decreto presidenziale che ha istruito il procedimento. Il terzo comma, breve ma significativo, attribuisce al giudice la facoltà di assumere informazioni: trattasi di istruttoria informale e atipica, non vincolata alle forme probatorie ordinarie del rito contenzioso.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i procedimenti camerali in senso stretto, cioè quelli che si svolgono davanti a un organo collegiale (tribunale in composizione collegiale). Non si applica ai procedimenti monocratici (davanti al giudice tutelare, per esempio) né ai provvedimenti adottati dal giudice singolo nel contesto di un procedimento più ampio. La partecipazione del PM è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. procedimenti di adozione, interdizione, materie di interesse pubblico prevalente).

Connessioni

La norma si inserisce nel sistema degli artt. 737-742 c.p.c. e va letta in coordinamento con l'art. 69 c.p.c. che disciplina l'intervento del PM nei procedimenti civili. Il richiamo alla «comunicazione preventiva» degli atti al PM riecheggia analoghi meccanismi dell'art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio del PM). Le «informazioni» che il giudice può assumere ai sensi del terzo comma richiamano l'analoga facoltà istruttoria dell'art. 738 per i procedimenti di volontaria giurisdizione, secondo la tradizione dei procedimenti inquisitori tipici della giurisdizione volontaria.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il tribunale deve decidere in camera di consiglio su un ricorso per la nomina di un curatore speciale a un minore in conflitto di interessi con i genitori. Il presidente nomina il giudice Caio come relatore. Poiché la materia riguarda un minore, il PM riceve preventivamente il fascicolo e stende le sue conclusioni in calce al decreto presidenziale che ha istruito il procedimento. Il giudice relatore Caio assume alcune informazioni informali presso i servizi sociali e riferisce ai colleghi in camera di consiglio. Il tribunale emette decreto di nomina del curatore speciale nella persona dell'avvocata Filana.

Caso 2: Caso 2

Tizio ha presentato ricorso camerale per la rettifica di un atto dello stato civile. Il presidente del tribunale nomina Sempronio relatore del procedimento. Non essendo prevista la partecipazione obbligatoria del PM in questo specifico tipo di procedimento, il terzo comma dell'art. 738 non si applica. Il relatore Sempronio esamina il fascicolo, verifica le risultanze dei registri anagrafici e assume informalmente notizie presso il Comune interessato, quindi riferisce in camera di consiglio. Il tribunale emette decreto motivato che accoglie il ricorso di Tizio.

Domande frequenti

Chi nomina il relatore nel procedimento camerale?

Il presidente del tribunale nomina il relatore tra i componenti del collegio. Si tratta di un atto di organizzazione interna, non soggetto a particolari forme, che precede la camera di consiglio.

Il pubblico ministero partecipa sempre ai procedimenti camerali?

No. Il PM partecipa solo quando la legge lo prevede espressamente (es. procedimenti di adozione, interdizione, rettifica degli atti di stato civile). In questi casi gli atti vengono comunicati prima della camera di consiglio e il PM stende le conclusioni per iscritto.

Dove stende le conclusioni il PM nel procedimento camerale?

In calce al provvedimento del presidente che ha istruito il procedimento. Non vi è una memoria separata formale come nel rito ordinario: le conclusioni del PM sono apposte direttamente sul documento presidenziale.

Il giudice può acquisire prove ordinarie nel procedimento camerale?

No. La norma prevede che il giudice possa 'assumere informazioni', non acquisire prove nel senso tecnico del termine. Si tratta di un'istruttoria informale e atipica, senza le garanzie del contraddittorio probatorio del rito ordinario.

La camera di consiglio è pubblica?

No. La camera di consiglio è riservata: si svolge senza la presenza del pubblico e, di regola, nemmeno con le parti presenti. È la sede deliberativa interna del collegio, distinta dall'udienza pubblica dei procedimenti contenziosi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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