Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 711 c.p.c. – Separazione consensuale

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto al presidente del tribunale, che tenta la conciliazione.
  • Se un solo coniuge ricorre, si applica la disciplina della separazione giudiziale (art. 706 u.c.).
  • L'accordo viene verbalizzato e acquista efficacia solo con l'omologazione del tribunale.
  • Le condizioni consensuali sono sempre modificabili secondo l'art. 710 c.p.c.
Indice dei contenuti

La separazione consensuale si perfeziona con udienza presidenziale, verbale del consenso e successiva omologazione del tribunale in camera di consiglio.

Ratio

L'articolo 711 c.p.c. disciplina il procedimento di separazione consensuale, istituto che privilegia l'autonomia negoziale dei coniugi nella gestione della crisi coniugale. La norma riconosce che, quando i coniugi sono d'accordo sui termini della separazione, l'intervento giurisdizionale deve limitarsi a un controllo di legalità e di tutela degli interessi dei soggetti deboli, in particolare della prole, senza imporre un contenzioso altrimenti evitabile.

Il momento dell'omologazione è cruciale: senza di essa, il verbale di separazione ha valore negoziale ma non acquista efficacia come atto di stato civile. Il tribunale verifica che le condizioni non siano contrarie alla legge o all'ordine pubblico, e in particolare che l'accordo sui figli rispetti il loro interesse superiore.

Analisi

Il primo comma prevede che il presidente, su ricorso congiunto, senta entrambi i coniugi nel giorno stabilito e tenti la conciliazione nelle forme dell'art. 708. Il tentativo di conciliazione, anche nel rito consensuale, è un passaggio formale obbligatorio, sebbene nella prassi raramente porti all'effetto sperato quando la decisione dei coniugi è già matura. Il secondo comma regola il caso di ricorso unilaterale, rinviando all'art. 706 u.c.: il coniuge convenuto viene citato e il procedimento assume carattere contenzioso. Il terzo comma disciplina la verbalizzazione: il processo verbale dell'udienza presidenziale contiene il consenso alla separazione e tutte le condizioni concordate (assegno, affidamento figli, casa coniugale, ecc.). Il quarto comma stabilisce che la separazione «acquista efficacia» solo con l'omologazione, pronunciata in camera di consiglio su relazione del presidente. Il quinto comma rinvia all'art. 710 per la modificabilità successiva.

Quando si applica

Il procedimento di cui all'art. 711 si applica quando entrambi i coniugi abbiano raggiunto un accordo completo sulle condizioni della separazione, economiche, patrimoniali e relative ai figli, e intendano formalizzarlo giudizialmente. È alternativo (non sostitutivo) alla negoziazione assistita (L. 162/2014) e agli accordi innanzi all'ufficiale di stato civile (per coppie senza figli minori o non autosufficienti). Rimane applicabile anche dopo la riforma Cartabia per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023; per quelli successivi, si seguono le disposizioni del nuovo rito unitario.

Connessioni

L'art. 711 si collega all'art. 158 c.c. (separazione consensuale nel diritto sostanziale), all'art. 708 c.p.c. (udienza presidenziale e tentativo di conciliazione), all'art. 710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti), agli artt. 737-742 c.p.c. (procedimento camerale per l'omologazione) e alla L. 162/2014 che ha introdotto la negoziazione assistita come percorso alternativo. Per i figli, il riferimento normativo sostanziale è negli artt. 337-bis ss. c.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caia, sposati dal 2010 con un figlio minore, decidono consensualmente di separarsi. Sottoscrivono un accordo in cui Caia manterrà la casa coniugale, Tizio corrisponderà 600 euro mensili per il figlio e l'affidamento sarà condiviso con residenza prevalente presso la madre. Presentano ricorso congiunto; il presidente li ascolta, tenta la conciliazione che fallisce, e redige il verbale. Il tribunale, in camera di consiglio, esamina le condizioni, verifica che siano conformi all'interesse del minore e omologa la separazione. Da quel momento l'accordo ha piena efficacia giuridica.

Caso 2: Caso 2

Sempronio presenta da solo ricorso per separazione consensuale, convinto che la moglie Mevia abbia già acconsentito. Tuttavia Mevia non compare all'udienza presidenziale. Il presidente, non potendo procedere ex art. 711, applica l'art. 706 u.c. e converte il procedimento in separazione giudiziale, ordinando la notifica del ricorso a Mevia e fissando una nuova udienza. Il procedimento prosegue nelle forme contenziose, con eventuale fase presidenziale per i provvedimenti provvisori.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per ottenere l'omologazione della separazione consensuale?

I tempi variano da tribunale a tribunale. In media, dall'udienza presidenziale all'omologazione passano 1-3 mesi. La separazione non ha effetti giuridici fino al decreto di omologazione: fino a quel momento i coniugi restano formalmente coniugati con tutti gli obblighi conseguenti.

È possibile separarsi consensualmente senza andare in tribunale?

Sì, in alcuni casi. La L. 162/2014 consente la separazione tramite negoziazione assistita (con due avvocati) o davanti all'ufficiale di stato civile, ma solo se non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o figli economicamente non autosufficienti.

Il tribunale può rifiutarsi di omologare la separazione consensuale?

Sì. Il tribunale può negare o sospendere l'omologazione se le condizioni pattuite sono contrarie all'interesse dei figli minori. In tal caso invita i coniugi a modificare l'accordo. Non omologa nemmeno se le condizioni violano norme imperative o l'ordine pubblico.

Posso cambiare idea sulle condizioni dopo aver firmato il verbale e prima dell'omologazione?

Sì. Fino all'omologazione, uno o entrambi i coniugi possono revocare il consenso o chiedere la modifica delle condizioni. In quel caso il procedimento si blocca e dovrà essere ripreso su basi nuove, eventualmente in forma contenziosa.

Le condizioni della separazione consensuale omologata sono definitive?

No. Il quinto comma dell'art. 711 rinvia espressamente all'art. 710: tutte le condizioni (assegno, affidamento, casa) sono sempre modificabili su istanza di parte, se le circostanze sono cambiate rispetto al momento della separazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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