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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il sequestro giudiziario può riguardare beni mobili, immobili, aziende o universalità di beni quando ne è controversa la proprietà o il possesso.
  • Può essere disposto anche su libri, registri, documenti e campioni quando è controverso il diritto all'esibizione.
  • Presupposto è che sia opportuno provvedere alla custodia o gestione temporanea del bene.
  • Si differenzia dal sequestro conservativo, che tutela il credito, non la proprietà o il possesso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 670 c.p.c. – Sequestro giudiziario

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

In sintesi

  • Il sequestro giudiziario può riguardare beni mobili, immobili, aziende o universalità di beni quando ne è controversa la proprietà o il possesso.
  • Può essere disposto anche su libri, registri, documenti e campioni quando è controverso il diritto all'esibizione.
  • Presupposto è che sia opportuno provvedere alla custodia o gestione temporanea del bene.
  • Si differenzia dal sequestro conservativo, che tutela il credito, non la proprietà o il possesso.

L'art. 670 c.p.c. disciplina il sequestro giudiziario, misura cautelare volta alla custodia temporanea di beni controversi o di documenti rilevanti come prova.

Ratio

Il sequestro giudiziario risponde all'esigenza di preservare l'oggetto stesso della controversia durante la pendenza del giudizio. Quando due parti litigano sulla proprietà o il possesso di un bene, esiste il rischio che il bene venga deteriorato, alienato o distrutto nel corso del giudizio, rendendo inutile la sentenza finale. Il sequestro giudiziario neutralizza questo rischio affidando il bene a un custode neutrale (il sequestratario) che lo conserva nell'interesse di chi risulterà vincitore nel merito.

La seconda ipotesi (n. 2) tutela il diritto all'esibizione di documenti: quando una parte sostiene di avere diritto a ottenere documenti in possesso dell'altra e vi è rischio di distruzione o occultamento, il sequestro giudiziario assicura la conservazione della fonte probatoria fino alla decisione sul diritto all'esibizione.

Analisi

L'art. 670 individua due distinte ipotesi di sequestro giudiziario. Il numero 1 riguarda i beni: il presupposto è la controversia sulla proprietà o sul possesso del bene (fumus boni iuris) e l'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea (periculum in mora, inteso in senso lato come pericolo per la conservazione o l'utilità del bene). L'oggetto può essere molto ampio: beni mobili e immobili, aziende, universalità di beni (collezioni, scorte, patrimoni aziendali). Il numero 2 riguarda i documenti: libri contabili, registri, documenti, modelli, campioni e qualsiasi altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova. Il presupposto è la controversia sul diritto all'esibizione o comunicazione e l'opportunità della custodia temporanea.

In entrambi i casi il giudice non è vincolato dalla richiesta della parte ma ha un potere valutativo discrezionale sull'opportunità del sequestro: deve bilanciare l'interesse alla conservazione con l'eventuale pregiudizio per il possessore del bene, anche alla luce della verosimile fondatezza del diritto vantato.

Quando si applica

Il sequestro giudiziario n. 1 si applica tipicamente nelle controversie sulla proprietà di beni (azioni di rivendicazione, controversie successorie, divisioni ereditarie) o sul possesso (azioni possessorie). Ad esempio, una controversia sull'eredità di un immobile: il giudice può disporre il sequestro per evitare che l'immobile sia alienato o deteriorato prima della sentenza che definisce la successione.

Il sequestro giudiziario n. 2 è particolarmente rilevante nelle controversie commerciali (accesso ai libri contabili di una società in caso di controversia tra soci) e in quelle sulla proprietà industriale (conservazione dei campioni o modelli contestati). La norma è il pendant cautelare dell'art. 210 c.p.c. sull'ordine di esibizione nel corso del processo.

Connessioni

L'art. 670 si coordina con l'art. 671 (sequestro conservativo, diverso per presupposti e finalità), con l'art. 676 (nomina del custode), con l'art. 677 (obblighi del custode), con l'art. 669-bis e ss. (disciplina generale del procedimento cautelare). Per il sequestro di documenti rilevante è anche il coordinamento con l'art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione), con l'art. 2711 c.c. (esibizione dei libri contabili) e con il D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che prevede forme speciali di sequestro a tutela dei diritti di IP.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio sono coeredi e litigano sulla proprietà di un immobile lasciato dal defunto padre. Caio, che è nel possesso dell'immobile, inizia lavori di ristrutturazione che ne alterano significativamente le caratteristiche. Tizio presenta ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c., dimostrando la controversia sulla proprietà (fumus) e il rischio di alterazione irreversibile del bene durante il giudizio (periculum). Il giudice dispone il sequestro affidando l'immobile a un custode giudiziario con l'incarico di conservarlo nello stato attuale fino alla definizione della causa successoria.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è socio di minoranza di una società a responsabilità limitata e ritiene che l'amministratore Mevio abbia falsificato alcune registrazioni contabili per occultare operazioni in conflitto di interessi. Sempronio chiede al giudice il sequestro giudiziario dei libri contabili e dei documenti bancari della società ai sensi dell'art. 670, n. 2, c.p.c., dimostrando la controversia sul diritto all'esibizione (Mevio si rifiuta di esibirli) e il rischio concreto di alterazione o distruzione dei documenti. Il giudice dispone il sequestro affidando i documenti al cancelliere o a un professionista nominato custode.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sequestro giudiziario e sequestro conservativo?

Il sequestro giudiziario (art. 670) tutela il diritto di proprietà o possesso sul bene stesso oggetto della controversia, affidandolo a un custode. Il sequestro conservativo (art. 671) tutela il credito del creditore, bloccando i beni del debitore per evitare che li dissipi prima del pagamento.

Posso chiedere il sequestro giudiziario di un'azienda?

Sì. L'art. 670, n. 1, c.p.c. prevede espressamente il sequestro di aziende e universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso. Il custode giudiziario può essere incaricato anche della gestione temporanea.

Quando posso chiedere il sequestro giudiziario di documenti?

Quando è controverso il diritto all'esibizione o alla comunicazione di quei documenti e c'è il rischio che vengano distrutti, occultati o alterati. Il sequestro assicura la conservazione della fonte probatoria fino alla decisione del giudice.

Chi gestisce il bene sequestrato giudizialmente?

Un custode giudiziario nominato dal giudice (art. 676 c.p.c.), che può essere anche uno dei contendenti se il giudice lo ritiene opportuno. Il custode è responsabile della conservazione e, se necessario, della gestione temporanea del bene.

Il sequestro giudiziario impedisce di vendere il bene?

Sì. Il bene sequestrato è sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al custode. Qualsiasi atto di disposizione effettuato dalla parte su un bene sequestrato è inefficace nei confronti degli aventi diritto al sequestro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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