Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 653 c.p.c. – Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.

In sintesi

  • Il rigetto dell'opposizione con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva conferisce efficacia esecutiva al decreto.
  • L'estinzione del processo per ordinanza produce il medesimo effetto dell'acquisto dell'esecutorietà.
  • L'accoglimento parziale sostituisce il decreto con la sentenza come titolo esecutivo, per la somma ridotta.
  • Gli atti esecutivi già compiuti in base al decreto conservano efficacia nei limiti della somma accolta.
  • In caso di rigetto totale o parziale, il giudice liquida anche le spese del procedimento monitorio originario.
Indice dei contenuti

Se l'opposizione al decreto ingiuntivo è rigettata o accolta solo parzialmente, la norma disciplina gli effetti sul titolo esecutivo e sugli atti già compiuti.

Ratio

L'articolo 653 c.p.c. disciplina le conseguenze processuali dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei casi in cui il creditore opposto risulti totalmente o parzialmente vittorioso. La norma coordina il rapporto tra il decreto ingiuntivo, atto monitorio provvisorio, e la sentenza di merito che chiude il giudizio di opposizione, definendo con precisione quale atto costituisce il titolo esecutivo definitivo e quali effetti conservano le misure esecutive già adottate. Risponde all'esigenza di tutelare il creditore che ha correttamente ottenuto il decreto e ha subito l'opposizione del debitore, garantendogli la possibilità di recuperare il credito anche nelle more del giudizio.

Il terzo comma, aggiunto dalla L. 358/1976 e parzialmente dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303/1986, introduce il principio della liquidazione delle spese del procedimento monitorio nella sentenza che rigetta l'opposizione, eliminando così un vuoto di tutela che gravava sul creditore costretto a subire un'opposizione infondata.

Analisi

Il primo comma prevede tre ipotesi nelle quali il decreto acquista efficacia esecutiva: (i) opposizione rigettata con sentenza passata in giudicato; (ii) opposizione rigettata con sentenza provvisoriamente esecutiva; (iii) dichiarazione di estinzione del processo con ordinanza. In tutti e tre i casi, il decreto che non fosse già munito di formula esecutiva la acquisisce automaticamente. Il secondo comma regola l'ipotesi di accoglimento parziale: in tal caso il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza (non più dal decreto), ma gli atti esecutivi già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o quantità ridotta. Il terzo comma impone al giudice di liquidare nella sentenza di rigetto totale o parziale anche le spese e gli onorari del procedimento monitorio originario, fermo restando che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non consentiva tale liquidazione all'istante che avesse già un titolo esecutivo.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che il giudizio di opposizione si conclude con un rigetto totale o parziale dell'opposizione proposta dal debitore. Si applica anche quando il processo si estingue per qualsiasi causa (rinuncia, inattività). Non si applica quando l'opposizione è integralmente accolta, nel qual caso il decreto viene revocato o dichiarato inefficace. È rilevante nella pratica del recupero crediti, specialmente quando il creditore ha già avviato procedure esecutive in pendenza dell'opposizione sulla base dell'esecutorietà provvisoria concessa ai sensi degli artt. 642 o 648 c.p.c.

Connessioni

L'art. 653 c.p.c. si coordina con l'art. 642 c.p.c. (decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo), l'art. 647 c.p.c. (esecutorietà del decreto non opposto), l'art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) e l'art. 654 c.p.c. (dichiarazione di esecutorietà). Per il profilo delle spese processuali si rinvia agli artt. 91 ss. c.p.c. La decisione della Corte Costituzionale n. 303/1986 è essenziale per comprendere l'attuale portata del terzo comma.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro Caio per €20.000 e avvia l'esecuzione. Caio propone opposizione: al termine del giudizio, il tribunale rigetta parzialmente l'opposizione, riconoscendo il credito di Tizio solo per €12.000. Il titolo esecutivo diventa la sentenza, non più il decreto, ma i pignoramenti già eseguiti conservano efficacia fino a €12.000. Il giudice liquida le spese dell'intero procedimento, compreso quello monitorio originario, a carico di Caio per la parte soccombente.

Caso 2: Caso 2

Sempronio propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo per €5.000 emesso da Mevio. Il giudizio di opposizione si estingue per inattività delle parti. Per effetto dell'art. 653, primo comma, c.p.c., il decreto, già provvisoriamente esecutivo, acquista definitiva efficacia esecutiva. Mevio può quindi notificare il precetto e procedere all'esecuzione forzata senza necessità di un nuovo provvedimento del giudice, essendo il titolo esecutivo già formato.

Domande frequenti

Cosa succede al decreto ingiuntivo se perdo il giudizio di opposizione?

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, il decreto acquista efficacia esecutiva. Se il processo si estingue, l'effetto è il medesimo.

Se l'opposizione è accolta solo in parte, il decreto resta valido?

No: in caso di accoglimento parziale, il titolo esecutivo è la sentenza (per la somma ridotta), non più il decreto. Tuttavia, gli atti esecutivi già compiuti in base al decreto conservano effetti nei limiti della somma riconosciuta.

Il giudice può condannarmi alle spese del procedimento monitorio originario?

Sì: con la sentenza che rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del procedimento monitorio, a carico della parte soccombente.

Se il processo di opposizione si estingue, il decreto diventa definitivo?

Sì: l'estinzione del processo dichiarata con ordinanza comporta che il decreto, se non già esecutivo, acquisti efficacia esecutiva per effetto dell'art. 653, primo comma, c.p.c.

Gli atti esecutivi già compiuti sono validi anche dopo la sentenza parziale?

Sì, ma solo nei limiti della somma o quantità riconosciuta dalla sentenza. Gli atti esecutivi eccedenti quella somma perdono efficacia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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