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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Creditore e debitore non possono essere nominati custode senza il consenso della controparte.
  • Il custode sottoscrive il verbale di nomina e deve conservare i beni senza poterli usare senza autorizzazione del giudice.
  • L'ufficiale giudiziario può autorizzare il custode a lasciare i beni nell'immobile del debitore o a trasportarli altrove.
  • All'istanza di vendita il custode viene sostituito dall'istituto autorizzato ex art. 534, che provvede al ritiro dei beni entro trenta giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 521 c.p.c. – Nomina e obblighi del custode

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto a norma dell’articolo 593.

Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

In sintesi

  • Creditore e debitore non possono essere nominati custode senza il consenso della controparte.
  • Il custode sottoscrive il verbale di nomina e deve conservare i beni senza poterli usare senza autorizzazione del giudice.
  • L'ufficiale giudiziario può autorizzare il custode a lasciare i beni nell'immobile del debitore o a trasportarli altrove.
  • All'istanza di vendita il custode viene sostituito dall'istituto autorizzato ex art. 534, che provvede al ritiro dei beni entro trenta giorni.
Indice dei contenuti

L'art. 521 disciplina la nomina del custode dei beni pignorati, i suoi obblighi di conservazione, il divieto di uso senza autorizzazione e la sostituzione all'istanza di vendita.

Ratio

L'art. 521 c.p.c. regola la figura del custode come organo ausiliare dell'esecuzione, garantendo che i beni pignorati siano conservati nell'interesse della procedura e non nella disponibilità di chi ha interesse a danneggiarli o sottrarli. Le incompatibilità previste per creditore e debitore riflettono un principio di imparzialità: entrambe le parti sono portatrici di interessi contrapposti che potrebbero pregiudicare la corretta conservazione.

Analisi

La norma si articola in diverse prescrizioni: le incompatibilità soggettive (creditore/coniuge e debitore/familiari conviventi), la forma della nomina (sottoscrizione del verbale), le modalità di custodia (in loco o con trasporto, autorizzate dall'ufficiale giudiziario), il divieto di uso senza autorizzazione del giudice e l'obbligo di rendiconto ex art. 593. Al momento dell'istanza di vendita interviene automaticamente la sostituzione con l'istituto specializzato ex art. 534, che ha poteri coercitivi di accesso e ritiro dei beni.

Quando si applica

La disciplina del custode si attiva immediatamente dopo il pignoramento e permane fino all'istanza di vendita, momento in cui l'istituto autorizzato subentra nella custodia. Le incompatibilità si valutano al momento della nomina; il consenso della controparte può essere espresso o tacito.

Connessioni

L'art. 521 si collega all'art. 520 (custodia immediata post-pignoramento), all'art. 522 (compenso del custode), all'art. 534 (istituto autorizzato alla vendita), all'art. 593 (rendiconto del custode) e alle norme penali sull'appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.) e sulla violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) applicabili al custode infedele.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Dopo il pignoramento dei mobili di Filano, il creditore Tizio chiede che la custodia sia affidata a sé stesso per ridurre i costi. Filano si oppone e non presta il consenso. L'ufficiale giudiziario, in applicazione dell'art. 521, primo comma, non può nominare Tizio custode in mancanza del consenso del debitore. Viene quindi nominato un terzo estraneo alla procedura, che sottoscrive il verbale di nomina e riceve l'autorizzazione a lasciare i beni nell'abitazione di Filano sotto la propria responsabilità.

Caso 2: Sempronio subisce il pignoramento di un'autovettura aziendale

Il creditore Caio acconsente che Sempronio stesso mantenga la custodia del mezzo. Sempronio, avendo necessità di utilizzare l'auto per ragioni di lavoro, chiede al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione all'uso temporaneo del veicolo. Il giudice valuta la richiesta e, ritenendo che l'uso non comprometterebbe il valore del bene, autorizza l'utilizzo del mezzo con le cautele del caso. Quando Caio deposita l'istanza di vendita, il custode Sempronio è automaticamente sostituito dall'istituto autorizzato ex art. 534.

Domande frequenti

Il debitore può essere nominato custode dei propri beni pignorati?

Solo con il consenso del creditore. In mancanza di tale consenso, il debitore e i suoi familiari conviventi non possono essere nominati custodi. L'ufficiale giudiziario deve scegliere un terzo o ricorrere agli istituti autorizzati.

Il custode può usare i beni che gli sono affidati?

No, salvo autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Il custode ha l'obbligo di conservare i beni nello stato in cui li ha ricevuti e non può farne uso personale. La violazione di questo obbligo può costituire reato e comporta la responsabilità civile del custode per i danni.

Cosa succede ai beni pignorati quando viene depositata l'istanza di vendita?

Alla presentazione dell'istanza di vendita, il custode originario viene automaticamente sostituito dall'istituto autorizzato ai sensi dell'art. 534 c.p.c. L'istituto, previa comunicazione della data di accesso, provvede al ritiro dei beni entro trenta giorni, potendo aprire porte e ripostigli e richiedere l'assistenza della forza pubblica se necessario.

Il custode deve render conto di come ha gestito i beni?

Sì. Il custode è tenuto a rendere il conto ai sensi dell'art. 593 c.p.c., documentando le attività svolte per conservare i beni e le eventuali spese sostenute. Il rendiconto è sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione.

Come viene scelto il custode se debitore e creditore non possono ricoprire tale ruolo?

L'ufficiale giudiziario sceglie un terzo di fiducia come custode, oppure in caso di urgenza affida i beni agli istituti autorizzati ex art. 159 disp. att. c.p.c. La scelta tiene conto delle caratteristiche dei beni e della possibilità di lasciarli in loco o di trasportarli.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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