Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 497 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

In sintesi

  • Il pignoramento cessa automaticamente dopo 90 giorni senza richiesta di assegnazione o vendita
  • Il creditore deve agire tempestivamente per conservare l'efficacia del provvedimento
  • Decorso il termine, il pignoramento diventa privo di effetto legale
  • Il creditore deve proporre nuova azione esecutiva se intende proseguire
Indice dei contenuti

Il pignoramento perde efficacia se entro 90 giorni dal suo compimento non è stata richiesta l'assegnazione o la vendita dei beni.

Ratio

Questa norma introduce un meccanismo di decadenza dell'efficacia del pignoramento per inattività, garantendo certezza giuridica al debitore e evitando che provvedimenti esecutivi rimangano indefinitamente sospesi sul patrimonio. La ratio è duplice: da un lato tutela il debitore dall'incertezza perpetua, dall'altro incentiva il creditore a proseguire tempestivamente l'esecuzione una volta iniziata.

Analisi

L'articolo 497 c.p.c. stabilisce che il pignoramento, una volta compiuto, conserva efficacia soltanto per il periodo di 90 giorni. Decorso questo termine senza che il creditore abbia chiesto l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, il provvedimento perde automaticamente vigore. La perdita di efficacia è una decadenza legale, che opera ipso iure senza necessità di un provvedimento giudiziale. Il creditore che intenda proseguire l'esecuzione oltre il novantesimo giorno deve riattivare il procedimento con nuove istanze.

Quando si applica

Questa norma si applica in tutti i procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari dove il creditore ha ottenuto un pignoramento. Esempi concreti: un creditore pignora il conto corrente di un debitore ma non provvede a chiedere l'assegnazione entro 90 giorni; il termine decorso comporta automaticamente la cessazione del pignoramento, con necessità di una nuova azione. Analogamente, nel pignoramento di beni immobili, se l'istanza di vendita non è proposta entro il novantesimo giorno, il pignoramento decade.

Connessioni

L'articolo 497 si connette con l'art. 492 c.p.c. (inizio esecuzione), l'art. 495 c.p.c. (compensazione delle spese di esecuzione), e l'art. 501 c.p.c. (termine dilatorio del pignoramento). Inoltre, rimanda implicitamente agli artt. 530 e 552 c.p.c. per l'assegnazione, e all'art. 569 c.p.c. per la vendita dei beni. La decadenza è regolata dai principi generali del diritto processuale civile in materia di termini perentori.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è creditore di euro 5.000 verso Caio

Ottiene un titolo esecutivo e nel gennaio 2026 fa eseguire il pignoramento sul conto corrente di Caio presso la banca. Trascuratezza o difficoltà finanziarie inducono Tizio a non presentare istanza di assegnazione. Decorsi 90 giorni (aprile 2026), il pignoramento decade automaticamente. Se Tizio vuole proseguire l'esecuzione, deve depositare una nuova istanza come se il pignoramento non fosse mai avvenuto.

Caso 2: Sempronio è creditore di Mevio per una fattura impagata

Fa pignorare alcuni beni immobili di proprietà di Mevio. Inizialmente intende chiedere la vendita, ma accade una delle seguenti circostanze: il debitore avvia un negoziato di concordato, oppure scoppia una controversia tra Sempronio e altri creditori intervenienti. Passano 80 giorni senza che Sempronio presenti formalmente l'istanza di vendita. Nel novantesimo giorno il pignoramento decade, costringendo Sempronio a ricominciare da zero l'esecuzione se gli interessa ancora.

Domande frequenti

Cosa accade se non presento istanza di assegnazione o vendita entro 90 giorni dal pignoramento?

Il pignoramento perde automaticamente efficacia. Non è necessario alcun provvedimento giudiziale: è una decadenza di legge. Se intendi proseguire l'esecuzione, devi iniziare da capo con un nuovo pignoramento.

Posso interrompere i 90 giorni se presento un'istanza parziale?

La presentazione di un'istanza di assegnazione o vendita blocca la decadenza per il bene per cui l'istanza è stata presentata. Tuttavia, se non segui il procedimento fino alla conclusione, rischi comunque di perdere efficacia.

Se il pignoramento decade, posso pignorarmi nuovamente per lo stesso debito?

Sì, se sei ancora creditore per lo stesso importo e possiedi ancora il titolo esecutivo. Dovrai però sopportare le nuove spese di esecuzione. Per questo motivo è strategico agire tempestivamente sulla prima istanza.

Come viene computato il termine di 90 giorni?

I 90 giorni decorrono dal compimento del pignoramento, cioè dall'atto attraverso cui il creditore o l'ufficiale giudiziario realizza materialmente il vincolo sui beni (notificazione al banco, sequestro fisico, iscrizione ipotecaria). I giorni si contano in modo ordinario, includendo giorni festivi.

Se il debitore mi offre un pagamento parziale durante i 90 giorni, cosa succede al pignoramento?

Il pignoramento rimane efficace fino al novantesimo giorno indipendentemente da trattative private. Se accetti il pagamento parziale e rinuncia al proseguimento, il pignoramento decade comunque dopo 90 giorni se non hai già presentato istanza di assegnazione o vendita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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