Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 392 c.p.c. – Riassunzione della causa
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 391-ter - ter c.p.c.: Altri casi di revocazione ed opposizione di→Cod. proc. civ. art. 393 - Articolo 393 Codice di Procedura Civile: Estinzione del processo→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 391-bis c.p.c.: Correzione degli errori materiali e revocaz→Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia→Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia→Art. 394 c.p.c.: Procedimento in sede di rinvio→Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione→Articolo 395 Codice di Procedura Civile: Casi di revocazione→Art. 388 c.p.c.: Trasmissione di copia del dispositivo al giudic
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La causa davanti al giudice di rinvio può essere riassunta da qualunque parte non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza cassazione.
Ratio
Dopo la cassazione, il giudizio non può rimanere indefinitamente pendente. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio è atto formale necessario per far procedere il processo verso una decisione di merito. Il termine triennale (originariamente un anno, modificato nel 2009) rappresenta il compromesso tra esigenze di speditezza e necessità di preparazione della difesa.
Analisi
La norma stabilisce: (1) Soggetto attivo: «ciascuna delle parti», quindi non solo il ricorrente in cassazione, ma anche il soccombente può riassumere se interessato a proseguire. (2) Termine: tre mesi dalla pubblicazione della sentenza cassatoria, termine perentorio, non suscettibile di proroga ordinaria se non per gravi ragioni. (3) Forma: citazione notificata personalmente secondo artt. 137 ss., la stessa forma dell'atto introduttivo ordinario. La citazione deve contenere il dispositivo della cassazione e la descrizione della causa da riprendere.
Quando si applica
L'articolo si applica sempre a cassazione con rinvio. Non si applica a cassazione senza rinvio (dove il processo si è concluso definitivamente). È applicabile sia in ambito civile ordinario che in procedimenti speciali, fatte salve norme particolari (fallimento, locazioni, ecc.). La riassunzione può essere effettuata anche tramite concordato, transazione o altri atti dispositivi nel corso del termine.
Connessioni
Connessa agli artt. 393 (estinzione processo), 394 (procedimento rinvio), 388 (trasmissione copia sentenza), 390 (rinuncia), 137 ss. (notificazione). Rimanda alle norme sulla citazione e al termine ordinario di tre mesi, norme generali sul procedimento civile ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ricorre in cassazione contro una sentenza di appello che lo condanna
La Cassazione annulla e rinvia al giudice di appello. La sentenza cassatoria è pubblicata il 15 gennaio 2026. Tizio (ricorrente) ha tre mesi, entro il 15 aprile 2026, per riassumere la causa davanti al giudice di appello tramite citazione notificata a Caio, controparte. Tizio procede alla notificazione il 10 aprile 2026. La riassunzione è tempestiva.
Caso 2: Sempronio è soccombente nella cassazione e non la riassume nel termine
Tuttavia, Mevio (il vittorioso in cassazione) ritiene opportuno proseguire e presenta citazione di riassunzione il 1º marzo 2026 (entro il termine). Sebbene soccombente, Mevio ha diritto di riassumere. Il giudice di rinvio accoglie la riassunzione, e il processo procede davanti al giudice di appello.
Domande frequenti
Chi può riassumere la causa dopo cassazione?
Qualunque parte interessata, sia il ricorrente che il soccombente in cassazione. Non è solo diritto del ricorrente. Chiunque voglia proseguire il giudizio può presentare citazione di riassunzione.
Quanti mesi ho per riassumere dopo pubblicazione della cassazione?
Tre mesi esatti dalla pubblicazione della sentenza cassatoria. È termine perentorio: scaduto il termine senza riassunzione, il processo si estingue automaticamente secondo l'art. 393.
Come si effettua la riassunzione?
Tramite citazione notificata personalmente al convenuto secondo le norme ordinarie (artt. 137 ss.). La citazione deve essere sottoscritta dall'avvocato e deve indicare chiaramente la ripresa della causa cassata.
La riassunzione interrompe il termine triennale di estinzione?
Sì. La notificazione della citazione di riassunzione costituisce atto interruttivo che riavvia il procedimento. Non è necessaria una nuova fase introduttiva se la causa era già instaurata.
Cosa succede se nessuna parte riassume entro tre mesi?
L'intero processo si estingue per effetto dell'art. 393. La sentenza cassatoria conserva comunque effetto vincolante: se una parte ripropone la domanda con nuovo ricorso, la cassazione è sempre applicabile.