Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma.
Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 360 c.p.c. perimetra l'accesso al giudizio di legittimità, individuando con elenco tassativo le sentenze ricorribili in cassazione e i motivi su cui può fondarsi il ricorso.
Ratio
La disposizione realizza il filtro del giudizio di legittimità, garantendo alla Corte di cassazione la funzione di nomofilachia, ossia di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (art. 65 ord. giud.). Riservando il ricorso a vizi tipici, il legislatore protegge la Corte da un sovraccarico incompatibile con il suo ruolo e impone alle parti l'onere di specificare con precisione i vizi denunciati. La riforma del 2012 ha inoltre risposto all'esigenza di selezionare le impugnazioni, limitando l'ambito del motivo sulla motivazione.
Analisi
La norma indica anzitutto le sentenze impugnabili: quelle pronunciate in grado d'appello o in unico grado. Sono assimilate le ordinanze e i decreti aventi contenuto decisorio definitivo, secondo l'orientamento consolidato sulla impugnabilità del provvedimento sostanziale. I motivi sono cinque. Il n. 1 (giurisdizione) consente di censurare la sentenza in punto di confine tra giurisdizioni; il n. 2 (competenza) opera solo in assenza di regolamento di competenza ammissibile. Il n. 3 (violazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali) è il motivo principale, articolato in violazione (errore di diritto) e falsa applicazione (errore di sussunzione). Il n. 4 (nullità della sentenza o del procedimento) tutela il rispetto delle regole procedurali, secondo il criterio della conversione delle nullità in motivo di impugnazione. Il n. 5, riformulato dal d.l. 83/2012, ammette il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; la Cassazione SS.UU. n. 8053/2014 ha tracciato con precisione i suoi confini, escludendo dal vizio le contestazioni sulla sufficiente o contraddittoria motivazione.
Quando si applica
L'art. 360 c.p.c. opera in tutti i processi civili, incluse le controversie di lavoro, locazione e famiglia. È applicabile anche alle sentenze del giudice di pace per le materie ricorribili (art. 360-bis e art. 339 c.p.c.). Trova invece limiti specifici nella materia tributaria (art. 62 d.lgs. 546/1992 con motivi parzialmente diversi), in quella amministrativa (artt. 110 ss. c.p.a., ove il ricorso è limitato ai motivi attinenti alla giurisdizione) e in quella contabile.
Confronto sistemico
Va letto in correlazione con gli artt. 360-bis (filtro di inammissibilità per ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi), 366 (contenuti del ricorso), 369 (deposito di documenti) e 374 c.p.c. (devoluzione alle Sezioni Unite). Sul piano costituzionale, si raccorda con l'art. 111, comma 7, Cost. che garantisce la ricorribilità per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze definitive. La giurisprudenza CEDU ha più volte affermato la compatibilità del filtro con il principio dell'equo processo.
Profili problematici
Tra i principali nodi figurano l'esatta delimitazione del fatto decisivo ai fini del motivo n. 5, la possibilità di articolare contemporaneamente più motivi in un unico capo, il rapporto tra il vizio di motivazione e il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente. Discusso è anche il filtro previsto dall'art. 360-bis e la sua compatibilità con il diritto di difesa. Ulteriori questioni investono la cosiddetta doppia conforme, che esclude il ricorso per omesso esame quando il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado sulle stesse premesse di fatto.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso per violazione di norme di diritto
Tizio impugna in cassazione la sentenza d'appello che, decidendo una causa di risoluzione contrattuale, ha applicato il termine prescrizionale ordinario in luogo di quello speciale. Il motivo è formulato ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
Caso 2: Vizio di nullità della sentenza
Caia rileva che la sentenza d'appello difetta di motivazione su un capo della domanda. Articola ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c. lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Caso 3: Omesso esame di fatto decisivo
Mevio denuncia che la corte d'appello ha omesso di valutare una consulenza tecnica determinante. Il motivo, articolato ex art. 360, n. 5, c.p.c., supera il filtro purché sia identificato il fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
Domande frequenti
Quali sentenze sono impugnabili in cassazione?
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, nonché i provvedimenti aventi contenuto decisorio definitivo (ordinanze e decreti che incidono sui diritti). Per le sentenze del giudice di pace operano limiti specifici.
In cosa consiste il motivo n. 5 dopo la riforma del 2012?
Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Sono escluse le censure sulla insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, salvo che ricorra l'ipotesi di motivazione apparente.
Cos'è il principio della doppia conforme?
Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, l'art. 348-ter c.p.c. preclude il ricorso per cassazione fondato sul motivo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., salvo dimostrare che le ragioni di fatto siano diverse.
È necessario indicare specificamente il motivo di ricorso?
Sì. L'art. 366 c.p.c. impone la specificità dei motivi e l'art. 360 li individua tassativamente. Un ricorso che non riconduca le censure a uno dei motivi tipizzati è dichiarato inammissibile, anche in sede di filtro ex art. 360-bis c.p.c.
Schema dell'articolo
Vedi anche