Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 268 c.p.c. – Termine per l’intervento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

In sintesi

  • Termine finale di intervento: sino alla precisazione delle conclusioni da parte delle parti originarie
  • Terzo intervenuto non può compiere atti preclusivi se le parti originarie non possono più compierli
  • Eccezione: comparsa volontaria per integrazione del contraddittorio consente atti altrimenti preclusi
  • Regola di sincronizzazione: preclusioni delle parti originarie si estendono al terzo secondo il momento dell'intervento
Indice dei contenuti

L'intervento del terzo è consentito sino a che le conclusioni non vengono precisate. Terzo non può compiere atti non più consentiti alle altre parti.

Ratio

L'art. 268 c.p.c. (come sostituito dalla L. 1990 n. 353) equilibra apertura dell'intervento con necessità di certezza processuale. Consente al terzo di entrare finché la lite non è definitivamente strutturata (precisazione conclusioni), prevenendo dilazioni indebite. Il principio di sincronizzazione impone che il terzo non possa riaccendere dibattiti già decisi dalle parti originarie. L'eccezione della 'comparsa volontaria' tutela il diritto costituzionale di contraddittorio.

Analisi

Il primo comma fissa il termine ultimo dell'intervento: 'sino a che non vengono precisate le conclusioni'. Precisazione significa formale fissazione delle domande e delle eccezioni, generalmente durante la discussione orale o per iscritto secondo l'art. 183 c.p.c. Il secondo comma introduce un limite di sincronizzazione: il terzo non può 'compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte'. Questo significa che se le parti originarie hanno già superato il termine per produrre documenti, il terzo non può produrli. Tuttavia, il terzo 'può comparire volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio' (art. 105 c.p.c.), il che gli consente di presentarsi anche tardivamente se l'integrazione del contraddittorio lo richiede.

Quando si applica

Applicazione tipica: terzo interviene dopo la prima udienza (preclusione per documenti già superata), ma prima della discussione finale. Il terzo non può depositare documenti nuovi se le parti non possono. Però, se è necessario che il terzo intervenga per legittimità del contraddittorio (es. proprietario in causa fra usufruttuario e terzo), può presentarsi anche al limite temporale. La norma è frequentemente applicata in controversie immobiliari (proprietario sopravviene) e in diritto fallimentare (creditore sopravviene).

Connessioni

L'art. 268 coordina con l'art. 105-107 c.p.c. (legittimazione intervento), l'art. 267 c.p.c. (costituzione terzo), l'art. 183 c.p.c. (precisazione conclusioni), l'art. 166 c.p.c. (costituzione ordinaria parti) e l'art. 171 c.p.c. (preclusioni processuali). Rimanda al principio del contraddittorio (Costituzione art. 24) e alla disciplina della cognizione ordinaria.

Casi pratici

Caso 1: Tizio cita Caio per risarcimento danni fra due condomini

Alla prima udienza, le parti depositano comparsa e documenti. Sempronio (altro condomino, terzo leso) interviene alla seconda udienza, oltre il termine di deposito documenti. Ritenendo il suo intervento inoppurtuno per ritardo, Caio chiede esclusione dell'intervento. Il giudice accerta che il momento dell'intervento è prossimo alla discussione e che Sempronio non può depositare nuovi documenti (atto preclusivo). Però, poiché il contraddittorio su Sempronio non era noto alle parti originarie, accoglie l'intervento in comparsa volontaria senza atti nuovi.

Caso 2: Mevio cita Filano per bonifica di sua proprietà

All'udienza precedente, le conclusioni non sono ancora state scambiate. Caio (proprietario della via di accesso necessaria per i lavori) interviene per l'integrazione del contraddittorio (art. 105 c.p.c.), depositando comparsa anche se il termine per documenti è scaduto. Il giudice ammette l'intervento e consente a Caio di presentare memorie sulle questioni di accesso, poiché l'integrazione del contraddittorio lo giustifica.

Domande frequenti

Quando esattamente vengono 'precisate le conclusioni'?

Precisazione di regola avviene durante la discussione orale secondo l'art. 183 c.p.c., quando ciascuna parte illustra le proprie domande e eccezioni finali. Può avvenire anche per iscritto se le parti depositano riassunti e memoriali.

Se intervengono dopo la precisazione delle conclusioni, il terzo è escluso automaticamente?

La norma dice 'può aver luogo sino a che non vengono precisate'. Dopo quella soglia, intervento è inammissibile ordinariamente, salvo eccezione della comparsa volontaria per integrazione necessaria del contraddittorio.

Cos'è la 'comparsa volontaria per integrazione necessaria del contraddittorio'?

È intervento tardivo ammesso quando il terzo è indispensabile per la legittimità e la completezza del giudizio. Esempio: proprietario in causa fra usufruttuario e terzo, o creditore garantito in insolvibilità del debitore. Richiede 'necessità'.

Dopo la precisazione conclusioni, il terzo non può depositare documenti?

Corretto. Se le parti originarie non possono più depositare (preclusione), il terzo non può nemmeno dopo intervento tardivo, salvo eccezione per integrazione contraddittorio, dove il giudice può consentire prove essenziali.

Se un terzo interviene e i difensori delle parti originarie non sono in udienza, è valido l'intervento?

Sì, la validità dell'intervento non dipende dalla presenza dei difensori. Però, il cancelliere notifica l'intervento alle parti. Se assenti, devono essere informate della sopravvenuta presence del terzo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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