Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 252 c.p.c. – Identificazione dei testimoni

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

In sintesi

  • Il giudice acquisisce i dati anagrafici completi del testimone prima dell'audizione
  • È verificato se il testimone ha rapporti di parentela, affinità, dipendenza o interesse nella causa
  • Le parti possono contestare l'attendibilità del testimone, che deve fornire chiarimenti
  • Gli elementi di valutazione vengono annotati nel processo verbale
Indice dei contenuti

Il giudice istruttore identifica il testimone richiedendo nome, cognome, data di nascita, professione e rapporti di parentela con le parti.

Ratio

L'identificazione del testimone rappresenta una fase preliminare cruciale del procedimento probatorio nel processo civile. La norma garantisce la trasparenza rispetto all'identità e alla possibile influenzabilità del testimone, permettendo alle parti di valutarne la credibilità. Il fondamento è il diritto di difesa: le parti devono conoscere chi depone e poter contestare l'affidabilità della prova.

Analisi

L'articolo si articola in due commi. Il primo comma disciplina gli elementi acquisitivi essenziali: dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, età, professione) e situazione relazionale (parentela, affinità, affiliazione, dipendenza, interesse economico o patrimoniale nella causa). Il secondo comma attribuisce alle parti il diritto di svolgere osservazioni su attendibilità, attendibilità formale, e coerenza della testimonianza prospettica. Il testimone è tenuto a fornire chiarimenti su tali osservazioni.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutti i procedimenti civili in cui sia ammessa la prova testimoniale: controversie in materia di contratti, responsabilità civile, obbligazioni, diritti reali. Esempi concreti: in una causa tra due vicini per violazione dei confini, il testimone che ha assistito ai lavori è identificato con questi dati; in una controversia su mancato pagamento di somme, si accerta se il testimone è dipendente o parente di una parte.

Connessioni

Si collega agli artt. 249 (astensione del testimone per motivi di parentela o interesse), 250 (giuramento), 231 (verità della testimonianza), 251 (testimonianza indiretta). La normativa sulla incompatibilità soggettiva trova completamento negli articoli 245-257 sul procedimento probatorio testimoniale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio causa Caio per risarcimento danni derivanti da incidente stradale

L'avvocato di Caio produce un testimone che dichiara di aver visto l'incidente. Durante l'identificazione ai sensi dell'art. 252, il giudice accerta che il testimone è dipendente da Caio stesso. Sempronio, rappresentante di Tizio, contesta l'attendibilità della testimonianza per questo conflitto di interesse. Il giudice annota nel processo verbale la relazione di dipendenza, permettendo a Tizio di valutare il peso probatorio della dichiarazione.

Caso 2: Mevio e Filano litigano per la proprietà di un terreno

Filano produce come testimone sua moglie, che dice di ricordare la costruzione del muro di confine 30 anni fa. Durante l'identificazione, emerge la relazione coniugale. Mevio obietta sulla credibilità della testimone proprio per questa parentela. Il giudice registra l'osservazione nel verbale e invita la testimone a fornire ulteriori dettagli sulla sua esperienza diretta dei fatti, per chiarire in che misura la parentela possa aver influenzato la memoria.

Domande frequenti

Che cosa succede se il testimone ha una relazione di parentela con una parte?

La parentela non esclude automaticamente la testimonianza, ma deve essere dichiarata al giudice durante l'identificazione. Le parti possono contestare la credibilità del testimone proprio per questo motivo, e il giudice valuterà il peso della deposizione tenendo conto del conflitto di interesse.

Il testimone può rifiutarsi di rispondere alle domande sull'identificazione?

No. L'identificazione è un momento obbligatorio e preliminare all'ascolto della testimonianza. Il testimone deve fornire i dati anagrafici e le informazioni richieste dal giudice, e il rifiuto ingiustificato può esporre a sanzioni.

Chi può fare osservazioni sulla credibilità del testimone?

Sia l'avvocato di una parte che l'avvocato dell'altra parte possono sollevare osservazioni su attendibilità e conflitti di interesse. È un diritto di difesa per verificare se il testimone è imparziale.

L'identificazione del testimone viene registrata a verbale?

Sì. Il processo verbale dell'udienza deve contenere tutti i dati anagrafici del testimone, le osservazioni delle parti sulla sua attendibilità, e i chiarimenti forniti dal testimone stesso. Questo documento rimane agli atti del procedimento.

Cosa succede se il testimone fornisce dati anagrafici falsi?

Fornire dati falsi costituisce falsità in perizia e può esporre il testimone a azioni penali per falsa testimonianza e a conseguenze civilistiche sulla validità della sua deposizione nel procedimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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