Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 170 c.p.c. regola le notificazioni dopo la costituzione: tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito, non alla parte personalmente, salvo che la legge disponga altrimenti; basta una sola copia anche con più difensori. Oggi il regime è telematico (PEC/PCT).

Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

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Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.

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Si applicano, per le comunicazioni, l’articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l’articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.

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In sintesi

  • Dopo la costituzione, notifiche e comunicazioni vanno al procuratore costituito, non più alla parte personalmente
  • Una sola copia è sufficiente anche in presenza di più difensori, salvo dichiarazione contraria
  • Comparse e memorie autorizzate dal giudice si comunicano tramite deposito in cancelleria
  • Oggi vige il regime telematico: PEC tra avvocati ex L. 53/1994 e PCT ex art. 16-ter D.L. 179/2012
  • La regola non si applica agli atti che la legge impone di notificare alla parte personalmente (es. interruzione, sentenza per decorrenza termine breve)
Indice dei contenuti

Dopo la costituzione in giudizio, notificazioni e comunicazioni si effettuano al procuratore costituito; basta una sola copia anche con più difensori, salvo diversa dichiarazione.

Ratio della norma

L'art. 170 c.p.c. risponde a un'esigenza di economia processuale e di certezza delle comunicazioni: una volta che la parte si è costituita in giudizio tramite un procuratore, è quest'ultimo il punto di riferimento tecnico-professionale per la ricezione di tutti gli atti del processo. La norma evita duplicazioni inutili, tutela il contraddittorio assicurando che le notifiche giungano a un soggetto qualificato e accelera lo svolgimento del processo, concentrando in capo al difensore la gestione formale degli adempimenti.

Analisi del testo

Il primo comma fissa la regola generale: dopo la costituzione, ogni notifica o comunicazione si fa al procuratore costituito, salvo deroghe legali. Il secondo comma stabilisce il principio della copia unica, anche con più codifensori, salvo diversa dichiarazione espressa di uno di essi che voglia ricevere copia autonoma. Il terzo comma disciplina comparse e memorie autorizzate, oggi sostanzialmente assorbite dal Processo Civile Telematico, che impone il deposito telematico e la notificazione tramite PEC.

Quando si applica

La norma opera solo dopo la costituzione in giudizio della parte: prima di tale momento le notifiche seguono le regole ordinarie degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Si applica a tutti gli atti endoprocessuali (memorie, istanze, comparse, ordinanze) e alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 285 c.p.c., che va indirizzata al procuratore. Restano escluse le notifiche personali alla parte previste da norme speciali (es. interruzione del processo, atti di natura strettamente personale).

Connessioni con altre norme

L'art. 170 si coordina con l'art. 137 c.p.c. sulla disciplina generale delle notificazioni e con l'art. 141 c.p.c. sulla notifica presso il domiciliatario. Sul piano degli effetti rileva l'art. 285 c.p.c., poiché la notifica della sentenza al procuratore costituito fa decorrere il termine breve per impugnare. La modernizzazione tecnologica passa attraverso la L. 53/1994, che abilita gli avvocati alla notifica in proprio anche via PEC, e l'art. 16-ter D.L. 179/2012, che istituisce i pubblici elenchi di indirizzi PEC (INI-PEC, ReGIndE) utilizzabili per le notifiche telematiche obbligatorie tra professionisti.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento di un credito. Caio si costituisce con l'avv. Sempronio. Successivamente Tizio deposita una memoria istruttoria: per l'art. 170 c.p.c. la notifica va effettuata via PEC all'avv. Sempronio e non a Caio personalmente, in conformità all'art. 16-ter D.L. 179/2012.

Caio si costituisce con due codifensori, gli avv. Tizio e Sempronio, senza dichiarazioni particolari. La controparte notifica la comparsa conclusionale via PEC al solo avv. Tizio: la notifica è valida, perché il secondo comma dell'art. 170 c.p.c. ammette copia unica anche con pluralità di difensori, salvo dichiarazione contraria espressamente formulata.

Domande frequenti

L'art. 170 c.p.c. si applica anche prima della costituzione in giudizio?

No. Prima della costituzione le notifiche seguono le regole generali degli artt. 137 e seguenti c.p.c. e devono essere indirizzate alla parte personalmente. L'art. 170 opera solo dopo che la parte ha nominato un procuratore costituendosi formalmente.

È valida la notifica fatta a uno solo dei difensori se la parte ne ha nominati più di uno?

Sì. Il secondo comma dell'art. 170 c.p.c. prevede espressamente che basti una sola copia anche in presenza di più difensori, salvo che uno di essi abbia espressamente dichiarato di voler ricevere copia autonoma degli atti.

La notifica della sentenza per far decorrere il termine breve va fatta alla parte o al procuratore?

Va fatta al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., e da tale notifica decorre il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 285 c.p.c. La notifica diretta alla parte personalmente è inidonea a far decorrere il termine.

Come si effettuano oggi concretamente le notifiche tra avvocati?

Tramite PEC, in base alla L. 53/1994 sulle notifiche in proprio degli avvocati e all'art. 16-ter D.L. 179/2012, che individua i pubblici elenchi (INI-PEC, ReGIndE) da cui estrarre l'indirizzo del procuratore destinatario, nel quadro del Processo Civile Telematico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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