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Testo dell'articoloVigente
Art. 168-bis c.p.c. – Designazione del giudice istruttore
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
In sintesi
Indice dei contenuti
Formato il fascicolo d'ufficio, il presidente del tribunale designa con decreto il giudice istruttore, potendo differire la prima udienza fino a 45 giorni.
Ratio della norma
L'art. 168-bis c.p.c. risponde all'esigenza di garantire una corretta distribuzione del contenzioso civile e la tendenziale immutabilita del giudice. La designazione presidenziale assicura l'imparzialita nell'assegnazione delle cause, evitando scelte arbitrarie e rispettando i criteri tabellari predeterminati. Il potere di differimento risponde invece a finalita organizzative, evitando che la prima udienza cada in periodi di sospensione feriale o in date inadatte al regolare svolgimento del processo.
Analisi del testo
La norma articola due momenti distinti: la presentazione del fascicolo da parte del cancelliere, che deve avvenire "senza ritardo" dopo l'iscrizione a ruolo ex art. 168 c.p.c., e la designazione presidenziale tramite decreto. Il secondo comma attribuisce al presidente un potere discrezionale di differimento entro il termine massimo di 45 giorni, esercitabile d'ufficio. Il giudice istruttore designato fissa poi i provvedimenti di cui agli artt. 174 e 175 c.p.c.
Quando si applica
La norma si applica in tutte le cause civili di cognizione ordinaria davanti al tribunale in composizione collegiale o monocratica, dopo che l'attore ha iscritto la causa a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notifica della citazione. Il differimento e tipicamente disposto quando la prima udienza fissata cade nel periodo 1-31 agosto (sospensione feriale ex L. 742/1969) o quando esigenze tabellari, ferie del giudice o ruoli sovraccarichi lo richiedano.
Connessioni con altre norme
L'art. 168-bis si collega all'art. 168 c.p.c. (iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo), all'art. 174 c.p.c. (immutabilita del giudice istruttore), all'art. 175 c.p.c. (poteri direttivi del giudice istruttore) e all'art. 183 c.p.c. (prima udienza di trattazione). La sospensione feriale e disciplinata dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742, che impone la sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio notifica a Caio atto di citazione fissando la prima udienza al 12 settembre 2026; iscritta la causa a ruolo, il presidente del tribunale designa il giudice istruttore senza necessita di differimento, essendo l'udienza gia fissata oltre il periodo feriale.
Sempronio cita Tizio davanti al Tribunale di Milano per un'udienza fissata al 20 agosto 2026: il presidente, rilevato che la data ricade nella sospensione feriale ex L. 742/1969, differisce d'ufficio la prima udienza al 28 settembre 2026, entro il termine massimo di 45 giorni previsto dall'art. 168-bis comma 2 c.p.c.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il presidente designa il giudice istruttore?
La norma non fissa un termine perentorio: il cancelliere presenta il fascicolo "senza ritardo" e il presidente provvede con decreto in tempi compatibili con la prima udienza indicata in citazione.
Il differimento di 45 giorni puo essere disposto sempre?
No, solo quando la prima udienza cade in periodo feriale (1-31 agosto, L. 742/1969) o sussistono altre esigenze organizzative dell'ufficio; il termine di 45 giorni e tassativo.
Le parti devono essere avvisate del differimento?
Si, il decreto di differimento viene comunicato alle parti a cura della cancelleria, affinche possano comparire nella nuova data fissata davanti al giudice istruttore designato.
Il giudice istruttore designato puo essere sostituito?
Vige il principio di immutabilita ex art. 174 c.p.c.: la sostituzione e ammessa solo per gravi ragioni (trasferimento, impedimento, astensione, ricusazione) con provvedimento del presidente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate