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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 160 c.p.c. – Nullità della notificazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 159 - Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità→Cod. proc. civ. art. 161 - Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 158 c.p.c.: Nullità derivante dalla costituzione del giudice→Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità→Art. 157 c.p.c.: Rilevabilità e sanatoria della nullità→Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione→Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire→Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità→Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 160 c.p.c. sancisce la nullità della notificazione quando sono violate le regole sul destinatario o vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data.
Ratio della norma
L'art. 160 c.p.c. tutela il diritto di difesa e il principio del contraddittorio (art. 24 e 111 Cost.), garantendo che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto notificato. La norma individua i vizi piu gravi del procedimento notificatorio, distinguendoli dalle mere irregolarita formali, e bilancia il rigore formale con il principio di conservazione degli atti processuali attraverso il rinvio agli artt. 156 e 157 c.p.c.
Analisi del testo
La disposizione individua tre ipotesi di nullita: la violazione delle regole sulla persona destinataria della copia (artt. 138-143 c.p.c.), l'incertezza assoluta sulla persona del destinatario e l'incertezza assoluta sulla data della notificazione. L'incertezza deve essere assoluta, ossia non superabile attraverso elementi desumibili dall'atto stesso o dai suoi allegati. Il richiamo agli artt. 156 e 157 c.p.c. consente la sanatoria per raggiungimento dello scopo e impone la tempestiva eccezione della parte interessata.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogniqualvolta la notificazione presenti vizi tali da compromettere la sua funzione di portare l'atto a conoscenza del destinatario. Tipicamente: consegna a persona priva di legittimazione (estraneo non convivente, portiere senza sottoscrizione), assenza della relata, mancata indicazione della data, illeggibilita della firma dell'ufficiale giudiziario. La nullita non opera se l'atto raggiunge comunque lo scopo, ad esempio attraverso la costituzione in giudizio del destinatario.
Connessioni con altre norme
L'art. 160 c.p.c. si collega agli artt. 137-149 c.p.c. che disciplinano le forme della notificazione, all'art. 156 c.p.c. sulla rilevanza delle nullita e sul raggiungimento dello scopo, all'art. 157 c.p.c. sul regime di rilevazione delle nullita relative, e all'art. 291 c.p.c. che impone al giudice di disporre la rinnovazione della notifica nulla, con effetti sananti ex tunc se eseguita tempestivamente.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio notifica a Caio un atto di citazione consegnando la copia al vicino di casa, soggetto privo di qualsiasi legittimazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. La notificazione e nulla ex art. 160 c.p.c. per violazione delle regole sulla persona destinataria; il giudice, rilevata la nullita, dispone la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Sempronio riceve un atto la cui relata non riporta la data di consegna ne elementi che consentano di ricostruirla. L'incertezza assoluta sulla data integra nullita ex art. 160 c.p.c. Tuttavia, se Sempronio si costituisce tempestivamente in giudizio senza eccepire il vizio, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Domande frequenti
Quando la notificazione e nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c.?
Quando sono violate le regole sulla persona del destinatario, o quando vi e incertezza assoluta sulla persona destinataria o sulla data della notificazione.
La nullita della notifica ex art. 160 c.p.c. puo essere sanata?
Si, attraverso il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) o mediante rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., con effetti retroattivi se tempestiva.
Cosa si intende per incertezza assoluta sulla persona o sulla data?
Si tratta di un'incertezza non superabile mediante elementi ricavabili dall'atto o dai suoi allegati; le mere irregolarita formali non determinano nullita.
Chi puo eccepire la nullita della notificazione?
La nullita relativa deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa utile ex art. 157 c.p.c.; in mancanza, il vizio resta sanato.
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