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Art. 148 c.p.c. – Relazione di notificazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'ufficiale giudiziario certifica la notifica mediante relazione datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia, indicando consegnatario, luogo, qualità o motivi della mancata consegna.
Ratio della norma
L'art. 148 c.p.c. disciplina la relazione di notificazione (c.d. relata), strumento documentale fondamentale che assicura la certezza giuridica dell'avvenuta notifica e consente il controllo sulla regolarità del procedimento notificatorio. La norma garantisce la tracciabilità delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario, tutelando il diritto di difesa del destinatario e la corretta instaurazione del contraddittorio.
Analisi del testo
La relazione, redatta in calce all'originale e alla copia dell'atto, deve contenere elementi essenziali: data, sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, indicazione della persona consegnataria e della sua qualità (art. 139 c.p.c.), luogo della consegna. Quando la notifica non si perfeziona con la consegna diretta al destinatario, la relata deve dar conto delle ricerche compiute, dei motivi della mancata consegna e delle notizie acquisite sulla reperibilità, presupposti per l'attivazione delle forme sussidiarie (art. 140 c.p.c.). La relata costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.c., facendo piena prova fino a querela di falso delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario.
Quando si applica
La disposizione opera in tutte le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario nelle forme ordinarie (art. 137 c.p.c.), sia che la consegna avvenga a mani proprie del destinatario, sia a soggetto qualificato presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, sia nei casi di irreperibilità relativa o assoluta. La completezza della relata è condizione per la validità formale della notifica: l'omissione o l'incertezza sugli elementi essenziali può determinare nullità ex art. 160 c.p.c., salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c.
Connessioni con altre norme
L'art. 148 si coordina sistematicamente con l'art. 137 c.p.c. sulla forma delle notificazioni, con l'art. 139 c.p.c. relativo alla consegna a soggetti diversi dal destinatario, con l'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità relativa e con l'art. 143 c.p.c. per quella assoluta. Sul piano patologico, rilevano gli artt. 156 e 160 c.p.c. in tema di nullità e sanatoria. La natura di atto pubblico discende dall'art. 2700 c.c., con efficacia fidefacente delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario.
Domande frequenti
Cos'è la relazione di notificazione?
È l'attestazione redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale e alla copia dell'atto, datata e sottoscritta, che certifica l'avvenuta notifica indicandone modalità, luogo e consegnatario.
Che valore probatorio ha la relata di notifica?
La relata costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.c. e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Cosa deve indicare la relata in caso di mancata consegna?
Deve riportare le ricerche svolte, i motivi della mancata consegna e le notizie acquisite sulla reperibilità del destinatario, presupposti necessari per l'attivazione delle forme sussidiarie ex art. 140 c.p.c.
L'omissione di elementi della relata determina nullità della notifica?
Sì, l'incompletezza degli elementi essenziali può causare nullità ex art. 160 c.p.c., salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c., qualora l'atto abbia raggiunto la conoscenza del destinatario.
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