Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 c.p.c. – Altri ausiliari

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

In sintesi

  • Il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario possono avvalersi di esperti o persone idonee per atti che non sono in grado di compiere da soli.
  • Il ricorso agli ausiliari è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità.
  • Il giudice può delegare a un notaio il compimento di determinati atti processuali previsti dalla legge.
  • Il giudice può sempre richiedere l'intervento della forza pubblica.
  • La norma garantisce l'effettività dell'attività processuale integrando le competenze dell'organo giudicante.
Indice dei contenuti

Il giudice, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario possono farsi assistere da esperti o da persona idonea, e il giudice può delegare atti a un notaio.

Ratio della norma

L'art. 68 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'effettività dello svolgimento del processo quando l'organo giudicante o i suoi ausiliari diretti (cancelliere, ufficiale giudiziario) non dispongono delle competenze tecniche o dei poteri materiali necessari per compiere determinati atti. La norma attua un principio di sussidiarietà tecnica: il sistema processuale non resta paralizzato di fronte a esigenze specialistiche, ma si apre al contributo di soggetti esterni qualificati. In questo senso la disposizione costituisce una valvola di apertura del processo a professionalità esterne, bilanciando l'esigenza di autonomia e indipendenza del giudice con quella di efficienza e completezza dell'istruzione.

Analisi del testo

Il primo comma individua tre soggetti titolari della facoltà: il giudice, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario. Ciascuno, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi di esperti in una determinata arte o professione oppure, in termini più generali, di «persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo». La formula è volutamente ampia: l'incapacità rilevante non è necessariamente tecnico-scientifica, ma può essere anche pratica o materiale. Il secondo comma disciplina la delegabilità a un notaio di «determinati atti», nei soli casi previsti dalla legge (es. vendite forzate, operazioni divisionali). Il terzo comma attribuisce al giudice la facoltà, esercitabile «sempre», di richiedere l'assistenza della forza pubblica, strumento tipicamente utilizzato per superare resistenze materiali nell'esecuzione degli ordini giudiziali.

Quando si applica

La norma trova applicazione tipicamente nelle seguenti situazioni: ispezione di luoghi o cose che richiedono competenze tecniche specifiche; operazioni di vendita forzata o divisione giudiziale affidate a notai delegati; accesso a immobili con opposizione da parte dell'esecutato, in cui è necessario l'intervento della forza pubblica. In linea generale, l'orientamento prevalente riconosce al giudice un ampio margine di discrezionalità nel valutare la «necessità» di avvalersi di ausiliari, fermi restando i casi in cui la legge ne impone o ne esclude espressamente il ricorso.

Connessioni con altre norme

L'art. 68 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 61 c.p.c. (consulente tecnico d'ufficio), figura specializzata di ausiliare con un regime proprio distinto da quello qui disciplinato. Rilevanti sono anche gli artt. 57-60 c.p.c. (cancelliere e ufficiale giudiziario), nonché le disposizioni del processo esecutivo che prevedono la delega notarile, in particolare gli artt. 534-bis ss. c.p.c. per le vendite delegate. La facoltà di richiedere la forza pubblica si raccorda con l'art. 513 c.p.c. in sede di pignoramento mobiliare.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione tecnica di un impianto industriale

Il giudice deve disporre l'ispezione di un impianto di condizionamento al centro di una controversia tra due imprese. Non disponendo delle competenze ingegneristiche necessarie per rilevare i vizi lamentati, si avvale, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., di un ingegnere esperto che lo assiste durante l'ispezione, redigendo un verbale tecnico allegato agli atti del fascicolo.

Caso 2: Vendita forzata delegata al notaio

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa da Caio nei confronti di Sempronio, il giudice dell'esecuzione delega al notaio Tizio il compimento delle operazioni di vendita dell'immobile pignorato, compresa la pubblicità, la gestione delle offerte e il rogito di trasferimento, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, c.p.c. e delle norme sulle vendite delegate.

Caso 3: Intervento della forza pubblica durante il rilascio

In sede di esecuzione per rilascio di un immobile occupato da Sempronio, l'ufficiale giudiziario incontra resistenza passiva all'accesso. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore Caio, esercita la facoltà prevista dall'art. 68, terzo comma, c.p.c. e richiede l'assistenza di una pattuglia delle forze dell'ordine, consentendo così di portare a termine il rilascio nei termini fissati dal provvedimento.

Domande frequenti

Chi sono gli «ausiliari» di cui parla l'art. 68 c.p.c.?

Sono soggetti esterni all'ufficio giudiziario, esperti di arti o professioni, persone idonee a compiere atti specifici, notai e forza pubblica, che assistono il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario nello svolgimento di attività che questi non sarebbero in grado di eseguire autonomamente.

Qual è la differenza tra l'ausiliare ex art. 68 c.p.c. e il consulente tecnico d'ufficio ex art. 61 c.p.c.?

Il CTU è una figura tipizzata con un regime procedurale specifico (albo, giuramento, relazione scritta, contraddittorio delle parti). L'ausiliare ex art. 68 c.p.c. ha un ambito più ampio e flessibile: può essere qualsiasi persona idonea, l'incarico è più informale e la norma si applica anche al cancelliere e all'ufficiale giudiziario.

In quali casi il giudice può delegare atti a un notaio?

Solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tipicamente nelle procedure esecutive immobiliari (vendite delegate) e nelle operazioni di divisione giudiziale. La delega non è discrezionale in senso assoluto: deve esistere una specifica base normativa che la autorizzi.

La richiesta della forza pubblica da parte del giudice è subordinata a particolari condizioni?

No. Il terzo comma dell'art. 68 c.p.c. prevede che il giudice possa «sempre» richiedere l'assistenza della forza pubblica, senza che sia necessaria una situazione di resistenza attiva già manifestata. In linea generale, la facoltà è esercitabile in via preventiva ogniqualvolta il giudice ritenga opportuno garantire l'esecuzione dell'atto processuale.

L'ausiliare ex art. 68 c.p.c. ha diritto a un compenso?

Sì. Tipicamente il compenso dell'ausiliare è disciplinato dalle norme sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), con liquidazione a carico della parte che ha richiesto o provocato il ricorso all'ausiliare, salvo diversa statuizione sulle spese processuali al termine del giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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