Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • L'art. 55 c.p.c. disciplinava originariamente la responsabilità personale del giudice per dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
  • La norma era applicata raramente nella prassi a causa di un'interpretazione giurisprudenziale molto restrittiva e di limitazioni procedurali stringenti.
  • L'abrogazione è avvenuta con la L. 13 aprile 1988, n. 117 (Legge Vassalli), che ha introdotto un sistema di responsabilità indiretta dello Stato con rivalsa sul magistrato.
  • La disciplina sostitutiva è stata ulteriormente riformata dalla L. 18/2015, in adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea.
Indice dei contenuti

Art. 55 c.p.c. abrogato dalla L. 117/1988 (Legge Vassalli), che ha ridisciplinato la responsabilità civile dei magistrati con un sistema autonomo.

Ratio della norma

L'originario art. 55 c.p.c., nella formulazione anteriore al 1988, disciplinava la responsabilità personale del giudice per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie in caso di dolo o colpa grave. La norma rispondeva all'esigenza di bilanciare l'indipendenza della magistratura con la tutela dei cittadini danneggiati da provvedimenti ingiusti, introducendo una forma di responsabilità diretta del magistrato che si affiancava alla responsabilità dello Stato. Il meccanismo era tuttavia di applicazione estremamente limitata nella prassi, anche per effetto di una giurisprudenza restrittiva che rendeva quasi impossibile il successo delle azioni risarcitorie.

Analisi del testo

La disposizione originaria prevedeva che il giudice rispondesse dei danni derivanti da un suo comportamento doloso o gravemente colposo nell'esercizio delle funzioni. Il regime era strutturato in modo da proteggere l'autonomia del giudice attraverso una soglia di responsabilità elevata (dolo o colpa grave) e una serie di limitazioni procedurali che rendevano difficile l'accesso alla tutela risarcitoria. Con la L. 13 aprile 1988, n. 117 (cosiddetta Legge Vassalli), l'intera materia è stata riorganizzata su basi diverse: la nuova disciplina ha introdotto un sistema di responsabilità indiretta dello Stato, prevedendo che il danneggiato agisca nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con successiva rivalsa dello Stato sul magistrato responsabile entro limiti prestabiliti.

Quando si applicava

L'art. 55 c.p.c. trovava applicazione in tutte le ipotesi in cui un soggetto avesse subito un pregiudizio a causa di un comportamento del giudice connotato da dolo, ossia dalla consapevole volontà di arrecare danno, oppure da colpa grave, intesa come macroscopica violazione delle regole processuali o dei doveri d'ufficio. In pratica la norma era raramente invocata con successo, stante l'orientamento dei giudici di valutare con grande cautela le condotte dei colleghi magistrati. L'abrogazione è entrata in vigore con la L. 117/1988, che ha contestualmente ridisciplinato l'intera materia, rendendo inapplicabile il vecchio art. 55 c.p.c. a qualsiasi fatto successivo all'entrata in vigore della nuova legge.

Connessioni con altre norme

La materia un tempo regolata dall'art. 55 c.p.c. è oggi governata dalla L. 13 aprile 1988, n. 117, significativamente modificata dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18 in seguito alla procedura di infrazione europea avviata dalla Commissione per l'eccessiva limitazione della responsabilità dei magistrati italiani rispetto agli standard UE. Il quadro normativo vigente prevede: la responsabilità diretta dello Stato per atti e provvedimenti dei magistrati (art. 2 L. 117/1988); la clausola di salvaguardia dell'attività interpretativa (art. 2, co. 2); la rivalsa dello Stato sul magistrato (art. 7 L. 117/1988); l'azione disciplinare conseguente (d.lgs. 109/2006). Va inoltre considerato il art. 2043 c.c. come norma generale sull'illecito aquiliano, nonché l'art. 28 Cost. che fonda la responsabilità dei funzionari pubblici.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e la responsabilità diretta ante-1988

Nel 1985 Tizio subisce un sequestro disposto con dolo da un magistrato che ignora consapevolmente atti decisivi. Sotto il vecchio art. 55 c.p.c., Tizio agisce direttamente contro il giudice, ma incontra la nota rigidità dei presupposti che rendeva l'azione di fatto inutilizzabile.

Caso 2: Caio e l'azione contro lo Stato post-L. 117/1988

Nel 1995 Caio subisce un danno da provvedimento adottato con colpa grave. Abrogato l'art. 55 c.p.c., agisce contro lo Stato ex L. 117/1988: ottiene il risarcimento e lo Stato esercita rivalsa sul magistrato entro i limiti tassativi previsti dalla legge Vassalli.

Caso 3: Sempronio dopo la L. 18/2015

Nel 2018 Sempronio subisce un danno da travisamento del fatto e violazione manifesta della legge. Grazie alla L. 18/2015, che rafforza la responsabilità civile dei magistrati, agisce contro lo Stato con presupposti ampliati e ottiene risarcimento, con rivalsa obbligatoria entro nuovi tetti.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 55 c.p.c., abrogato dalla L. 117/1988, prevedeva la responsabilità personale diretta del giudice per dolo o colpa grave, raramente azionata. Il nuovo sistema canalizza l'azione verso lo Stato, con rivalsa, in linea con l'art. 28 Cost. sulla responsabilità dei funzionari. La L. 18/2015 ha rafforzato i presupposti (travisamento del fatto, violazione manifesta) recependo le indicazioni della CGUE, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, che aveva censurato l'eccessiva limitazione della responsabilità statale per attività giurisdizionale.

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 55 c.p.c. prima della sua abrogazione?

L'art. 55 c.p.c. regolava la responsabilità personale del giudice per i danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie in caso di dolo o colpa grave, prevedendo la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti del magistrato responsabile.

Perché l'art. 55 c.p.c. è stato abrogato?

L'abrogazione è avvenuta con la L. 13 aprile 1988, n. 117, nota come Legge Vassalli, che ha integralmente riorganizzato la materia introducendo un sistema più strutturato: il cittadino agisce contro lo Stato, il quale poi esercita rivalsa sul magistrato colpevole entro limiti fissati dalla legge.

Qual è la normativa vigente che ha sostituito l'art. 55 c.p.c.?

La materia è oggi disciplinata dalla L. 13 aprile 1988, n. 117, come modificata dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18. Quest'ultima riforma ha ampliato i casi di responsabilità, eliminando alcune limitazioni ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione Europea.

È ancora possibile citare l'art. 55 c.p.c. in un atto giudiziario?

No. L'art. 55 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti giuridici. Per le azioni risarcitorie relative a condotte di magistrati occorre fare riferimento esclusivamente alla L. 117/1988 e alle sue successive modificazioni.

Cosa cambia tra il vecchio art. 55 c.p.c. e la L. 117/1988?

Il vecchio art. 55 c.p.c. prevedeva un'azione diretta contro il singolo magistrato, spesso inefficace per i limiti interpretativi applicati. La L. 117/1988 ha invece introdotto un'azione contro lo Stato (Presidenza del Consiglio), con successiva rivalsa interna sul magistrato, garantendo maggiore effettività alla tutela del cittadino danneggiato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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