Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 c.p.c. – Foro del domicilio eletto

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

In sintesi

  • Facoltà di eleggere domicilio speciale per atti e notifiche secondo il codice civile
  • Il giudice del domicilio eletto è competente a ricevere la causa
  • Elemento di contatto territoriale artificiale basato su volontà unilaterale
Indice dei contenuti

Consente di convenire il debitore davanti al giudice del domicilio da lui eletto conforme al codice civile.

Ratio

L'articolo 30 del codice di procedura civile consente di eleggere un domicilio speciale per specifici affari, creando così un elemento di competenza territoriale flessibile e conveniente. La ratio è quella di tutelare l'interesse della parte che eleggendo domicilio in un determinato luogo si mette a disposizione di eventuali controversie, accettando implicitamente la competenza del giudice di quel luogo. Questo meccanismo favorisce la certezza contrattuale e semplifica le relazioni fra creditori e debitori.

Analisi

La norma rinvia all'articolo 47 del codice civile che disciplina l'elezione di domicilio. L'elezione di domicilio è un atto formale mediante il quale una persona designa un luogo dove ricevere atti e notifiche per specifiche questioni. La legge consente poi al creditore di convenire il debitore davanti al giudice del domicilio così eletto. L'effetto è di spostare la competenza territoriale dal luogo del domicilio reale al luogo del domicilio eletto, creando una competenza fondata su una scelta volontaria della parte.

Quando si applica

Si applica quando una persona ha eletto domicilio, ad esempio un commerciante che in una lettera intestata dichiara il suo domicilio per gli affari in una città diversa da quella di residenza, oppure un professionista che nomina un referente in una provincia specifica per ricevere atti legali. Se successivamente sorge una controversia fra il creditore e il debitore che aveva eletto domicilio, la causa è competenza del giudice di quel domicilio eletto.

Connessioni

L'articolo 30 rimanda direttamente all'articolo 47 del codice civile che disciplina l'elezione di domicilio. Si correlato con l'articolo 28-29 sulla competenza per accordo e con l'articolo 26 sulla competenza territoriale ordinaria. È collegato alle regole sulla notificazione degli atti di processo secondo il codice di procedura civile, dato che il domicilio eletto è il luogo dove devono essere notificati gli atti della causa.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è commerciante residente a Palermo, ma nel suo contratto di fornitura con Caio, dichiara di eleggere domicilio a Milano per tutti gli affari relativi ai commerci. In seguito, Caio ha un credito verso Tizio e intende fargli causa. Può convenire Tizio davanti al giudice di Milano, dove il domicilio è stato eletto, anziché davanti al giudice di Palermo dove risiede effettivamente.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è un professionista che non ha studio proprio, ma indica sulla carta intestata che il suo domicilio per gli affari è presso uno studio di consulenti a Roma. Un cliente, Filano, ha credito nei confronti di Sempronio per consulenze non pagate. Filano convenisce Sempronio dinanzi al giudice di Roma, competente in base al domicilio eletto, non dinanzi al domicilio reale di Sempronio.

Domande frequenti

Chi decide se il domicilio è stato validamente eletto?

Il giudice può verificare se la dichiarazione di elezione del domicilio è idonea e se la specifica controversia rientra nell'ambito della elezione. Se il domicilio non è stato eletto o la causa non lo riguarda, il giudice applica le regole ordinarie.

Si può eleggere domicilio presso una persona che non sia il diretto interessato?

Sì, secondo l'articolo 47 del codice civile, si può eleggere domicilio presso altra persona, ad esempio un procuratore o uno studio professionale. L'importante è che il terzo sia identificato e disposto a ricevere gli atti.

L'elezione di domicilio è permanente o può essere revocata?

L'elezione di domicilio per specifici affari è permanente rispetto a quegli affari, a meno che non sia revocata. La revoca deve essere comunicata alle persone interessate.

Se il domicilio eletto non esiste più, quale è la competenza?

Se il domicilio eletto cessa di esistere, la competenza si trasferisce al giudice del luogo del domicilio reale o secondo le regole ordinarie, poiché il presupposto della competenza è venuto meno.

L'articolo 30 si applica anche ai procedimenti cautelari?

Sì, il domicilio eletto rimane rilevante anche per procedimenti cautelari, perché la competenza territoriale per il merito si estende anche ai provvedimenti cautelari antecedenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.