Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

In sintesi

  • Per rapporti obbligatori: il valore è quello della parte specifica contestata, non dell'intero rapporto
  • Per locazioni abrogate (pigione annua): in caso di disputa sulla continuazione, si calcola dal periodo controverso
  • Per divisioni: il valore deriva dall'asse ereditario o dalla massa immobiliare da dividersi
Indice dei contenuti

In cause su rapporti obbligatori il valore si calcola dalla parte controversa; in locazioni, dalla pigione annua o dal periodo controverso; in divisioni, dal valore della massa attiva.

Ratio

Questo articolo affronta tre ipotesi specifiche dove il calcolo del valore non segue la regola generale, ma richiede regole derogatorie. Ciò rispecchia l'idea che, in rapporti complessi e durevoli (come i contratti di locazione), il valore della lite potrebbe non corrispondere al valore economico complessivo del rapporto, bensì solo alla parte effettivamente contestata.

La norma tende così a individualizzare il valore della controversia rispetto al valore astratto della prestazione.

Analisi

L'articolo si articola in tre comma: (1) rapporti obbligatori (primo comma): il valore è quella parte del rapporto giuridico che è in contestazione, non l'intero. Es.: se contesti la validità di un contratto in parte, conti solo quella parte. (2) Locazioni (secondo comma, oggi abrogato): il valore era la pigione annua, oppure, se contestata la continuazione della locazione, i fitti relativi al periodo controverso. (3) Divisioni (terzo comma): il valore è l'intera massa (asse ereditario, immobili, beni comuni) da dividersi.

Quando si applica

Si applica ogni volta che una causa verte su controversie riguardanti obbligazioni specifiche (es., controversia su un aspetto di un contratto), oppure su divisioni di eredità, comunioni di beni e simili. La particolarità di ogni fattispecie richiede attenzione alla regola derogatoria.

Connessioni

Articoli collegati: Art. 10 c.p.c. (determinazione generale del valore), Art. 11 c.p.c. (obbligazioni tra più parti), Art. 7 c.p.c. (competenza giudice di pace), Codice Civile in materia di contratti, locazioni e successioni ereditarie.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio conclude un contratto di fornitura di merci del valore globale di 50.000 euro con Caio, ma sorge controversia solo su una parte della fornitura (merci per 8.000 euro) che Tizio lamenta difettose. Il valore della causa non è 50.000 euro, ma 8.000 euro (la parte contestata), e dunque potrebbe rientrare nella competenza del tribunale (se supera i 5.000 euro) o del giudice di pace (se entro i 5.000 euro).

Caso 2: Caso 2

Sempronio, Mevio e Filano ereditano una massa ereditaria di 120.000 euro (due immobili, titoli, denaro). Sorge controversia sulla divisione: Sempronio sostiene di avere diritto al 40%, gli altri al 30%. Il valore della causa è 120.000 euro (l'intera massa ereditaria), non la sola quota di Sempronio (48.000 euro). Dunque, competente il tribunale per la divisione.

Domande frequenti

Se contesto una parte di un contratto molto grande, conta il valore di quella parte o dell'intero contratto?

Solo il valore della parte contestata. Se il contratto vale 100.000 euro ma contesti prestazioni per 8.000 euro, il valore della causa è 8.000 euro.

In una divisione ereditaria, il valore della causa è l'intera eredità o la mia sola quota?

L'intera eredità. Se tre eredi dividono 90.000 euro, il valore della causa è 90.000 euro, anche se tu ne richiedesti solo 30.000.

Se contesto la validità di un intero contratto, conta il valore complessivo?

Sì. Se contesti la validità dell'intero rapporto (non solo una parte), il valore è quello dell'intero contratto.

Perché le locazioni hanno una regola speciale?

Perché le locazioni sono rapporti durevoli. Se contesti il pagamento di un canone, non ha senso conteggiare l'intero valore della locazione pluriennale, ma solo i canoni in controversia.

In una comunione di beni, come si calcola il valore per la competenza?

Si applica la regola della divisione: il valore è l'intera massa di beni in comunione, non la sola quota del singolo comunista.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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