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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 Cod. Consumo – Danno risarcibile
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
*2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 122 - Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato→Cod. consumo art. 124 - Articolo 124 Codice del Consumo: Clausole di esonero da responsab…→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili→Articolo 125 Codice del Consumo: Prescrizione→Art. 120 Codice del Consumo: Prova→Articolo 126 Codice del Consumo: Decadenza→Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodotto→Art. 127 Cod.Cons.: Responsabilità secondo altre disposizioni di→Articolo 118 Codice del Consumo: Esclusione della responsabilità→Articolo 128 Codice del Consumo: Ambito di applicazione e definizioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
È risarcibile il danno da morte, lesioni personali e distruzione di cose private destinate all'uso/consumo. Danno a cose solo se eccede 387 euro.
Ratio
L'articolo 123 circoscrive i danni risarcibili secondo una gerarchia valoriale: protegge anzitutto la vita e l'integrità personale del consumatore, poi i suoi beni di uso privato, ma introduce una soglia (387 euro per danno a cosa) per evitare contenzioso minuto. La Direttiva 85/374 originaria non imponeva soglia, ma l'Italia l'ha aggiunta per ridurre il carico giudiziale.
Analisi
Comma 1: (a) sono risarcibili integralmente i danni da morte e lesioni personali (senza limite); (b) è risarcibile la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il limite esclude i beni commerciali (merce di un negoziante, materie prime di fabbrica) e i beni professionali. Comma 2: il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda 387 euro. Non è dunque risarcibile il danno da 1 a 386 euro.
Quando si applica
Un televisore difettoso esplode e ferisce Tizio alla mano (risarcibile integralmente, art. 123 comma 1 lett. a)). Lo stesso televisore distrugge un tavolo di legno in salotto (risarcibile solo se il danno eccede 387 euro, art. 123 comma 2). Se il televisore era in un negozio di elettronica (uso commerciale), il danno ai beni del negozio non è coperto (art. 123 comma 1 lett. b) principalmente utilizzata dal privato).
Connessioni
Art. 123 integra: art. 117 (definizione di difetto), art. 120 (onere della prova), art. 122 (colpa concorrente). Rimandi: Direttiva 85/374 Art. 9 (soglia dei danni a cose), art. 2043 c.c. (danno ingiusto), art. 1223 c.c. (danno evento).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Sempronio compra uno smartphone difettoso che prende fuoco mentre parla
Lo smartphone causa ustioni alle mani di Sempronio e lesioni al volto (spruzzi). Sempronio è risarcibile integralmente per le lesioni personali (ricovero, cure, danni biologici) indipendentemente da importo. Non conta la soglia di 387 euro. Lo smartphone stesso è distrutto, ma poiché è il prodotto difettoso, il danno al telefono non è coperto (art. 123 comma 1 lett. b) ricorda che la cosa deve essere diversa dal prodotto).
Caso 2: Caso 2
Mevio acquista una lampada da tavolo che si rompe e danneggia il tavolo di ciliegio sotto (costo della riparazione: 200 euro). Il danno al tavolo è a cosa di proprietà privata. Però è inferiore a 387 euro. Mevio non è risarcibile per il danno al tavolo secondo art. 123 comma 2. Se il danno fosse stato 500 euro, sarebbe risarcibile per l'intero 500 euro (eccede la soglia).
Domande frequenti
Il danno a un arredamento è risarcibile integralmente?
No. Art. 123 comma 2 prevede una franchigia: il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda 387 euro. Se il danno è 300 euro, non è risarcibile.
Vale la soglia di 387 euro anche per danno alla persona (ferite, morte)?
No. Art. 123 comma 1 lett. a) non pone limite alcuno per danno da morte o lesioni personali. È risarcibile integralmente, anche se la ferita vale solo 50 euro di medicazioni.
Se il prodotto difettoso mi danneggia il cellulare, è risarcibile?
No. Art. 123 comma 1 lett. b) specifica diversa dal prodotto difettoso. Il danno al prodotto stesso non è risarcibile; lo è il danno ad ALTRE cose.
Un negoziante che acquista il prodotto è consumatore per la soglia?
No. Art. 123 comma 1 lett. b) richiede che la cosa sia principalmente utilizzata dal danneggiato per uso/consumo privato. Se è merce commerciale, non vale.
Come si calcola il danno a cosa se eccede 387 euro?
È il costo della riparazione o della sostituzione della cosa, valutato al momento del danno. Se il danno è irrimediabile, è il valore di mercato della cosa danneggiata.
Fonti consultate: 2 fontei verificate