Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 132 C.d.S. – Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93-bis

In sintesi

  • I veicoli immatricolati in uno Stato estero (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) possono circolare in Italia per un massimo di un anno, previa regolarizzazione doganale.
  • La circolazione è consentita in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, senza necessità di reimmatricolazione italiana.
  • Le targhe devono essere chiaramente leggibili e riportare il contrassegno con cifre arabe e caratteri latini maiuscoli.
  • Il mancato rispetto del limite annuale comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
  • La violazione delle disposizioni è punita con una sanzione amministrativa da € 71 a € 286.
  • La norma non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia, in ragione della peculiare posizione geografica dell'enclave.
Indice dei contenuti

L'art. 132 C.d.S. disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero, ammessa per un massimo di un anno.

Ratio

La disposizione mira a bilanciare la libera circolazione dei veicoli stranieri in Italia con l'esigenza di tutelare il sistema di immatricolazione nazionale. Il termine massimo di un anno evita che soggetti stabilmente residenti in Italia eludano l'obbligo di reimmatricolazione, garantendo al contempo la regolarità delle formalità doganali e la tracciabilità dei mezzi.

Analisi

Il comma 1 pone tre condizioni cumulative: il veicolo deve essere immatricolato all'estero, devono essere state adempiute le formalità doganali (ove prescritte) e la permanenza in Italia non può superare un anno. Il comma 3 impone requisiti tecnici alle targhe (leggibilità, caratteri latini maiuscoli, cifre arabe), rimandando al regolamento per le modalità attuative. Il comma 4 introduce una conseguenza amministrativa grave, l'interdizione all'ingresso nel territorio, che si affianca alla sanzione pecuniaria del comma 5. L'eccezione di Campione d'Italia (comma 2) trova giustificazione nella natura di enclave italiana in territorio svizzero.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un veicolo con targa straniera circola su strade italiane. Riguarda cittadini stranieri in visita o transito, ma anche cittadini italiani che abbiano immatricolato il veicolo all'estero. Scattano i divieti quando il veicolo supera il limite di un anno di permanenza oppure quando le targhe non rispettano i requisiti di leggibilità previsti. Non si applica ai residenti nel comune di Campione d'Italia.

Connessioni

L'art. 132 C.d.S. si raccorda con l'art. 53, comma 2, D.L. 331/1993 in materia di formalità doganali IVA. È collegato agli artt. 93-98 C.d.S. sull'immatricolazione dei veicoli in Italia e all'art. 135 C.d.S. sulla patente di guida dei conducenti stranieri. Rileva anche la normativa UE sulla libera circolazione dei veicoli comunitari e le Convenzioni internazionali sul traffico stradale (Convenzione di Vienna 1968).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Veicolo tedesco in regola

Tizio, cittadino tedesco, entra in Italia con la propria automobile immatricolata in Germania per una vacanza di tre mesi. Avendo completato le formalità doganali previste, la sua vettura circola legittimamente in base al certificato di immatricolazione tedesco. Tizio non ha alcun obbligo di reimmatricolare il veicolo in Italia per il periodo del soggiorno.

Caso 2: Superamento del limite annuale

Caio, lavoratore rumeno, vive stabilmente a Milano con un'auto immatricolata in Romania. Trascorso oltre un anno dalla prima entrata in Italia senza aver provveduto alla reimmatricolazione, Caio circola in violazione dell'art. 132, comma 1. Viene fermato dalla Polizia Stradale e si vede applicare la sanzione da € 71 a € 286 e rischia l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale per il veicolo.

Caso 3: Targa illeggibile

Sempronio rientra dalla Svizzera con un veicolo immatricolato all'estero la cui targa è parzialmente oscurata da fango e non presenta caratteri conformi ai requisiti dell'art. 132, comma 3. Gli agenti di controllo al confine contestano la violazione, imponendo l'adeguamento della targa prima di proseguire la circolazione in Italia.

Domande frequenti

Per quanto tempo un veicolo estero può circolare in Italia?

Un veicolo immatricolato in uno Stato estero può circolare in Italia per un periodo massimo di un anno, a condizione che siano state adempiute le necessarie formalità doganali o fiscali previste dalla legge.

Quale documento è necessario per far circolare un veicolo estero in Italia?

È sufficiente il certificato di immatricolazione rilasciato dallo Stato di origine del veicolo. Non è richiesta una reimmatricolazione italiana per soggiorni entro il limite annuale.

Cosa succede se un veicolo estero rimane in Italia oltre un anno?

Il superamento del limite annuale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 71 a € 286 e può determinare l'interdizione all'accesso del veicolo sul territorio nazionale.

I residenti a Campione d'Italia sono soggetti alle stesse regole?

No. Il comma 2 dell'art. 132 C.d.S. esclude espressamente dall'applicazione della norma i cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia, enclave italiana in territorio svizzero, che per ragioni geografiche utilizzano spesso veicoli con documentazione estera.

Quali requisiti devono avere le targhe dei veicoli stranieri in circolazione in Italia?

Le targhe devono essere chiaramente leggibili e riportare il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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