Indice
- · Foglio rosa abilita esercitazioni di guida valido 12 mesi (3 tentativi esame)
- · Esercitazione possibile presso autoscuola con istruttore abilitato
- · Accompagnatore richiesto: patente B da almeno 10 anni o sup. da 5, eta ≤ 65
- · Veicolo: dispositivo P sul retro, doppi comandi non obbligatori privatamente
- · Esercitazione autostrada/strade extra principali ammessa se accompagnato
- · Sanzione per esercitazione senza accompagnatore o senza foglio rosa
Testo dell'articoloVigente
Art. 122 C.d.S. – Esercitazioni di guida
Testo vigente — D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’ autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
2.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica “P”. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156.
5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche la certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l’aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto a effettuare presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni
6. L’autorizzazione è valida per dodici mesi.
7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, essendo autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero
Stesso numero, altri codici
- Art. 122 Cod. Amb. — informazione e consultazione pubblica
- Art. 122 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli a motore
- Art. 122 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
- Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore
- Articolo 122 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato
Commento
Il foglio rosa autorizza le esercitazioni di guida per 6 mesi: serve un accompagnatore con patente valida da almeno 10 anni e non più di 65 anni.
Ratio della norma
L'articolo 122 del Codice della Strada mira a garantire che l'apprendimento della guida avvenga in condizioni di sicurezza controllata, sia per l'aspirante conducente sia per gli altri utenti della strada. Il legislatore ha inteso bilanciare due esigenze: permettere un'adeguata pratica su strada prima dell'esame, e assicurare la presenza di una figura esperta in grado di intervenire in caso di pericolo. La disciplina del foglio rosa rappresenta pertanto un istituto di tutela preventiva della circolazione stradale.
Analisi del testo
Il comma 1 individua i presupposti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione: la presentazione della domanda di patente (o di estensione a ulteriori categorie) e il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla normativa. Il comma 2 definisce con precisione i requisiti dell'accompagnatore: età non superiore a 65 anni, patente valida per la medesima categoria o per categoria superiore, conseguita da almeno 10 anni. La presenza al fianco del conducente non è meramente formale, poiché la norma impone all'istruttore un obbligo attivo di vigilanza e di intervento in caso di necessità. Un ulteriore elemento di cautela è introdotto per i veicoli privi di doppi comandi: in tal caso il limite di età dell'accompagnatore si abbassa a 60 anni, in considerazione del maggior rischio derivante dall'impossibilità di controllo diretto. Il comma 3 esclude dall'ambito del comma 2 gli aspiranti alla patente di categoria A (motocicli), rinviando al comma 5, che consente le esercitazioni solo in luoghi poco frequentati, data la struttura del veicolo che non prevede un posto per l'istruttore a bordo. I commi 7 e 8 definiscono due distinte ipotesi sanzionatorie: chi guida senza aver ottenuto l'autorizzazione ma con istruttore abilitato, e chi è in possesso del foglio rosa ma esercita senza istruttore abilitato; quest'ultima fattispecie è aggravata dal fermo del veicolo per tre mesi.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i soggetti che abbiano presentato domanda di patente di guida o di estensione della stessa a ulteriori categorie e abbiano superato la visita medica, in attesa di sostenere l'esame di guida. Il foglio rosa abilita le esercitazioni su strada per le categorie di veicoli indicate nella domanda (autovetture, motocicli, veicoli commerciali, ecc.), nel rispetto delle condizioni previste per ciascuna categoria. In linea generale, la disciplina non si applica alle persone già munite di patente valida che circolano normalmente, né a chi svolge le esercitazioni esclusivamente presso un'autoscuola su veicoli con doppi comandi e con istruttore professionale abilitato.
Connessioni con altre norme
L'articolo 122 si coordina con l'articolo 121 del Codice della Strada, che disciplina i requisiti per il conseguimento della patente, e con l'articolo 123, relativo alle scuole guida e agli istruttori professionali. Il riferimento ai «doppi comandi» richiama le previsioni del regolamento di esecuzione del Codice (D.P.R. 495/1992) in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti all'istruzione. Le sanzioni richiamate ai commi 7 e 8 si inseriscono nel sistema sanzionatorio generale del Codice della Strada, che prevede in certi casi anche la decurtazione di punti dalla patente e la confisca del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 210 e seguenti. L'istituto del foglio rosa può inoltre interagire con la disciplina assicurativa: in linea generale, l'esercitazione con accompagnatore rientra nella copertura RC auto del veicolo, ma è opportuno verificare le condizioni di polizza.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 24/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Ministero Infrastrutture e Trasporti · patente di guida e documenti di circolazione
Normativa MIT
Leggi il documento su www.mit.gov.itCasi pratici
Caso 1: esercitazione in auto con il genitore
Tizio, 18 anni, ha appena ottenuto il foglio rosa per la categoria B. Vuole esercitarsi con l'auto del padre, Caio, che ha 62 anni e la patente B da 15 anni. Il veicolo non dispone di doppi comandi. In questo scenario, poiché il veicolo è privo di doppi comandi, il limite di età dell'accompagnatore è 60 anni: Caio, avendo 62 anni, non può legalmente fare da istruttore. Tizio potrà esercitarsi solo con un accompagnatore che rispetti tutti i requisiti di legge oppure presso un'autoscuola.
Caso 2: foglio rosa per la moto
Sempronia, 24 anni, ha presentato domanda per la patente di categoria A e ha ottenuto il foglio rosa. A differenza di quanto avviene per la categoria B, la norma non le consente di esercitarsi in strada con un accompagnatore al fianco (strutturalmente non previsto per i motocicli). Le esercitazioni su moto con foglio rosa sono consentite solo in luoghi poco frequentati, come prevede il comma 5. Per la preparazione su strada aperta, in linea generale si ricorre all'autoscuola con istruttore professionista.
Caso 3: scadenza del foglio rosa
Mevio ottiene il foglio rosa il 10 gennaio. Supera la prova teorica ma rimanda l'esame pratico. Il 15 luglio, trascorsi più di sei mesi, il foglio rosa è scaduto. Se Mevio continuasse a esercitarsi su strada, rientrerebbe nell'ipotesi del comma 7 (guida senza autorizzazione valida), con sanzione da 357 a 1.433 euro. Per riprendere le esercitazioni dovrà richiedere un nuovo foglio rosa, verificando se sia necessario ripetere anche la prova teorica secondo le disposizioni vigenti.
Domande frequenti
Cos'è il foglio rosa secondo l'art. 122 C.d.S.?
Il foglio rosa è l'autorizzazione alle esercitazioni di guida prevista dall'art. 122 C.d.S., rilasciata dopo la domanda di patente e la visita medica. Ha durata di sei mesi e consente di guidare solo con un accompagnatore titolare di patente valida da almeno dieci anni e di età non superiore a 65 anni.
Quanti anni deve avere l'accompagnatore per il foglio rosa?
L'accompagnatore deve avere un'età non superiore a 65 anni. Se il veicolo non è dotato di doppi comandi (almeno freno e frizione), il limite si abbassa a 60 anni. Deve inoltre essere titolare di patente valida per la stessa categoria (o superiore) conseguita da almeno 10 anni.
È possibile portare passeggeri durante le esercitazioni con il foglio rosa?
La norma non disciplina espressamente la presenza di passeggeri: stabilisce solo l'obbligo dell'accompagnatore-istruttore al fianco del conducente. In linea generale, la presenza di ulteriori passeggeri non è vietata dalla lettera dell'articolo 122, ma occorre verificare le eventuali prescrizioni regionali o le condizioni della polizza assicurativa. Per chiarimenti specifici è opportuno consultare la motorizzazione o l'autoscuola.
Cosa succede se guido con il foglio rosa senza l'accompagnatore?
Chi è titolare del foglio rosa ma guida senza istruttore abilitato è soggetto a una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro. È inoltre previsto il fermo del veicolo per tre mesi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 122 del Codice della Strada.
Il foglio rosa per la moto funziona come quello per l'auto?
No. Per la categoria A (motocicli) non si applicano le regole sull'accompagnatore previste per la categoria B, poiché la struttura del veicolo non consente un posto a bordo per l'istruttore. Le esercitazioni con foglio rosa per la moto sono consentite solo in luoghi poco frequentati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 122.
Vedi anche