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Testo dell'articoloVigente
Art. 18 C.d.S. – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quel le indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell’ente proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 .
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 18 C.d.S. disciplina le fasce di rispetto e le aree di visibilità nelle strade dei centri abitati per nuove costruzioni.
Ratio
L'articolo 18 Codice della Strada protegge la sicurezza stradale attraverso fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati. La norma stabilisce un regime più stringente rispetto alle zone extraurbane, richiedendo spazi liberi anche per garantire la visibilità nei punti di intersezione, criticità identificate come maggiormente pericolose in ambito urbano.
Analisi
La disposizione fissa fasce di rispetto misurate dal confine stradale per nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, con dimensioni stabilite dal regolamento in base alla tipologia stradale. Alle intersezioni a raso si aggiunge un triangolo di visibilità avente lati doppi rispetto alle distanze regolamentari, misurato dal punto di intersezione degli allineamenti. Per intersezioni sfalsate è vietato costruire manufatti in elevazione che pregiudichino la funzionalità dell'incrocio. Recinzioni e piantagioni devono conformarsi ai piani urbanistici e di traffico senza ostacolare il campo visivo. Sanzione amministrativa da 143 a 694 euro.
Quando si applica
La norma opera esclusivamente nei centri abitati. È rilevante in procedimenti di approvazione di progetti di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti. Riguarda proprietari di terreni, progettisti, amministratori autorizzativi. Si applica nelle controversie su legittimità di recinti e piantagioni in prossimità di strade e incroci.
Connessioni
Si correla con l'articolo 17 (fasce extraurbane), l'articolo 20 (occupazioni della sede stradale), l'articolo 22 (accessi e diramazioni). Il triangolo di visibilità integra il diritto della circolazione con la geometria stradale. Funzionale ai piani urbanistici comunali e ai codici della privacy per quanto riguarda eventuali schermi visivi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Casi pratici
Caso 1: Tizio costruisce un muro di recinzione troppo vicino all'incrocio
Tizio è proprietario di un lotto d'angolo in un centro abitato. Decide di erigere un muro di recinzione in muratura alto due metri lungo il confine prospiciente l'incrocio tra due strade comunali, senza richiedere il parere dell'ente proprietario e senza rispettare il triangolo di visibilità previsto dall'art. 18, comma 2. Il Comune, a seguito di sopralluogo della Polizia Locale, accerta che il muro riduce la visibilità per i veicoli che si immettono nella via principale. Tizio riceve una sanzione amministrativa di 430 euro e l'ordine di demolire il tratto di recinzione posto all'interno dell'area di visibilità, provvedendo al ripristino a proprie spese entro 60 giorni.
Caso 2: Caio amplia il proprio negozio oltre la fascia di rispetto
Caio gestisce un'attività commerciale su una strada urbana di scorrimento. Senza verificare le distanze prescritte dal Regolamento C.d.S. per quella categoria di strada, avvia i lavori di ampliamento del locale, portando la nuova parete esterna a soli tre metri dal confine stradale, in violazione della fascia minima imposta. L'Ufficio Tecnico comunale, in sede di controllo del cantiere, sospende i lavori e trasmette gli atti alla Polizia Locale. Caio è sanzionato ai sensi del comma 5 e deve demolire la porzione abusiva, con ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese secondo quanto previsto dal comma 6.
Caso 3: Sempronio pianta una siepe che ostacola la visibilità
Sempronio, residente in prossimità di un incrocio a raso tra due strade comunali, pianta lungo il confine del proprio giardino una fila di cipressi che, nel giro di due anni, raggiungono un'altezza tale da occludere la visuale laterale dei conducenti in uscita dalla strada secondaria. Un automobilista segnala il pericolo al Comando di Polizia Locale. Dopo accertamento, l'ente proprietario della strada ingiunge a Sempronio di potare o rimuovere le piante che ricadono nell'area di visibilità, comminando la sanzione prevista dall'art. 18, comma 5, e avvertendolo che l'inottemperanza comporterà l'esecuzione d'ufficio a sue spese.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 18 del Codice della Strada?
L'art. 18 C.d.S. stabilisce le fasce di rispetto che devono essere osservate per nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti nei centri abitati, misurate dal confine stradale, e le aree di visibilità triangolari da rispettare in corrispondenza delle intersezioni stradali, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.
Cosa prevede l'art. 18 del regolamento del Codice della Strada?
Il Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992) integra l'art. 18 specificando le distanze minime delle fasce di rispetto in base alla categoria della strada e le lunghezze dei lati del triangolo di visibilità da rispettare alle intersezioni a raso nei centri abitati.
Qual è il collegamento tra gli artt. 16, 17 e 18 del Codice della Strada?
Gli artt. 16 e 17 C.d.S. dettano la disciplina delle fasce di rispetto fuori dai centri abitati (strade statali, regionali, provinciali e comunali extraurbane), mentre l'art. 18 si occupa specificamente dei centri abitati, completando il sistema di tutela dell'intera rete stradale.
Quali sanzioni si applicano per la violazione dell'art. 18 C.d.S.?
Chi viola le disposizioni dell'art. 18 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 143 a 573 euro. È inoltre prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.
Come si calcola l'area di visibilità alle intersezioni secondo l'art. 18 C.d.S.?
L'area di visibilità è definita da un triangolo: i due lati poggiano sugli allineamenti che delimitano le fasce di rispetto delle strade che si intersecano, con una lunghezza pari al doppio delle distanze fissate dal regolamento per quel tipo di strada; il terzo lato è il segmento che unisce i punti estremi dei due lati. L'intera area deve restare libera da costruzioni e ostacoli visivi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate