Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 624 c.p. – Furto
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Domande rapide
Cosa punisce l'art. 624 c.p.?
Qual e la pena per il furto?
Quando il furto e procedibile d'ufficio?
Cos'e il furto con destrezza?
Qual e la differenza con la rapina?
In sintesi
- L'art. 624 c.p. punisce il furto, configurato dall'impossessamento della cosa mobile altrui mediante sottrazione al detentore.
- Elemento soggettivo è il dolo specifico: fine di trarre profitto per sé o per altri.
- L'oggetto materiale è la cosa mobile, comprese le forme di energia con valore economico.
- Il reato è ora procedibile a querela, salvo ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 e 625 c.p.
- Si distingue dalla rapina (con violenza) e dall'appropriazione indebita (cosa altrui di cui si ha la detenzione).
Indice dei contenuti
L'art. 624 c.p. sanziona la sottrazione e l'impossessamento di cosa mobile altrui finalizzati al profitto, fattispecie cardine dei delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose o frode.
Ratio
La norma tutela il patrimonio nel suo aspetto dinamico, proteggendo la disponibilità materiale dei beni mobili e il legittimo esercizio dei diritti su di essi. Il legislatore ravvisa nel furto un disvalore sostanziale legato non solo alla lesione del diritto di proprietà o di possesso, ma anche alla violazione del rapporto fisico fra il detentore e la cosa, fondamento essenziale dei traffici giuridici.
Analisi
La condotta tipica si articola in due momenti: la sottrazione, intesa come spostamento della cosa dalla sfera di custodia del detentore, e l'impossessamento, ossia l'acquisizione di un autonomo dominio sul bene. Oggetto materiale è la cosa mobile altrui: la nozione, di matrice penalistica, è più ampia di quella civilistica e include, per espressa previsione, l'energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico. La giurisprudenza vi ricomprende altresì il software memorizzato, i documenti informatici e, in alcuni orientamenti, i dati digitali. L'altruità presuppone l'esistenza di un soggetto diverso dall'agente titolare di un diritto sulla cosa o di un legittimo rapporto di custodia. L'elemento soggettivo è il dolo specifico di profitto, anche non patrimoniale, configurabile anche nei casi di uso temporaneo del bene (con la specifica disciplina dell'art. 626 c.p. sui furti d'uso). Dopo il d.lgs. 150/2022, il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano circostanze aggravanti elencate (art. 61 n. 7 c.p. ovvero ipotesi dell'art. 625 c.p.), nei quali casi torna la procedibilità d'ufficio.
Quando si applica
L'art. 624 c.p. opera in molteplici contesti: furti in abitazione (oggi disciplinati dall'art. 624-bis c.p.), furti in esercizi commerciali, sottrazione di beni in uffici e veicoli, prelievo non autorizzato di energia elettrica mediante manomissione del contatore. La giurisprudenza ne ha affermato l'applicabilità anche ai beni di scarsissimo valore, salvo il filtro generale di cui all'art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto.
Confronto sistemico
Il furto si distingue dalla rapina (art. 628 c.p.), che richiede violenza o minaccia, e dall'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), nella quale l'agente già detiene legittimamente la cosa. Va inoltre confrontato con la truffa (art. 640 c.p.), in cui l'apprendimento avviene mediante artifici e raggiri, e con la ricettazione (art. 648 c.p.). Le aggravanti dell'art. 625 c.p. (violenza sulle cose, destrezza, mezzi fraudolenti, più persone riunite, ecc.) elevano significativamente la pena e trasformano la procedibilità.
Profili problematici
Tra i temi più discussi figura il momento consumativo: la giurisprudenza adotta il criterio dell'amotio, ossia del trasferimento del bene dalla sfera di vigilanza del detentore. Profili critici si pongono in tema di furto d'uso, di sottrazione di dati digitali, di prelievo di criptovalute. Discusso è anche il rapporto con la particolare tenuità del fatto e con la causa di non punibilità della restituzione del bene. Resta aperta la questione della tutela penale della cosa abbandonata e della res nullius.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Qual è la differenza tra furto e appropriazione indebita?
Nel furto l'agente sottrae la cosa al detentore acquisendone l'impossessamento. Nell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) l'agente già detiene legittimamente la cosa altrui e la fa propria, violando il vincolo di destinazione o restituzione.
Il furto è procedibile d'ufficio o a querela?
Dopo la riforma del d.lgs. 150/2022, il furto semplice è procedibile a querela. Resta la procedibilità d'ufficio se ricorrono l'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p. o le aggravanti previste dall'art. 625 c.p.
L'energia elettrica può essere oggetto di furto?
Sì. Il secondo comma dell'art. 624 c.p. parifica espressamente l'energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico alle cose mobili agli effetti della legge penale. La giurisprudenza vi ricomprende anche segnali televisivi e telefonici.
Quando si consuma il furto?
Secondo la giurisprudenza dominante, al momento dell'amotio, ossia quando la cosa è stata spostata dalla sfera di custodia del detentore. Non occorre che l'agente raggiunga un nascondiglio sicuro; basta l'acquisizione del dominio sul bene, anche per pochi istanti.
Spiegazione
Punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. È il reato di furto. L’energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico sono considerate cose mobili.
Come funziona e quando si applica
Elementi: impossessamento, sottrazione, altruità della cosa e dolo specifico di profitto. Il furto è punibile di regola a querela, salvo ricorrano le aggravanti dell’art. 625 (furto in abitazione, con strappo, su mezzi pubblici, ecc.), nel qual caso si procede d’ufficio con pene più severe.
Esempio pratico
Chi preleva di nascosto il portafoglio dalla borsa di un’altra persona commette furto: sottrae e si impossessa di una cosa altrui per trarne profitto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra furto e rapina?
Nel furto la cosa è sottratta senza violenza; nella rapina (art. 628) l’impossessamento avviene con violenza o minaccia alla persona.
Il furto è procedibile a querela?
Di regola sì, salvo le aggravanti dell’art. 625, per cui si procede d’ufficio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.