Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Disposizione transitoria XI – Costituzione

Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Domande rapide

Cosa prevedeva la XI disposizione transitoria?
La possibilita, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, di formare nuove Regioni con leggi costituzionali, modificando l'elenco dell'art. 131, anche senza i requisiti dell'art. 132 (popolazione e contiguita territoriale). Obbligatoria consultazione delle popolazioni interessate.
Quali Regioni furono create con questa procedura?
Nessuna nuova Regione fu effettivamente creata entro i 5 anni previsti. Successivamente il Molise divenne Regione autonoma con legge costituzionale n. 3 del 1963, ma con procedura diversa (oltre i 5 anni della XI disposizione transitoria) e con i requisiti dell'art. 132.
Perche tale flessibilita iniziale?
Per consentire un assestamento dell'assetto territoriale post-bellico, in considerazione di possibili modifiche delle frontiere e di richieste autonomistiche emergenti. La fase costituente lasciava aperta la possibilita di ridefinire la mappa regionale prima della sua stabilizzazione definitiva.
Quali requisiti l'art. 132 Cost.?
L'art. 132 Cost. richiede: per fusione di Regioni esistenti o creazione di nuova Regione, popolazione minima di 1 milione di abitanti, richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 della popolazione interessata, parere dei Consigli regionali, referendum popolare positivo.
La XI disposizione e ancora applicabile?
No, ha esaurito i propri effetti decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1953). Oggi la creazione di nuove Regioni segue rigorosamente la procedura ordinaria dell'art. 132 Cost., con i requisiti di popolazione e referendum confermativo.

In sintesi

  • La disposizione transitoria XI della Costituzione consentiva, entro cinque anni dall'entrata in vigore, la formazione di nuove Regioni.
  • Tale formazione era ammessa in deroga ad alcune condizioni dell'art. 132, primo comma, Cost.
  • Restava fermo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
  • La disposizione aveva efficacia temporanea: il termine quinquennale è da tempo scaduto.
  • È una norma transitoria esaurita, di interesse storico e sistematico.
Indice dei contenuti

Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione accompagnarono il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e disciplinarono situazioni di carattere temporaneo. La disposizione transitoria XI appartiene a questo gruppo: consentiva, in una fase iniziale della vita repubblicana, una maggiore flessibilità nella formazione di nuove Regioni. Avendo efficacia limitata nel tempo, la norma ha da tempo esaurito la propria funzione. Esaminarla consente di comprendere le esigenze della fase costituente e, per contrasto, la disciplina ordinaria a regime dell'art. 132 della Costituzione.

La natura transitoria della disposizione

La disposizione transitoria XI appartiene al gruppo delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, concepite per accompagnare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e per disciplinare situazioni di carattere temporaneo. La sua funzione era quella di consentire, in una fase iniziale della vita repubblicana, una maggiore flessibilità nella formazione di nuove Regioni rispetto al regime ordinario poi destinato a operare a regime. Trattandosi di norma transitoria, essa era destinata a esaurire la propria efficacia con il decorso del termine in essa previsto.

Il contenuto: la formazione di nuove Regioni

La disposizione stabiliva che, fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si potessero formare con leggi costituzionali altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131 Cost. Si trattava di una facoltà eccezionale, collegata all'esigenza di completare e adeguare l'assetto regionale del nuovo Stato. La previsione consentiva di intervenire sull'elenco delle Regioni in un momento storico in cui l'architettura regionale era ancora in fase di definizione e poteva richiedere aggiustamenti rispetto all'impianto originario.

La deroga alle condizioni dell'art. 132 Cost.

L'elemento qualificante della disposizione era la deroga alle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132 Cost. per la formazione di nuove Regioni. In via ordinaria, la creazione di una nuova Regione è subordinata a requisiti stringenti, tra cui una soglia minima di popolazione e l'iniziativa di un determinato numero di consigli comunali. La disposizione transitoria XI consentiva di prescindere da tali condizioni, semplificando il procedimento durante la fase iniziale, sempre però attraverso lo strumento della legge costituzionale.

La garanzia mantenuta: sentire le popolazioni interessate

Pur introducendo una deroga, la disposizione manteneva fermo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. Questa garanzia riflette il principio di partecipazione delle comunità locali alle decisioni che incidono sul loro assetto territoriale, principio che permea l'intera disciplina costituzionale delle modificazioni territoriali. Anche nella fase transitoria, dunque, la formazione di nuove Regioni non poteva prescindere dal coinvolgimento delle popolazioni, a tutela del legame tra territorio e comunità che la Costituzione considera valore fondamentale.

L'esaurimento dell'efficacia temporale

La disposizione transitoria XI ha esaurito la propria efficacia con il decorso del termine quinquennale in essa previsto. Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, la facoltà eccezionale di formare nuove Regioni in deroga alle condizioni ordinarie è venuta meno. Da quel momento, la creazione di nuove Regioni è interamente regolata dall'art. 132 Cost. e dalle condizioni ivi previste. La disposizione è dunque oggi priva di portata applicativa, avendo assolto la funzione transitoria per cui era stata concepita.

Il valore storico e sistematico della norma

Pur esaurita, la disposizione conserva un valore storico e sistematico. Da un lato testimonia le esigenze di flessibilità che caratterizzarono la fase costituente e i primi anni della Repubblica, quando l'assetto regionale era ancora in costruzione. Dall'altro consente di comprendere, per contrasto, la disciplina ordinaria a regime dell'art. 132 Cost., evidenziando come il Costituente abbia voluto un procedimento più rigoroso una volta superata la fase iniziale. Lo studio della disposizione è utile per ricostruire l'evoluzione del regionalismo italiano.

La fase costituente e la costruzione dell'assetto regionale

La disposizione transitoria XI testimonia le esigenze della fase costituente, in cui l'architettura regionale dello Stato era ancora in via di definizione. Consentire, per un periodo limitato, una formazione di nuove Regioni in deroga alle condizioni ordinarie rispondeva alla necessità di completare e adeguare l'assetto territoriale del nuovo ordinamento. La norma riflette dunque la consapevolezza del Costituente che il disegno regionale, una volta tracciato nelle linee fondamentali, potesse richiedere aggiustamenti nei primi anni di vita della Repubblica, prima di consolidarsi nel regime ordinario.

Casi pratici

Caso 1: irrilevanza attuale della deroga

Un gruppo di cittadini guidato da Tizio intende promuovere la formazione di una nuova Regione. Non può invocare la disposizione transitoria XI, ormai esaurita: l'iniziativa è interamente soggetta alle condizioni ordinarie dell'art. 132 Cost., comprese le soglie di popolazione e le iniziative dei consigli comunali.

Caso 2: la norma come dato storico

Caia, studiosa di diritto costituzionale, esamina la disposizione transitoria XI per ricostruire la fase di costruzione dell'assetto regionale. La norma le serve a comprendere le esigenze di flessibilità dei primi anni della Repubblica, ma non ha alcuna portata operativa attuale.

Domande frequenti

La disposizione transitoria XI è ancora applicabile?

No. Aveva efficacia temporanea limitata a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione; il termine è da tempo scaduto e la norma è esaurita.

Che cosa consentiva la disposizione?

Consentiva di formare nuove Regioni con leggi costituzionali, in deroga ad alcune condizioni dell'art. 132, primo comma, Cost., entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

Quale garanzia restava ferma?

L'obbligo di sentire le popolazioni interessate, a tutela della partecipazione delle comunità alle decisioni sul loro assetto territoriale.

Come si formano oggi le nuove Regioni?

Secondo il regime ordinario dell'art. 132 Cost., che richiede condizioni più stringenti rispetto alla deroga prevista dalla disposizione transitoria.

Perché la norma è ancora nel testo costituzionale?

Per ragioni di completezza e di testimonianza storica. Ha oggi un valore documentale e sistematico, utile a comprendere l'evoluzione del regionalismo italiano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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