Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Disposizione transitoria X – Costituzione

Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.

Domande rapide

Cosa prevedeva la X disposizione transitoria?
L'applicazione provvisoria delle norme generali del Titolo V (Regioni ordinarie) alla Regione Friuli Venezia Giulia, indicata dall'art. 116 Cost. come Regione a statuto speciale, ma non ancora costituita all'entrata in vigore della Costituzione. Tutela delle minoranze linguistiche garantita.
Quando fu costituito il Friuli VG come Regione speciale?
Con la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, che adotto lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia. Prima del 1963 il Friuli VG era trattato secondo le norme delle Regioni ordinarie ai sensi della X disposizione transitoria.
Perche tale ritardo per il Friuli VG?
Per le incertezze territoriali post-belliche relative ai confini orientali italiani (questione di Trieste e dell'Istria, definita con il Trattato di Osimo del 1975). La specialita regionale richiedeva certezza dei confini territoriali, ottenuta solo gradualmente nel dopoguerra.
Le minoranze linguistiche sono tutelate dal Friuli VG?
Si. Lo statuto speciale del Friuli VG riconosce e tutela le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona. Tutela attuata con leggi nazionali (l. 482/1999 sulle minoranze linguistiche) e regionali (l.r. 26/2007 friulano), in coerenza con l'art. 6 Cost.
La X disposizione e ancora applicabile?
No, ha esaurito i propri effetti con la costituzione del Friuli VG come Regione a statuto speciale nel 1963. Da allora si applicano le norme dello statuto speciale, in deroga e in aggiunta alle norme generali sulle Regioni ordinarie del Titolo V.

In sintesi

  • La X disposizione transitoria della Costituzione riguardava il Friuli-Venezia Giulia prima dell'attribuzione dell'autonomia speciale.
  • In via provvisoria si applicavano alla Regione le norme generali del Titolo V della parte seconda.
  • Era fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche ex art. 6 Cost.
  • E una norma transitoria ormai esaurita: il Friuli-Venezia Giulia ha statuto speciale dal 1963 (L. cost. 1/1963).
  • Conserva valore storico e ricostruttivo dell'evoluzione del regionalismo italiano.
Indice dei contenuti

La X disposizione transitoria e finale della Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948, prevedeva che alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, contemplata dall'art. 116 Cost., si applicassero provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita con l'art. 6. Si tratta di una norma di carattere transitorio, oggi esaurita nei suoi effetti, che testimonia una fase delicata della costruzione dello Stato regionale italiano.

Il contesto storico

All'entrata in vigore della Costituzione, l'assetto definitivo del confine orientale italiano non era ancora stabilizzato a causa della complessa situazione del Territorio Libero di Trieste e delle vicende del secondo dopoguerra. Per questa ragione, pur essendo il Friuli-Venezia Giulia annoverato dall'art. 116 tra le Regioni a statuto speciale, non era possibile dotarlo immediatamente di un proprio statuto autonomo. La X disposizione transitoria colmava questo vuoto, stabilendo un regime provvisorio: alla Regione si applicavano nel frattempo le norme generali previste per le Regioni ordinarie dal Titolo V.

La salvaguardia delle minoranze linguistiche

Anche nel regime provvisorio il legislatore costituzionale ha voluto mantenere fermo il principio fondamentale dell'art. 6 Cost., secondo cui la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Il riferimento esplicito riflette la peculiare composizione del territorio, caratterizzato dalla presenza di comunita di lingua slovena, friulana e tedesca, la cui tutela rappresentava e rappresenta un valore costituzionale irrinunciabile, da garantire indipendentemente dall'assetto provvisorio o definitivo dell'autonomia regionale.

L'esaurimento della norma

La disposizione ha esaurito la propria funzione con l'approvazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha dato al Friuli-Venezia Giulia il proprio statuto speciale, attribuendogli l'autonomia particolare gia preannunciata dall'art. 116. Da quel momento il regime provvisorio del Titolo V e venuto meno e la Regione ha assunto la fisionomia di Regione a statuto speciale. La X disposizione transitoria conserva oggi un valore essenzialmente storico e ricostruttivo, utile a comprendere la gradualita con cui il disegno regionalista della Costituzione e stato attuato e le cautele adottate dal Costituente di fronte a una situazione territoriale ancora in evoluzione.

Casi pratici

Caso 1: il regime provvisorio

Nei primi anni dopo il 1948, in assenza dello statuto speciale, alla Regione si applicavano le norme generali del Titolo V come a una Regione ordinaria. Tizio, studioso del regionalismo, ricostruisce questo periodo per spiegare la transizione verso l'autonomia speciale.

Caso 2: la tutela linguistica

Anche nel regime provvisorio restava ferma la tutela delle minoranze linguistiche ex art. 6 Cost. Caio, appartenente a una comunita linguistica del territorio, beneficiava di tale salvaguardia a prescindere dall'assetto provvisorio dell'autonomia regionale.

Domande frequenti

Cosa prevedeva la X disposizione transitoria della Costituzione?

Che al Friuli-Venezia Giulia, in attesa del proprio statuto speciale, si applicassero provvisoriamente le norme generali del Titolo V, salva la tutela delle minoranze linguistiche.

Perche era prevista una disciplina provvisoria per il Friuli-Venezia Giulia?

Perche al 1948 l'assetto del confine orientale non era stabilizzato e non era possibile dotare subito la Regione di uno statuto speciale autonomo.

La norma e ancora applicabile?

No. Ha esaurito i suoi effetti con la legge costituzionale 1/1963, che ha attribuito al Friuli-Venezia Giulia il proprio statuto speciale.

Quale principio restava fermo nel regime provvisorio?

La tutela delle minoranze linguistiche prevista dall'art. 6 Cost., garantita indipendentemente dall'assetto provvisorio dell'autonomia regionale.

Che valore ha oggi questa disposizione?

Un valore storico e ricostruttivo: aiuta a comprendere la gradualita con cui il disegno regionalista della Costituzione e stato concretamente attuato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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