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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Disposizione transitoria VIII — Costituzione

Disposizioni transitorie e finali — in vigore dal 1° gennaio 1948

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

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In sintesi

  • Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi provinciali dovevano tenersi entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
  • Il passaggio delle funzioni statali alle Regioni è disciplinato da leggi della Repubblica.
  • Province e Comuni mantengono le funzioni esercitate fino al riordinamento amministrativo.
  • Il personale statale trasferito alle Regioni deve provenire, salvo necessità, dall'amministrazione statale e dagli enti locali.

Disposizione transitoria VIII: elezioni regionali entro un anno, trasferimento di funzioni e personale statale alle Regioni.

Ratio

La Disposizione transitoria VIII governa il passaggio del potere esecutivo e amministrativo dalle strutture centralizzate dello Stato ai nuovi organi regionali introdotti dalla Costituzione. Le Regioni rappresentano un'innovazione fondamentale dell'assetto costituzionale italiano, ma la loro attivazione richiede tempo organizzativo e normativo. La ratio consiste nel garantire continuità amministrativa durante il transito, impedendo che la mancata elezione dei Consigli regionali crei un vuoto nel governo del territorio. Inoltre, la disposizione affronta il complesso trasferimento del personale statale agli enti locali, aspetto critico per evitare sprechi di risorse e interruzioni nei servizi pubblici territorializzati.

Analisi

Il primo comma stabilisce un termine massimo di un anno per le elezioni regionali e per gli organi provinciali. Ciò rappresenta un impegno vincolante per lo Stato, benché con margini di elasticità. Il Governo doveva predisporre la legislazione elettorale e le modalità organizzative. Il secondo comma disciplina il passaggio delle funzioni amministrative mediante leggi della Repubblica, che devono specificare quali funzioni statali transiteranno alle Regioni. È un processo di devoluzione normativa, non automatica. Il terzo comma affronta la fase intermedia: finché le Regioni non siano pienamente operative, Province e Comuni mantengono le funzioni che esercitavano prima e ricevono deleghe dalle Regioni stesse (una forma di decentramento preliminare). Il quarto comma garantisce il trasferimento del personale delle amministrazioni centrali, con eccezioni per motivi di necessità. È un principio di salvaguardia occupazionale e di efficienza amministrativa.

Quando si applica

La disposizione ha guidato il processo costituente durante il decennio 1948-1956, quando le Regioni non erano ancora insediate e le strutture amministrative erano ancora prevalentemente centralizzate. Le prime elezioni regionali si tennero il 7 giugno 1970, ben ventidue anni dopo, ben oltre il termine previsto, generando una lacuna organizzativa significativa colmata dai Comuni e Province. Il trasferimento del personale è stato disciplinato dalla Legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha concretato il transito. Oggi la disposizione è sostanzialmente inoperante, poiché le Regioni sono pienamente insediate e funzionanti da decenni. Rimane rilevante per comprendere le origini storiche dell'assetto amministrativo italiano e le ragioni della persistente lentezza nei trasferimenti di funzioni.

Connessioni

La Disposizione transitoria VIII si correla strettamente agli articoli 114-133 della Costituzione (Titolo V, Parte seconda), che disciplinano l'ordinamento delle Regioni. Rimanda alla Disposizione transitoria X (regime speciale Friuli-Venezia Giulia) e alla Disposizione transitoria XI (istituzione di nuove Regioni). Indirettamente collegata ai principi generali di sussidiarietà orizzontale e verticale, oggi consolidati nel diritto amministrativo. La disposizione costituisce un precedente storico importante per il federalismo amministrativo italiano e per la teoria della devoluzione di poteri.

Domande frequenti

Entro quando dovevano tenersi le prime elezioni regionali secondo la Costituzione?

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, ovvero entro il 1° gennaio 1949. Tale termine non fu rispettato e le prime elezioni regionali ordinarie si tennero solo nel giugno 1970.

Perché le Regioni a statuto ordinario furono istituite con così grande ritardo?

Il ritardo fu dovuto a resistenze politiche, timori di disgregazione dell'unità nazionale, difficoltà legislative e una classe dirigente che privilegiava il modello accentrato ereditato dal periodo prefascista e fascista.

Cosa stabiliva il DPR 616/1977?

Il DPR 616/1977 completò il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, attuando organicamente la legge delega n. 382/1975 e definendo i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali.

Cosa accadeva alle funzioni di Province e Comuni durante il periodo transitorio?

Province e Comuni conservavano le funzioni già esercitate fino al riordinamento amministrativo, e potevano ricevere ulteriori funzioni delegate dalle Regioni una volta istituite.

Da dove dovevano provenire i funzionari delle nuove amministrazioni regionali?

Salvo casi di necessità, le Regioni erano tenute a reclutare il proprio personale tra i dipendenti dello Stato e degli enti locali, per garantire continuità amministrativa e contenere i costi del nuovo ordinamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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