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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Disposizione transitoria XIII — Costituzione

Disposizioni transitorie e finali — in vigore dal 1° gennaio 1948

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

In sintesi

  • Avocazione allo Stato di tutti i beni della famiglia Savoia presenti in Italia
  • Nullità retroattiva di trasferimenti e costituzioni di diritti reali dopo il 2 giugno 1946
  • Norma attuata automaticamente senza procedimento amministrativo specifico
  • Riflette il principio di incompatibilità tra sovranità popolare e potere dinastico

Avoca allo Stato i beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei discendenti maschi, nulli i trasferimenti post 2 giugno 1946.

Ratio

La Disposizione XIII riflette il principio democratico di incompatibilità fra la sovranità popolare e il potere dinastico. Dopo il referendum del 2 giugno 1946, che sancì la scelta della forma di governo repubblicana, era imperativo eliminare il substrato patrimoniale della Casa Savoia per evitare il permanere di una struttura di potere parallela.

Analisi

La norma opera su due livelli: l'avocazione al demanio (acquisizione ipso iure) e l'invalidazione retroattiva dei trasferimenti. La nullità ex tunc (dal 2 giugno 1946) impedisce operazioni simulate tese a sottrarre beni alla confisca. Questa retroattività è eccezione al principio generale di irretroattività perché necessaria a preservare l'effetto costituzionale: non è punizione ma ripristino della legalità costituzionale. I beni interessati comprendevano latiffondi, proprietà immobiliari e titoli.

Quando si applica

Si applica automaticamente a tutti i beni locati in Italia (territorio nazionale) appartenenti ai componenti della famiglia reale e ai loro discendenti maschi secondo l'ordine di successione. L'avocazione è automatica; non richiede procedimento amministrativo. Per i trasferimenti stipulati dopo il 2 giugno 1946, ricorsi giurisdizionali potevano contestare la validità.

Connessioni

Si correla con l'art. 139 Cost. (vietato modificare forma repubblica) e con le norme sulla cittadinanza: il d.lgs. 1948 infatti limitava diritti politici ai Savoia. In Francia, misure simili ricorsero nel 1848 e 1870. La giurisprudenza costituzionale ha confermato il carattere ablatorio ma non risarcibile della norma (sentenza n. 1/1956).

Domande frequenti

Quali beni sono stati avocati allo Stato dalla Disposizione transitoria XIII?

Tutti i beni, immobili, mobili e diritti reali, esistenti nel territorio nazionale e appartenenti agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi al momento dell'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948).

Chi sono i 'discendenti maschi' ai sensi della norma?

La disposizione usa la locuzione 'discendenti maschi' in senso agnatizio: sono colpiti i figli, nipoti e ulteriori discendenti in linea maschile degli ex re sabaudi. Le donne della famiglia e i loro discendenti non rientrano nell'ambito soggettivo della norma.

Perché i trasferimenti successivi al 2 giugno 1946 sono nulli?

Il Costituente ha fissato il 2 giugno 1946, data del referendum repubblicano, come termine antifrode: qualsiasi atto dispositivo compiuto dopo quella data era presunto effettuato nella consapevolezza dell'imminente avocazione e quindi nullo di diritto, per evitare l'elusione della misura.

I Savoia hanno mai recuperato i beni avocati?

No. I numerosi tentativi giudiziari intrapresi dai componenti della famiglia Savoia per ottenere la restituzione o un indennizzo sono stati rigettati dalla giurisprudenza italiana, che ha confermato l'operatività diretta e immediata della disposizione costituzionale, non soggetta a bilanciamento con il diritto di proprietà ordinario.

La legge costituzionale del 2002 ha modificato la Disposizione transitoria XIII?

No. La legge costituzionale 23 ottobre 2002 n. 1 ha abrogato soltanto il secondo comma della XIV disposizione transitoria, che vietava l'ingresso e il soggiorno in Italia ai discendenti di Casa Savoia. La XIII disposizione, relativa all'avocazione dei beni, è rimasta invariata e continua a produrre i suoi effetti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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