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Categoria: Diritto internazionale privato (L. 218/1995)

  • Art. 61 L. 218/1995 — Obbligazioni nascenti dalla legge

    Art. 61 L. 218/1995 — Obbligazioni nascenti dalla legge

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa, il pagamento dell’indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 62 L. 218/1995 — Responsabilità per fatto illecito

    Art. 62 L. 218/1995 — Responsabilità per fatto illecito

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

    2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 63 L. 218/1995 — Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

    Art. 63 L. 218/1995 — Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 L. 218/1995 — Riconoscimento di sentenze straniere

    Art. 64 L. 218/1995 — Riconoscimento di sentenze straniere

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 65 L. 218/1995 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri

    Art. 65 L. 218/1995 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 66 L. 218/1995 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria

    Art. 66 L. 218/1995 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 67 L. 218/1995 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

    Art. 67 L. 218/1995 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’ articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

    2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e per l’esecuzione forzata.

    3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

  • Art. 68 L. 218/1995 — Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all’estero

    Art. 68 L. 218/1995 — Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all’estero

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le norme di cui all’articolo 67 si applicano anche rispetto all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 69 L. 218/1995 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

    Art. 69 L. 218/1995 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

    2. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

    3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

    4. Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano semprechè essi non contrastino con i principi dell’ordinamento stesso.

    5. L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 70 L. 218/1995 — Esecuzione richiesta in via diplomatica

    Art. 70 L. 218/1995 — Esecuzione richiesta in via diplomatica

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 71 L. 218/1995 — Notificazione di atti di autorità straniere

    Art. 71 L. 218/1995 — Notificazione di atti di autorità straniere

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

    2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

    3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall’autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. In ogni caso l’atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 72 L. 218/1995 — Disposizioni transitorie

    Art. 72 L. 218/1995 — Disposizioni transitorie

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

    2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo. articolo precedente articolo successivo