Art. 68 L. 218/1995 – Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all’estero
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Le norme di cui all’articolo 67 si applicano anche rispetto all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva. articolo precedente articolo successivo
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo 68 della L. 218/1995 estende l'applicazione delle norme previste dall'articolo 67 - relative all'attuazione e all'esecuzione forzata - agli atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva. La norma colma un vuoto: senza questa disposizione, gli atti pubblici stranieri (contratti notarili, verbali di accordo omologati, atti esecutivi di autorita pubbliche straniere) non avrebbero trovato un quadro processuale definito per la loro esecuzione forzata in Italia. Il meccanismo applicabile e dunque il medesimo delle sentenze straniere: accertamento dei requisiti davanti all'autorita giudiziaria ordinaria, con formazione del titolo esecutivo composto.
Indice dei contenuti
Nozione di atto pubblico ricevuto all'estero
L'atto pubblico ricevuto all'estero e un documento formato da un pubblico ufficiale straniero (notaio, ufficiale giudiziario, autorita pubblica) nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le forme previste dall'ordinamento di appartenenza. Non si tratta di una sentenza ne di un provvedimento giurisdizionale, ma di un atto che ha ricevuto forza esecutiva nel paese di origine: tipicamente contratti notarili con clausola esecutiva, verbali di accordo transattivo omologati da un giudice o da un'autorita pubblica, atti esecutivi emessi da amministrazioni estere. La distinzione rispetto alla sentenza e rilevante perche l'atto pubblico non presuppone un processo ne l'intervento di un giudice in senso proprio.
Il richiamo all'articolo 67 e le sue implicazioni
L'articolo 68 non crea un regime autonomo ma rinvia integralmente alle norme di cui all'articolo 67: lo stesso procedimento (rito sommario di cognizione ex art. 30 D.Lgs. 150/2011), la stessa formazione del titolo esecutivo composto (atto pubblico straniero piu provvedimento italiano di accertamento), lo stesso giudice competente (tribunale ordinario). Questo approccio rispecchia la scelta sistematica della riforma: uniformare il trattamento di tutti i «titoli» stranieri che necessitano di esecuzione in Italia, siano essi sentenze, provvedimenti di volontaria giurisdizione o atti pubblici esecutivi.
Il requisito della forza esecutiva nel paese di origine
Perche l'articolo 68 si applichi, l'atto pubblico deve essere «munito di forza esecutiva» nello Stato estero di formazione. Non basta che l'atto sia autentico o pubblico: occorre che nell'ordinamento di origine esso consenta di procedere all'esecuzione forzata senza ulteriori procedimenti giudiziali. Il controllo su questo requisito spetta al giudice italiano nell'ambito del procedimento ex articolo 67. Il giudice italiano non verifica il merito dell'atto (il contenuto delle obbligazioni in esso stabilite) ma soltanto la sua provenienza, la sua autenticita formale e la sua forza esecutiva nell'ordinamento di origine.
Atti pubblici stranieri e diritto europeo
Anche per gli atti pubblici, il diritto europeo ha costruito un regime autonomo. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) include gli atti pubblici aventi forza esecutiva tra i titoli che circolano nell'Unione europea in base al meccanismo del riconoscimento e dell'esecuzione europeo. Analogamente, il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni prevede la circolazione degli atti pubblici successori tra gli Stati membri. Per gli atti pubblici provenienti da paesi extracomunitari non coperti da convenzioni bilaterali, l'articolo 68 costituisce la disciplina di riferimento.
Esempi pratici di applicazione
Un caso frequente riguarda gli atti notarili stranieri con clausola esecutiva: un contratto di mutuo stipulato davanti a un notaio svizzero con confessio iuris e forza esecutiva in Svizzera puo essere portato in esecuzione in Italia attraverso il procedimento dell'articolo 67, cui rinvia l'articolo 68. Analogamente, un accordo di mediazione familiare omologato da un'autorita pubblica straniera e munito di forza esecutiva in quel paese rientra nell'ambito dell'articolo 68. La norma riguarda anche gli atti esecutivi di autorita pubbliche straniere (ad esempio, avvisi di accertamento fiscale cui la legge straniera attribuisce forza esecutiva immediata).
Verifica dell'ordine pubblico e dei limiti al riconoscimento
Sebbene l'articolo 68 rinvii all'articolo 67 senza richiamare esplicitamente i requisiti sostanziali degli articoli 64 e 65, il giudice italiano deve pur sempre verificare che l'esecuzione dell'atto pubblico straniero non contrasti con l'ordine pubblico italiano. Questo controllo e implicito nel procedimento di accertamento ex articolo 67: il giudice italiano non puo autorizzare l'esecuzione forzata di un atto pubblico straniero il cui contenuto violi principi fondamentali dell'ordinamento. Un esempio e costituito dagli atti pubblici stranieri che stabiliscano obbligazioni contrarie alle norme imperative italiane o che violino diritti fondamentali delle parti coinvolte.
Rilievo pratico per operatori e imprese
L'articolo 68 ha un rilievo pratico significativo per le imprese e i professionisti che operano in contesti transnazionali. La possibilita di portare in esecuzione in Italia un atto pubblico straniero munito di forza esecutiva - senza doverlo «riprocessare» davanti a un giudice di merito italiano - semplifica considerevolmente il recupero crediti internazionale e l'attuazione di accordi stragiudiziali conclusi all'estero. Gli avvocati e i notai italiani devono pero verificare caso per caso la qualificazione dell'atto come «atto pubblico» secondo l'ordinamento di origine, il requisito della forza esecutiva e l'assenza di contrasto con l'ordine pubblico italiano.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Un atto notarile straniero puo essere eseguito direttamente in Italia?
No. Occorre il procedimento ex articolo 67 (richiamato dall'articolo 68): il tribunale italiano accerta i requisiti e forma il titolo esecutivo composto (atto straniero + provvedimento italiano). Solo dopo e possibile avviare l'esecuzione forzata.
Che cosa significa che l'atto pubblico deve essere 'munito di forza esecutiva' all'estero?
Significa che nell'ordinamento straniero di formazione l'atto consente di procedere all'esecuzione forzata senza necessita di un ulteriore giudizio. E il caso degli atti notarili con clausola esecutiva o degli accordi omologati con efficacia esecutiva.
L'articolo 68 si applica anche agli accordi di mediazione stranieri?
Si, purche l'accordo sia qualificabile come atto pubblico nell'ordinamento straniero e sia munito di forza esecutiva in quel paese. Se e un atto puramente privato, non rientra nell'ambito dell'articolo 68.
Per gli atti pubblici di paesi UE si applica l'articolo 68?
Solo residualmente. Per i paesi UE, il Regolamento Bruxelles I-bis (art. 58-60) prevede un regime europeo proprio per la circolazione degli atti pubblici esecutivi, che prevale sulla norma italiana.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 68 della L. 218/1995 estende l'applicazione delle norme previste dall'articolo 67 - relative all'attuazione e all'esecuzione forzata - agli atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva. La norma colma un vuoto: senza questa disposizione, gli atti pubblici stranieri (contratti notarili, verbali di accordo omologati, atti esecutivi di autorita pubbliche straniere) non avrebbero trovato un quadro processuale definito per la loro esecuzione forzata in Italia. Il meccanismo applicabile e dunque il medesimo delle sentenze straniere: accertamento dei requisiti davanti all'autorita giudiziaria ordinaria, con formazione del titolo esecutivo composto.Indice dei contenuti
Nozione di atto pubblico ricevuto all'estero
L'atto pubblico ricevuto all'estero e un documento formato da un pubblico ufficiale straniero (notaio, ufficiale giudiziario, autorita pubblica) nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le forme previste dall'ordinamento di appartenenza. Non si tratta di una sentenza ne di un provvedimento giurisdizionale, ma di un atto che ha ricevuto forza esecutiva nel paese di origine: tipicamente contratti notarili con clausola esecutiva, verbali di accordo transattivo omologati da un giudice o da un'autorita pubblica, atti esecutivi emessi da amministrazioni estere. La distinzione rispetto alla sentenza e rilevante perche l'atto pubblico non presuppone un processo ne l'intervento di un giudice in senso proprio.
Il richiamo all'articolo 67 e le sue implicazioni
L'articolo 68 non crea un regime autonomo ma rinvia integralmente alle norme di cui all'articolo 67: lo stesso procedimento (rito sommario di cognizione ex art. 30 D.Lgs. 150/2011), la stessa formazione del titolo esecutivo composto (atto pubblico straniero piu provvedimento italiano di accertamento), lo stesso giudice competente (tribunale ordinario). Questo approccio rispecchia la scelta sistematica della riforma: uniformare il trattamento di tutti i «titoli» stranieri che necessitano di esecuzione in Italia, siano essi sentenze, provvedimenti di volontaria giurisdizione o atti pubblici esecutivi.
Il requisito della forza esecutiva nel paese di origine
Perche l'articolo 68 si applichi, l'atto pubblico deve essere «munito di forza esecutiva» nello Stato estero di formazione. Non basta che l'atto sia autentico o pubblico: occorre che nell'ordinamento di origine esso consenta di procedere all'esecuzione forzata senza ulteriori procedimenti giudiziali. Il controllo su questo requisito spetta al giudice italiano nell'ambito del procedimento ex articolo 67. Il giudice italiano non verifica il merito dell'atto (il contenuto delle obbligazioni in esso stabilite) ma soltanto la sua provenienza, la sua autenticita formale e la sua forza esecutiva nell'ordinamento di origine.
Atti pubblici stranieri e diritto europeo
Anche per gli atti pubblici, il diritto europeo ha costruito un regime autonomo. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) include gli atti pubblici aventi forza esecutiva tra i titoli che circolano nell'Unione europea in base al meccanismo del riconoscimento e dell'esecuzione europeo. Analogamente, il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni prevede la circolazione degli atti pubblici successori tra gli Stati membri. Per gli atti pubblici provenienti da paesi extracomunitari non coperti da convenzioni bilaterali, l'articolo 68 costituisce la disciplina di riferimento.
Esempi pratici di applicazione
Un caso frequente riguarda gli atti notarili stranieri con clausola esecutiva: un contratto di mutuo stipulato davanti a un notaio svizzero con confessio iuris e forza esecutiva in Svizzera puo essere portato in esecuzione in Italia attraverso il procedimento dell'articolo 67, cui rinvia l'articolo 68. Analogamente, un accordo di mediazione familiare omologato da un'autorita pubblica straniera e munito di forza esecutiva in quel paese rientra nell'ambito dell'articolo 68. La norma riguarda anche gli atti esecutivi di autorita pubbliche straniere (ad esempio, avvisi di accertamento fiscale cui la legge straniera attribuisce forza esecutiva immediata).
Verifica dell'ordine pubblico e dei limiti al riconoscimento
Sebbene l'articolo 68 rinvii all'articolo 67 senza richiamare esplicitamente i requisiti sostanziali degli articoli 64 e 65, il giudice italiano deve pur sempre verificare che l'esecuzione dell'atto pubblico straniero non contrasti con l'ordine pubblico italiano. Questo controllo e implicito nel procedimento di accertamento ex articolo 67: il giudice italiano non puo autorizzare l'esecuzione forzata di un atto pubblico straniero il cui contenuto violi principi fondamentali dell'ordinamento. Un esempio e costituito dagli atti pubblici stranieri che stabiliscano obbligazioni contrarie alle norme imperative italiane o che violino diritti fondamentali delle parti coinvolte.
Rilievo pratico per operatori e imprese
L'articolo 68 ha un rilievo pratico significativo per le imprese e i professionisti che operano in contesti transnazionali. La possibilita di portare in esecuzione in Italia un atto pubblico straniero munito di forza esecutiva - senza doverlo «riprocessare» davanti a un giudice di merito italiano - semplifica considerevolmente il recupero crediti internazionale e l'attuazione di accordi stragiudiziali conclusi all'estero. Gli avvocati e i notai italiani devono pero verificare caso per caso la qualificazione dell'atto come «atto pubblico» secondo l'ordinamento di origine, il requisito della forza esecutiva e l'assenza di contrasto con l'ordine pubblico italiano.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Un atto notarile straniero puo essere eseguito direttamente in Italia?
No. Occorre il procedimento ex articolo 67 (richiamato dall'articolo 68): il tribunale italiano accerta i requisiti e forma il titolo esecutivo composto (atto straniero + provvedimento italiano). Solo dopo e possibile avviare l'esecuzione forzata.
Che cosa significa che l'atto pubblico deve essere 'munito di forza esecutiva' all'estero?
Significa che nell'ordinamento straniero di formazione l'atto consente di procedere all'esecuzione forzata senza necessita di un ulteriore giudizio. E il caso degli atti notarili con clausola esecutiva o degli accordi omologati con efficacia esecutiva.
L'articolo 68 si applica anche agli accordi di mediazione stranieri?
Si, purche l'accordo sia qualificabile come atto pubblico nell'ordinamento straniero e sia munito di forza esecutiva in quel paese. Se e un atto puramente privato, non rientra nell'ambito dell'articolo 68.
Per gli atti pubblici di paesi UE si applica l'articolo 68?
Solo residualmente. Per i paesi UE, il Regolamento Bruxelles I-bis (art. 58-60) prevede un regime europeo proprio per la circolazione degli atti pubblici esecutivi, che prevale sulla norma italiana.